La competenza per materia del Giudice di Pace in tema di opposizione avverso fermo o preavviso di fermo amministrativo relativo al mancato pagamento di sanzioni per violazione del Codice della Strada
di Elisa Annamaria Daniele Scarica in PDFCorte di Cassazione, sezioni unite civili, 09-05-2018, n. 11177 (sent.) – Pres. Rordorf– rel. Armano – P.M. FUZIO (conf.)
Cartella pagamento per violazioni al Codice della Strada – Fermo o preavviso di fermo ammnistrativo – Opposizione – Competenza (artt. 6 e 7 D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150).
Compete al Giudice di Pace, a prescindere dal valore della controversia, decidere l’opposizione avverso fermo o preavviso di fermo amministrativo per sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada.
CASO
Proposta dinanzi al Giudice di Pace di Roma opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. avverso un preavviso di fermo amministrativo emesso in relazione a cartelle di pagamento collegate a sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada, a seguito di ordinanza declinatoria della competenza, il procedimento veniva riassunto dinanzi al Tribunale di Roma che, ravvisata la competenza funzionale del Giudice di Pace, con ordinanza del 10 maggio 2016 sollevava regolamento di competenza di ufficio.
Evidenziando le incertezze registratesi in recenti pronunzie di legittimità in sedes materiae, la Terza Sezione Civile della Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria n. 2567/17 del 31-1-2017, rimetteva gli atti al Primo Presidente per la trattazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza in ordine alla natura giuridica della competenza del Giudice di Pace in relazione alle controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative inflitte per violazioni del Codice della Strada.
SOLUZIONE
La Corte dichiara la competenza per materia del Giudice di Pace, affermando il principio secondo cui, trattandosi di opposizione a preavviso di fermo, si deve seguire la stessa regolamentazione quanto alla competenza dell’oggetto sostanziale della domanda, che rientra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011 (cd. legge di semplificazione dei riti), nella competenza per materia del Giudice di Pace.
QUESTIONI
La sentenza in esame, al fine di qualificare il criterio adottato dal legislatore per attribuire al Giudice di Pace la competenza in materia di controversie concernenti l’irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada, procede ad un’accurata disamina dell’evoluzione del quadro legislativo, della recente giurisprudenza e della più autorevole dottrina, non senza confermare l’approdo a cui è giunto il plenum nel 2015 (si allude all’ordinanza n. 15354/2015) sulla qualificazione del fermo e del preavviso di fermo come atti di natura cautelare coercitiva.
In limine, le Sezioni Unite, ritenendo apodittica, perché in aperto contrasto con il doveroso rispetto da parte del legislatore della semplificazione dei riti del criterio della invariabilità della competenza (previsto dall’art. 54 della legge delega del 18 giugno 2009, n. 69), l’affermazione della Sezione rimettente, a mente della quale la ripartizione della competenza fra Giudice di Pace e Tribunale in materia di opposizioni a sanzioni amministrative ante D. Lgs. n. 150 del 2011 sarebbe stata regolata dal criterio del valore, sconfessano parimenti la conclusione che la terza Sezione ne fa discendere, secondo cui anche la ripartizione di competenza introdotta con l’art. 6 del D. Lgs. n. 150 del 2011 sarebbe basata sul criterio del valore.
A parere del plenum la disamina di tutte le modifiche delle norme succedutesi nel tempo relative alla competenza del Giudice di Pace in materia di opposizioni a sanzioni amministrative, in uno con le conferme di norme già esistenti, induce a ritenere che il legislatore abbia, all’art. 6 della legge di semplificazione dei riti, riprodotto la regolamentazione sulla competenza contenuta per le sanzioni amministrative di cui agli artt. 22 e 22 bis, nella loro ultima formulazione, della L. 24 novembre 1981, n. 689.
Ed invero, il comma 3 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 150 del 2011 continua a prevedere che l’opposizione si propone davanti al Giudice di Pace, facendo eccezione solo le ipotesi previste dai successivi commi 4 e 5 e le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, sicché si è in presenza di una competenza prioritariamente per materia del Giudice di Pace sulle opposizioni a sanzioni amministrative, mitigata in alcuni casi tassativamente previsti dal criterio del valore, cui consegue la ripartizione verticale della competenza fra Giudice di Pace e Tribunale.
Si tratta, come precisato, di un criterio di attribuzione della competenza prioritariamente per materia ed in alcuni casi con il limite del valore, che risulta sistematico sia con la normativa ante riforma, sia in relazione alle statuizioni sul punto del giudice delle leggi (si allude all’ordinanza della C. Cost. n. 370/2007).
Le Sezioni Unite non mancano, inoltre, di puntualizzare che parimenti l’art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011, che disciplina l’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada in luogo del pregresso art. 204 bis del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel prevedere, al n. 2, che l’opposizione si propone davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, e, al n. 4, che l’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie, impone evidentemente una ripartizione di competenza per materia ancorata all’oggetto del giudizio, senza attribuire alcun rilievo al valore della controversia.
Ne concludono, pertanto, che la competenza del Giudice di Pace va qualificata ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 come competenza per materia (e solo in alcuni casi mista, ossia per materia con limite di valore) e ai sensi del successivo art. 7 per materia.
Una volta chiarita la qualificazione del criterio attributivo della competenza in materia di controversie concernenti l’irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada al Giudice di Pace, il plenum, avendo premesso di voler aderire alla ricostruzione del fermo o preavviso di fermo amministrativo (di cui all’ordinanza n. 15354 del 2015), non come atto esecutivo o prodromico alla esecuzione, bensì come misura puramente afflittiva, finalizzata ad indurre il debitore all’adempimento pur di ottenerne la rimozione, impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, conferma che la sua impugnazione concreta un’azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore di eseguire il fermo, devoluta al giudice della cognizione, che in forza dell’art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011 deve individuarsi nel Giudice di Pace, competente per materia quanto all’oggetto sostanziale della domanda.