La convenzione degli interessi nei contratti bancari
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFCome noto, il precetto dell’art. 1284, comma 3, c.c., a norma del quale «gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto», è rispettato laddove la determinazione del tasso convenzionale degli interessi ultralegali avvenga anche per relationem, a condizione però che la relativa pattuizione contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta definizione del saggio di interesse (Cass. n. 12967/2018; Cass. n. 22179/2015; Cass. n. 25205/2014; Cass. n. 2072/2013).
La Cassazione, infatti, ha spesso ribadito che il tasso di interesse può essere determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, risultano essere sottratti all’unilaterale determinazione della banca: «il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ult. comma, c.c.), in effetti, non postula necessariamente che la convenzione medesima contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto, secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto, contenuto nell’art. 1349 c.c., anche per relationem, attraverso cioè il richiamo – operato per iscritto – a criteri prestabiliti ovvero ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente e sicuramente individuabili, che consentano la concreta determinazione del relativo saggio di interesse, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità» (nei termini Cass. n. 20555/2020; conf. Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 16907/2019; Cass. n. 7896/2020; Cass. n. 12889/2021; Cass. n. 3930/2024).
Sulla base di questi presupposti, sono stati censurati i rinvii contrattuali al «top rate di volta in volta vigente» o agli «interessi attivi bancari», poiché riferimenti indeterminati e unilateralmente predeterminati (Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 12276/2010).
Una parte della giurisprudenza di merito ha censurato la pattuizione del saggio di interesse operata attraverso il riferimento ad un generico “prime rate ABI”, la cui determinazione è affidata all’unilaterale apprezzamento di un organismo di categoria che rappresenta solo una delle due parti contrattuali (App. Bari 15.10.2020). Di diverso tenore sono le conclusioni della Cassazione: una clausola che faccia riferimento al “prime rate ABI” per la determinazione del tasso di interessi non può, in quanto tale, considerarsi nulla, perché quel criterio, essendo rilevato e reso noto anche da informatori economici (“ilSole24ore”), è di sicuro determinabile attraverso, per l’appunto, quelle rilevazioni (Cass. n. 96/2022).
In tema di contratto di mutuo, l’indicizzazione al parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati oggettivi di agevole e pubblico riscontro calcolati in modo unitario su scala europea, sicché essa è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. (Cass. n. 36026/2023; come noto, il Libor è stato dismesso dal mercato).
La Cassazione, infine, ha stabilito che le indicazioni contenute nel corpo del contratto possono rappresentare elementi utili per rendere determinabile, a norma dell’art. 1346 c.c., la pattuizione relativa agli interessi; di conseguenza, il TAN del finanziamento, non puntualmente indicato, ben può risultare determinabile ove sia suscettibile di definizione numerica sulla scorta del TAEG e degli altri valori riportati nel contratto (Cass. n. 5151/2024).
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