15 Settembre 2020

La cointestazione di un conto corrente bancario nella giurisprudenza di legittimità

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato, in via di carattere generale, che la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, c.c.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass. n. 11375/2019; Cass. n. 28839/2008; Cass. n. 4496/2010; Cass. n. 18777/2015).

È stato pure chiarito che la cointestazione di un conto corrente, salvo prova di diversa volontà delle parti (ad es dell’esistenza di un contratto di cui la cointestazione fosse atto esecutivo ovvero del fatto che la cointestazione costituisca una proposta contrattuale, accettata per comportamento concludente), è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto (e, quindi, rappresenta una forma di procura), ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente (ovvero dell’intestazione del deposito titoli che la banca detiene per conto del cliente) è una forma di cessione del credito (che il correntista ha verso la banca) e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario (Cass. n. 21963/2019, che richiama Cass. n. 13614/2013).

Più di recente, la Cassazione ha stabilito che nel conto corrente bancario intestato a due o più persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall’art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall’art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente.

Di conseguenza, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto (Cass. n. 15966/2020).

In ambito penale, infine, Cass. pen., VI Sezione, n. 25427/2020, ha chiarito che il sequestro totalitario finalizzato alla confisca diretta del denaro in giacenza sul conto corrente cointestato all’indagato può essere disposta non sulla base di presunzioni ma di una verifica, anche solo indiziaria, che il conto stesso è alimentato solo da somme dell’indagato; diversamente, la misura cautelare deve essere circoscritta alle somme direttamente riconducibili all’indagato.

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