La condotta violenta di un coniuge è sufficiente per la pronuncia di addebito della separazione
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile sez. I, ordinanza del 22/09/2022, n.27766
Addebito-intollerabilità della convivenza-onere della prova
(Art. 151 c.c.)
Massima: “Ai fini dell’addebito nella separazione, anche un solo episodio di violenza fisica nei confronti dell’altro coniuge, costituisce una violazione grave ed inaccettabile dei doveri matrimoniali e fa scattare la pronuncia di addebito. Non è rilevante, a tal fine, l’accertamento del nesso di casualità con la crisi coniugale e/o delle cause dell’intollerabilità della convivenza”.
CASO
Nel giudizio per la separazione di coniugi, la Corte di appello di Venezia aveva escluso l’addebito della separazione al marito, non rilevando violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio.
La donna aveva dedotto a fondamento della domanda di addebito, il comportamento violento del marito che l’aveva spinta giù dalle scale procurandole lesioni certificate, oltre al suo allontanamento dalla casa familiare.
Sia il tribunale che la Corte territoriale avevano considerato tali fatti irrilevanti ai fini dell’addebito in rapporto alla loro efficacia causale nella crisi della coppia e dell’intollerabilità della convivenza.
Contro la sentenza che nega l’addebito e l’assegno di mantenimento la moglie ricorre in Cassazione.
Percorso argomentativo delle Cassazione: la gravità delle condotte ai fini della pronuncia di separazione e di addebito.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. È vero che è onere della parte richiedente l’addebito dimostrare sia la condotta contraria ai doveri matrimoniali, sia l’efficacia causale dei fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tuttavia, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio, anche in presenza di un unico episodio, da fondare di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto causa determinante l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito.
In questo caso il giudice non deve procedere alla comparazione delle condotte dei due coniugi o accertare se esse siano avvenute dopo il manifestarsi della crisi coniugale.
Anche in relazione all’abbandono della casa coniugale, la Cassazione specifica che la violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione.
Spetta al coniuge che viola tale dovere, dimostrare l’esistenza di una giusta causa. Nel caso di specie, il marito non aveva provato che l’allontanamento fosse giustificato dal comportamento dell’altro coniuge, o intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già intollerabile.
La Corte accoglie, infine, anche il secondo motivo di ricorso per violazione dell’art. 156 c.c.
I giudici di merito hanno errato nel non riconoscere un assegno di mantenimento stante la netta disparità reddituale dei coniugi. La separazione non scioglie il vincolo coniugale e rimangono i doveri di assistenza morale e materiale da considerare diversamente rispetto alla solidarietà post coniugale nascente in seguito al divorzio.
In tal senso i “redditi adeguati” di cui alla art. 156 c.c. devono essere rapportati anche al tenore di vita goduto nel matrimonio (Cass. Civ. n. 16809/2019 e Cass. Civ. n. 4327/2022).
QUESTIONI
Nel procedimento per separazione giudiziale è possibile chiedere al giudice una pronuncia di addebito, se uno dei coniugi ha violato i doveri che nascono dal matrimonio individuati dall’art. 143 c.c.: il dovere di fedeltà, il dovere di assistenza morale o materiale, la collaborazione nell’interesse della famiglia e la coabitazione.
Secondo la giurisprudenza corrente non basta la condotta contraria ai doveri matrimoniali, ma occorre che ci sia un nesso di causalità con il fallimento del matrimonio. Se la crisi coniugale è intervenuta per ragioni ulteriori e diverse, e magari antecedenti alla violazione dei doveri matrimoniali, non ci sarà spazio per una pronuncia di addebito della separazione (Cass. Civ. n. 7469/2017).
La giurisprudenza corrente ritiene necessaria una valutazione comparativa delle condotte dei coniugi al fine di determinare la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento di uno dei due coniugi e l’intollerabilità della convivenza.
Con la sentenza in esame, la Cassazione ha ribadito che questi principi non si applicano per tutti i tipi di violazioni, richiamando due precedenti decisioni in materia di condotte violente nei confronti del coniuge in relazione con la pronuncia di addebito (Cass. Civ. n. 7388/2017 e Cass. Civ. n. 3925/2018).
Gli atti di violenza fisica sono violazioni talmente gravi da dover essere comparati solo con comportamenti omogenei e costituiscono sempre motivo di addebito a prescindere dal momento in cui si accerti l’insorgenza della crisi familiare.
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