20 Aprile 2017

Per la Corte di Cassazione il difetto di ius postulandi non è sempre sanabile

di Enrico Picozzi Scarica in PDF

Cass., sez. VI, 6 marzo 2017, n. 5577 – Pres. Dogliotti – Est. Acierno

Impugnazioni civili – Appello – Procura alle liti – Non coincidenza fra difensore cui viene rilasciata la procura e difensore che sottoscrive l’atto – Sanabilità – Esclusione (C.p.c. artt. 82, 182 e 339)

 [1] Qualora l’atto d’appello sia sottoscritto da un difensore diverso da quello cui era stato conferito il mandato in primo grado, si realizza una carenza assoluta di procura, in alcun modo sanabile ex art. 182, comma 2, c.p.c.

 CASO

[1] Nell’ambito di un giudizio, volto ad ottenere il risarcimento del danno derivante da un sinistro stradale, la parte danneggiata vede accolta soltanto parzialmente la propria domanda e per questa ragione spiega appello. La Società assicuratrice, originariamente convenuta, eccepisce l’inammissibilità del gravame, in quanto sottoscritto da un difensore privo di procura alle liti. L’eccezione viene condivisa dal giudice di seconde cure, il quale, dopo aver osservato che la procura apposta a margine della citazione in primo grado risultava conferita ad avvocato diverso da quello che poi aveva sottoscritto l’atto di impugnazione, chiude in rito il processo. La parte soccombente, dunque, propone ricorso per cassazione, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 182, c.p.c.

SOLUZIONE

Il Supremo Collegio respinge il ricorso, muovendo dalla seguente premessa: la situazione realizzatasi, ovvero quella di discrepanza fra difensore cui viene rilasciato il mandato e quello che sottoscrive l’atto, integra un’ipotesi di mancanza assoluta di procura, la quale andrebbe distinta, da un lato, dall’omesso deposito della procura, esistente e conferita allo stesso difensore che sottoscrive l’atto e, dall’altro lato, dai casi di semplice nullità. Sul piano degli effetti, inoltre, stando al ragionamento della Corte, la carenza assoluta di mandato sarebbe insuscettibile di sanatoria, con la conseguenza che l’attività processuale compiuta dall’avvocato non potrebbe essere ratificata dalla parte nel cui interesse è stata svolta.

QUESTIONI

La pronuncia in commento si pone in contrasto con la chiara indicazione normativa ricavabile dal novellato art. 182, c.p.v., in virtù del quale il difetto di ius postulandi può essere sanato non solamente nei casi di invalidità della procura ma anche nei casi di sua mancanza; così ragionando, il giudice di legittimità riabilita, contra legem, una distinzione, quella fra procura nulla (sanabile) e procura inesistente (insanabile), presente in seno alla giurisprudenza formatasi anteriormente alla legge 69 del 2009 (cfr. Cass., Sez. I., 9 settembre 2002, n. 13069; Cass., Sez. Un., 10 maggio 2006, n. 10706; Cass., Sez. III, 29 aprile 2006, n. 10029; Cass., Sez. II, 27 giugno 2014, n. 14674, che si è pronunciata su una vicenda processuale, cui non era applicabile, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 182, comma 2, c.p.c.). A titolo esemplificativo, si precisa che rientrano nelle ipotesi di inesistenza le seguenti fattispecie: a) procura rilasciata da un soggetto diverso da quello per il quale il difensore dichiara di agire (cfr. Trib. Milano, 25 febbraio 2015, in www.il caso.it ); b) parte che agisce personalmente al di là delle ipotesi espressamente consentite dalla legge; c) praticante avvocato costituitosi in tribunale per una causa di valore indeterminabile; d) procura conferita da soggetto privo di rappresentanza processuale (cfr. Cass., Sez. II, 11 luglio 2012, 11743). A ben vedere, le situazioni appena indicate dovrebbero confluire nell’alveo di applicazione dell’art. 182, c.p.v., il quale consente persino il «rilascio» di una procura originariamente non conferita, con conseguente sanatoria retroattiva del difetto di ius postulandi. Questa interpretazione, condivisa dalla dottrina maggioritaria (cfr. G. Balena, La nuova pseudo riforma della giustizia civile, in Giust. proc. civ., 2009, 765; D. Turroni, Il nuovo art. 182, cpv., c.p.c.: sempre rimediabili i difetti di capacità processuale e di procura al difensore, in Giur. it. 2009, 1575; C. Mandrioli – A. Carratta, Come cambia il processo civile, Torino, 2009, 46), di recente è stata smentita anche da Cass., Sez. II, 5 ottobre 2015, 19868, che ha considerato corretta la pronuncia della Corte d’Appello, che, dopo aver accertato la falsità della procura ad litem per un’opposizione a decreto ingiuntivo e ritenuto insanabile tale vizio, concludeva per il passaggio in giudicato del provvedimento monitorio. In definitiva ed ad uno sguardo più attento, le sole ipotesi di effettiva insanabilità del vizio afferente il mandato alle liti  dovrebbero identificarsi con quelle peculiari previsioni normative alla luce delle quali il rilascio della procura ovvero il suo deposito è previsto a pena di inammissibilità e/o di improcedibilità: si pensi gli artt. 365, 366, comma 1, n. 6, 369, comma 1, n. 3 in tema di procura speciale per il ricorso per cassazione.