Compensazione delle spese di lite “per giusti motivi”
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDFCass., sez. II, 29 febbraio 2024, n. 5402, Pres. Orilia, Est. Giannaccari
[1] Processo civile – Compensazione delle spese di lite – “Per giusti motivi”
La motivazione della compensazione “per giusti motivi”, senza alcun riferimento concreto alla fattispecie ed alle ragioni per cui le questioni fossero particolari e controvertibili, è solo apparente: essa infatti reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e quindi non rende percepibile il fondamento della decisione, lasciando all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
CASO
[1] Il provvedimento in epigrafe è stato reso all’esito di un giudizio instaurato per accertare la legittimità del recesso effettuato nei confronti di un contratto di locazione e della conseguente debenza di determinati canoni di locazione.
Per quanto di interesse nella presente sede, occorre evidenziare che l’adita Corte d’Appello di Roma, all’esito del giudizio di seconde cure, avesse compensato le spese tra le parti “per giusti motivi”, senza però aver fatto alcun riferimento concreto alla fattispecie e alle ragioni per cui le questioni fossero particolari e controvertibili.
Conseguentemente, proposto ricorso per cassazione, parte ricorrente deduceva la violazione degli artt. 91, 92, 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 58 della l. n. 69/2009, per avere la Corte d’Appello compensato le spese di lite con motivazione apparente per “l’oggettiva controvertibilità delle questioni trattate e la particolarità della fattispecie”.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte ha ritenuto fondato tale motivo di ricorso.
La motivazione sottesa alla scelta di compensare le spese di lite viene infatti ritenuta solo apparente: essa reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e quindi non rende percepibile il fondamento della decisione, lasciando all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (per la nozione di motivazione apparente si rinvia, tra le tante, a Cass., sez. un., n. 2767 del 2023 in motivazione; Cass., sez. un., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., sez. un., n. 16599 del 2016; Cass., 1° marzo 2022, n. 6758; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977).
In accoglimento del ricorso principale, la Suprema Corte dispone la cassazione con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
QUESTIONI
[1] Il provvedimento in esame interviene sul controverso istituto della compensazione “per giusti motivi”, idoneo, come noto, a derogare alla regola della soccombenza, ordinariamente operante in materia di regolamentazione delle spese di lite.
L’istituto della compensazione trova la propria disciplina all’interno dell’art. 92 c.p.c., che considera due differenti fattispecie.
Il primo comma della norma, infatti, consente al giudice di disporre la compensazione delle spese – così escludendo la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice – nel caso in cui le stesse siano considerate “eccessive o superflue”.
Il secondo comma della norma, viceversa, si riferisce alla fattispecie determinata dal ricorso di “giusti motivi” occorsa nel caso in esame.
Occorre tuttavia rilevare come l’attuale testo normativo sia il risultato delle modifiche introdotte dal d.l. n. 132/2014, che ha mutato la precedente versione, introdotta dalla l. n. 69/2009 e applicabile ratione temporis al caso deciso dal provvedimento in commento. La precedente versione della norma, infatti, consentiva di operare la compensazione anche in caso di «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione» del provvedimento.
La necessità di esplicitare nella parte motiva del provvedimento l’iter logico-argomentativo seguito nella determinazione circa la compensazione delle spese, era dunque stabilito dallo stesso dettato normativo. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale fattispecie di compensazione, operante nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, “riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi nell’ipotesi di motivazione apparente” (ex multis, Cass., 16 maggio 2022, n. 15495).
Nel caso di specie, la motivazione della scelta di operare la compensazione non è stata adeguatamente motivata dal giudice del merito – anzi, la motivazione addotta è stata ritenuta apparente -, con conseguente cassazione con rinvio della pronuncia, allo scopo di operare una nuova regolamentazione delle spese di lite.
Si ricorda, infine, che l’attuale testo dell’art. 92, 2°co., c.p.c. prevede a ulteriormente circostanziare le ipotesi in cui la compensazione può essere disposta – ulteriormente ribadendo l’eccezionalità dell’istituto -, facendo riferimento ai casi di «assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» (sul punto, G. Scarselli, Il nuovo art. 92, 2°comma, c.p.c., in Foro it., 2015, V, 49 ss.; G. Finocchiaro, Spese compensate solo in casi specifici, in G.D., 2014, 49 ss.).
Si ricorda, peraltro, come su tale versione della norma sia intervenuta la pronuncia di Corte Cost., 19 aprile 2018 n. 77, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale secondo comma «nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni», parimenti idonee a evidenziare che la soccombenza è dovuta a elementi imprevisti e imprevedibili, e sia evidente che la parte soccombente ha adottato una condotta prudente.
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