25 Febbraio 2020

La concessione di ipoteca per un debito già scaduto è un negozio di disposizione patrimoniale e pertanto è revocabile

di Andrea Cassini, Avvocato Scarica in PDF

Corte di Cassazione, Sez. VI, Ordinanza n. 1414/2020 del 22/01/2020 (Ud. 25/09/2019), Pres. Frasca, Rel. Dell’Utri

Parole chiave: ipoteca – concessione di ipoteca – adempimento di debito scaduto – revocatoria – revocatoria ordinaria – effetti della mora.

Massima: La disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 2901 cod. civ., in forza della quale non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto, ha la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si sono verificati gli effetti della mora, ex art. 1219 cod. civ., e non nell’assenza di una diminuzione della sua garanzia patrimoniale generale. Tale norma, pertanto, non è applicabile, né in via di interpretazione estensiva, né per analogia, alla concessione di ipoteca per debito già scaduto, che è negozio di disposizione patrimoniale, ed è quindi aggredibile con azione revocatoria ai sensi degli artt. 2901 e 2902 cod. civ.”.

Disposizione applicate: Artt. 1219, 2740, 2901 e 2902 cod. civ.

CASO

La società Alfa ha concesso un’ipoteca di primo grado su alcuni beni di sua proprietà e ciò a garanzia di un credito che vantava Tizio verso la stessa Alfa. Caio e Sempronio, sempre creditori di Alfa, hanno agito in giudizio nei confronti della società per far revocare l’atto di costituzione di ipoteca.

Il giudice di prime cure ha accolto la domanda di Caio e Sempronio, dichiarando l’inopponibilità dell’atto di costituzione della garanzia. La corte territoriale ha confermato la statuizione di primo grado attesa la presenza dei presupposti, sia oggettivi che soggettivi, dell’azione pauliana.

La società Alfa e Tizio hanno, allora, proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi di impugnazione. Il primo per violazione dell’art. 2901 c.c. in quanto la sentenza d’appello non avrebbe considerato l’esclusione prevista del terzo comma della citata norma; con il secondo motivo, i ricorrenti hanno censurato la sentenza, oltre che per la medesima violazione, anche per omesso esame di fatti decisivi controversi, rappresentati dalla mancata diminuzione della garanzia patrimoniale, poiché il valore del bene sui cui era stata iscritta ipoteca risultava “di gran lunga superiore al credito delle controparti”.

SOLUZIONI

Il Collegio ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi prospettati dai ricorrenti, confermando in toto la decisione di merito. In particolare, con riferimento al primo di essi, l’unico d’interesse ai fini della presente trattazione, la Cassazione ha affermato che l’esenzione da revocatoria prevista dall’art. 2901, III co., c.c. concerne esclusivamente gli atti di adempimento di un debito scaduto in precedenza. In tale categoria non può essere ricompresa la concessione (volontaria) di ipoteca perché si tratta di un “negozio di disposizione patrimoniale, ed è quindi aggredibile con azione revocatoria ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c.”. La Corte precisa inoltre che l’atto di costituzione della garanzia, “a fronte di un debito scaduto”, è privo proprio di quella doverosità che invece caratterizza l’adempimento di un’obbligazione. Pertanto, in assenza di un c.d. atto dovuto non è invocabile l’estensione di cui al penultimo comma dell’art. 2901 c.c.. Per il Collegio la corte territoriale ha correttamente confermato la decisione di primo grado con cui è stata dichiarata l’inopponibilità dell’atto di concessione della garanzia.

QUESTIONI

La sentenza in commento ribadisce un principio già espresso da altre precedenti pronunce (Cass. Civ., Sez. 3, n. 6321 del 16/03/2010 e n. 16570 del 25/11/2002), che ha un importante rilievo pratico, dal momento che la questione trattata trova applicazione in ambito fallimentare, ai sensi dell’art. 66 l. fall., nonché in relazione alla responsabilità patrimoniale comunemente intesa (art. 2740 c.c.).

In particolare, dal dato testuale della norma in esame (art. 2901, III co., c.c.) occorre capire se possano essere ricondotti alla sua applicazione gli atti di costituzione di garanzia ipotecaria accessori al debito scaduto.

Infatti, sebbene l’adempimento di un debito scaduto si sottragga all’azione revocatoria in virtù di quanto previsto all’art. 2901, penultimo comma, è necessario tenere a mente che i negozi di disposizione patrimoniale, tra i quali vi è – per l’appunto – l’atto di costituzione di ipoteca, non rientrano in tale esenzione.

Ad avviso della Corte, la ratio dell’esclusione sta “nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora, ex art. 1219 c.c., e non nell’assenza di una diminuzione della sua garanzia patrimoniale generale”. A ciò si aggiunga che la concessione di una garanzia per un debito già scaduto dipende dalla volontà del debitore, il quale, così facendo, determina una modificazione del suo patrimonio senza che vi siano i connotati tipici dell’adempimento.

Ai fini di una corretta interpretazione della disposizione in parola quello che rileva, dunque, è la fonte genetica dell’obbligazione adempiuta, sia essa negozio od un contratto, che può integrare l’atto di disposizione patrimoniale e non l’esistenza di un pregiudizio.

Sicché la previsione contenuta nel terzo comma dell’art. 2901 c.c. non deve “abbagliare” l’operatore poiché un atto come quello posto in essere dalla società Alfa è certamente revocabile in quanto atto voluto ma non dovuto, in grado di mettere a rischio le ragioni pregresse di altri creditori.