La competenza della sezione specializzata in materia di impresa alla luce di elementi di connessione cd. forte con le controversie aventi ad oggetto i rapporti societari
di Eleonora Giacometti, Avvocato Scarica in PDFTribunale di Bologna – Sentenza n. 484/2023 pubblicata il 06/03/2023
Parole chiave: azione di responsabilità – responsabilità solidale – responsabilità aquiliana – concorso – competenza
Massima: “E’ competente la Sezione Specializzata in Materia di Imprese nel caso di controversia avente ad oggetto la responsabilità extracontrattuale, ai sensi degli articoli 2043 e 2055 c.c., di una società estranea al rapporto sociale qualora sussistano elementi di connessione c.d. forte, di natura oggettiva e soggettiva, con la causa di responsabilità dell’amministratore per atti di mala gestio, qualora la decisione sulla responsabilità extracontrattuale implichi necessariamente il vaglio, quantomeno incidentale, della responsabilità dell’amministratore”.
Disposizioni applicate: articoli 146 L. Fall., 2043 c.c., 2055 c.c., art. 3 D.lgs. n. 168/2003 (istitutivo delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa).
Con la sentenza in esame il Tribunale delle Imprese di Bologna si è espresso in merito ad una richiesta risarcitoria, quantificata in oltre 600.000,00 Euro, avanzata da una curatela fallimentare, ai sensi degli artt. 146 L.F., 2043 e 2055 c.c., nei confronti di una società in liquidazione, per aver questa concorso – agevolandoli – con gli atti di mala gestio compiuti dall’ex amministratore della società fallita.
In particolare, la curatela ha dedotto che l’amministratore, già condannato per i medesimi fatti in un separato giudizio conclusosi davanti allo stesso Tribunale di Bologna, aveva stipulato con la convenuta tre contratti di noleggio auto ed un contratto di locazione immobiliare, pattuendo il pagamento, in favore appunto della convenuta, di canoni palesemente eccessivi e sproporzionati, e quindi produttivi di un danno al patrimonio sociale quantomeno pari alla parte eccedente i listini ed i valori di mercato.
Ciò posto, stante la contumacia della convenuta, il Tribunale delle Imprese di Bologna ha preliminarmente sollevato d’ufficio la questione concernente la propria competenza a pronunciarsi nei confronti di una società estranea al rapporto sociale.
Secondo la curatela attrice, tale competenza sarebbe stata determinata da elementi di connessione c.d. forte, di natura oggettiva e soggettiva, costituiti da (i) l’identità dei fatti posti a fondamento dell’azione di responsabilità separatamente esperita nei confronti dell’ex amministratore e (ii) la sostanziale riferibilità a quest’ultimo, quale amministratore di fatto, anche della società convenuta.
Ciò posto, la competenza in questione è stata confermata in quanto il giudizio, pur riguardando un soggetto estraneo alla compagine sociale, era comunque connesso ad un giudizio attribuito, ope legis, alla competenza funzionale ed inderogabile della Sezione Specializzata in materia di Imprese, in quanto, per i collegamenti oggettivi e soggettivi sopra indicati, la decisione concernente la responsabilità extracontrattuale, concorrente e solidale, della società convenuta, implicava necessariamente il vaglio, quantomeno incidentale, anche degli atti di mala gestio dell’amministratore della società fallita, con conseguente operatività della connessione di cui all’art. 3 del D. Lgs. 168/2003
Al riguardo, la sentenza ha anche richiamato la giurisprudenza formatosi in tema di corresponsabilità delle banche finanziatrici del dissesto, secondo la quale “il curatore fallimentare è legittimato ad agire, ai sensi dell’art. 146 l. fall. in correlazione con l’art. 2393 c.c., nei confronti della banca, quale terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell’abusivo ricorso al credito da parte dell’amministratore della predetta società, senza che possa assumere rilievo il mancato esercizio dell’azione contro l’amministratore infedele, in quanto, ai sensi dell’art. 2055 c.c., se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, sotto il profilo dell’efficienza causale delle singole condotte, sorge a carico delle stesse un’obbligazione solidale, il cui adempimento può essere richiesto, per l’intero, anche ad un solo responsabile” (cfr. Cass. civ. Ordinanza, 30/06/2021, n. 18610 e Trib. Milano, Sez. Imprese, 22 maggio 2017, n. 5762).
Così confermata la propria competenza, con riguardo al merito il Tribunale ha quindi richiamato le conclusioni della CTU svoltasi nel giudizio separatamente promosso nei confronti dell’ex amministratore della società fallita, secondo le quali i servizi offerti dalla società convenuta ed addebitati alla fallita superavano del 50-75%, rispetto ai principali competitors nazionali, i normali prezzi di mercato, così configurando tali operazioni contrattuali atti di mala gestio e reiterate violazioni, da parte dell’ex amministratore, dei propri doveri di corretta, sana e prudente amministrazione societaria ed imprenditoriale, costituendo inoltre operazioni che avevano comportato un indebito vantaggio a sé o ai propri familiari (essendo la società convenuta partecipata nella misura del 99% dal fratello dell’amministratore).
In conclusione, stante l’accertamento e la prova degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ai sensi degli articoli 2043 e 2055 c.c. – per tali intendendosi (1) il fatto illecito = stipulazione di contratti a prestazioni eccessivamente onerose, (2) il danno ingiusto = maggior corrispettivo indebitamente pagato, (3) il rapporto di causalità fra fatto-contratto ed evento dannoso e (4) l’elemento soggettivo = consapevolezza o agevole conoscibilità dell’antieconomicità/eccessiva onerosità della prestazione posta a carico della società fallita – il Tribunale delle Imprese di Bologna ha dichiarato la sussistenza della responsabilità concorrente della società convenuta, condannando quest’ultima, in solido con l’ex amministratore della fallita, al risarcimento del danno richiesto dalla curatela attrice.
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