La “conoscenza effettiva” del fallimento fa decorrere il termine per la riassunzione del giudizio, automaticamente interrotto ex art. 43 . fall.

Cass. Civ., sentenza del 14 giugno 2019, n. 15996. Parole chiave: estinzione del giudizio – domanda di ammissione al passivo – effetto interruttivo – fallimento. MASSIMA “Il termine per la riassunzione del giudizio, interrotto per dichiarazione di fallimento, a carico della parte non colpita dall’evento interruttivo, la quale abbia preso parte al procedimento fallimentare presentando domanda di ammissione allo stato passivo, non decorre dalla legale conoscenza che tale parte abbia avuto della pendenza del procedimento concorsuale, ma dal momento in cui essa abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento concorsuale, conoscenza che decorre, in assenza di ulteriori elementi, dal momento in cui sia stata depositata o inviata la domanda di ammissione allo stato passivo”. Disposizioni applicate: art. 43 l. fall. – … Leggi tutto La “conoscenza effettiva” del fallimento fa decorrere il termine per la riassunzione del giudizio, automaticamente interrotto ex art. 43 . fall.