La commissione di istruttoria veloce (CIV)
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFIl secondo comma dell’art. 117-bis T.U.B. stabilisce che << a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento >>.
Secondo l’Arbitro Bancario Finanziario, la clausola contrattuale, che prevede l’applicazione della commissione di istruttoria veloce (CIV) al «verificarsi di ogni operazione di addebito sul conto corrente che … generi una situazione di mancanza di disponibilità di fondi del conto stesso», fa sì che la CIV si configuri – contro lo spirito e la lettera dell’art. 117-bis T.U.B. – quale equipollente di altre commissioni, invalse nella prassi bancaria in epoca antecedente all’introduzione dell’art. 117-bis T.U.B. Tale intensivo utilizzo della CIV è, pertanto, illegittimo. Ne deriva il diritto del cliente al risarcimento degli addebiti operati a questo titolo, maggiorati degli interessi legali (maturati dalla data del reclamo al saldo).
L’onere di dimostrare di avere compiuto una corrispondente istruttoria veloce di fido per ogni singola applicazione della relativa commissione grava sulla banca che, a seguito di sconfinamenti, addebiti al cliente commissioni di istruttoria (ABF Roma 16.5.2014, n. 3260).
Dello stesso tenore sono le condivisibili conclusione dell’ABF di Milano, secondo cui laddove la frequenza di applicazione della CIV sia tale da indicare che la stessa non sia stata preceduta da una effettiva attività istruttoria (non essendo commercialmente e organizzativamente, prima ancora che logicamente, concepibile lo svolgimento di istruttorie ogni due, tre o addirittura, per certi periodi, un giorno lavorativo), deve ritenersi che la banca abbia considerato – contro lo spirito e la lettera della legge – la CIV medesima quale equipollente di altre commissioni invalse nella prassi bancaria pregressa e non più coerenti con il dettato dell’art. 117-bis T.U.B. Ne consegue, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 di tale articolo, la nullità della clausola e, per l’effetto, l’obbligo dell’intermediario di riaccreditare con giusta valuta al cliente l’integrale importo addebitato a tale titolo (ABF Milano 18.6.2015, n. 4971).