La clausola floor
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFDi recente, una decisione del Trib. Pordenone del 24 aprile 2020 ha operato una esauriente ricognizione, di seguito sintetizzata, dello ‘stato dell’arte’ in materia di clausola floor (o ‘pavimento’).
Come noto, la clausola floor è un meccanismo di redditività minima dell’interesse corrispettivo; configura un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti dal soggetto finanziato (di regola mutuatario) non possono scendere, anche in presenza di una sensibile riduzione del tasso di interesse (variabile). Tale clausola ha una evidente funzione di salvaguardia della banca erogante, in quanto garantisce all’istituto bancario interessi almeno pari al valore percentuale individuato dalla clausola stessa, anche laddove il tasso di interesse (variabile e di regola parametrato all’Euribor) risulti inferiore al valore del tasso assunto dalla clausola floor.
Secondo la giurisprudenza prevalente, cui la decisione in commento aderisce, la clausola floor è pienamente legittima (ex multis Trib. Forlì 18.6.2020; Trib. Bologna 8.2.2018; Trib. Bologna 29.5.2017; Trib. Crotone 27.1.2020; v. anche ABF Napoli n. 305/2012 e n. 4191/2015).
Tra le contestazione abitualmente mosse alla clausola floor, vi è quella che la stessa configuri un derivato implicito, in violazione dell’art. 21 TUF e degli artt. 27 e 32 Reg. Consob. Come ricordato, la giurisprudenza è costante nell’escludere che la clausola floor inserita in un contratto puramente bancario (quale è un mutuo) possa essere classificata quale contratto derivato, non avendo il mutuo lo scopo di realizzare un investimento, di gestire un rischio di cambio o di speculare sul tasso di cambio di una valuta estera (Trib. Bologna 31.1.2018; Trib. Lanciano 4.4.2018; Trib. Trento 6.7.2017; Trib. Monza 8.2.2017).
È abitualmente osservato che in presenza di un contratto di mutuo contenente una clausola floor, devono essere vagliati gli interessi concretamente perseguiti dalle parti con la stipulazione del contratto, in particolare verificando se il contratto concluso costituisca un contratto di credito avente o meno finalità speculativa, o se si tratti di un contratto di finanziamento comportante un rischio finanziario. Ebbene nel contratto di credito (mutuo), in cui la banca abbia consegnato al cliente mutuatario una somma di denaro, e quest’ultimo si sia obbligato a restituirla in epoca successiva, con l’aggiunta della previsione di una remunerazione (per l’appunto il tasso) stabilita in contratto, anche ove sia presente una clausola floor non è possibile ritenere che in capo al cliente mutuatario vi fosse lo scopo di realizzare, con l’operazione bancaria, anche un investimento finanziario.
In altri termini il trasferimento di un rischio, che è tratto caratteristico di contratto derivato, non è in alcun modo ravvisabile nello schema del contratto di mutuo con clausola floor. La previsione di tale clausola è di regola finalizzata esclusivamente a garantire alla banca una rimuneratività (minima) collegata al prestito, prevedendo un prezzo per il proprio servizio.
Tali considerazioni trovano altresì il conforto della Banca d’Italia, la quale nelle disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” del 29 luglio 2009, ha stabilito che, in caso di prodotti composti, il Testo Unico Bancario ed il Provvedimento sulla Trasparenza si applicano: “all’intero prodotto se questo ha finalità, esclusive o preponderanti, riconducibili a quelle di servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. (ad esempio, finalità di finanziamento, di gestione della liquidità, ecc.); alle sole componenti riconducibili a servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. negli altri casi. In caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante sia di investimento, si applicano le disposizioni del TUF sia al prodotto nel suo complesso sia alle sue singole componenti, a meno che queste non costituiscano un’operazione di credito ai consumatori (alle quali si applica quanto previsto dalle presenti disposizioni)”.
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