15 Novembre 2016

La clausola arbitrale testamentaria

di Roberto Campagnolo Scarica in PDF

 

L’uso e l’interpretazione della clausola arbitrale testamentaria rimane, ancora oggi, uno dei più discussi e articolati istituti in materia successoria.

Si tratta della facoltà riconosciuta al testatore qualora volesse inserire una clausola in virtù della quale si prevede che eventuali controversie successorie vengano risolte mediante il procedimento arbitrale.

Sulla questione si sono sollevati diversi dibattiti. Parte della dottrina infatti risulta essere a favore dell’inserimento della clausola arbitrale nel testamento anche se una minoritaria corrente difende l’inammisibilità delle clausole.

Diversi autorevoli autori si sono occupati dell’istituto (Bonilini, Campagnolo, Festi), la stessa Corte di Cassazione si è espressa con riguardo alla questione di legittimità.

Per meglio comprendere la complessità dell’istituto si riporta un esempio pratico:

Tizio, nel corso della sua vita, ha accumulato un vasto patrimonio composto da beni immobili difficili da dividersi, aziende commerciali, appalti in corso e da valori non subito vendibili. Tizio ha un segretario che da vent’anni segue l’amministrazione del patrimonio e questo è un uomo probo e saggio. Tizio decide di deferire a lui la risoluzione di ogni controversia testamentaria.

Tale clausola è valida?

La dottrina favorevole riconosce in capo al testatore il potere di imporre ai suoi successori la procedura arbitrale per la soluzione delle controversie che potranno scaturire dal negozio mortis causa ex art. 587 c.c.

La stessa Corte di Cassazione si è espressa a riguardo con una celebre sentenza: “…Le clausole compromissorie, pur essendo di rigida applicazione, si estendono anche a coloro che subentrano nella condizione giuridica di uno dei compromettenti: l’evento che produce il subingresso è normalmente successivo (cessione o successione), ma nulla toglie che possa consistere in un fatto originario, come quando il soggetto vincolato alla clausola, crea il diritto o il rapporto, e lo riferisce sin dall’inizio ad altro soggetto…”

Parte della dottrina, in risposta negativa a tale interpretazione, sostiene che il compromesso, avendo natura di contratto, non può nascere da una atto unilaterale qual è il testamento…(…), ci deve essere identità assoluta fra coloro che stipulano la clausola compromissoria e coloro fra i quali insorgeranno le controversie…”

In risposta,e a sostegno della validità ,si è affermato che anzitutto la clausola compromissoria è soggetta al principio della trasmissibilità, ex. Art. 1411 c.c., e può trarre fonte da un atto unilaterale. L’Arbitrato pertanto ( ex art. 806/808) c.p.c. è costituito a titolo di compromesso , clausola compromissoria, e non è illecito se imposto come atto di ultima volontà (ex art. 2821).

Altra parte della dottrina favorevole assoggetta la clausola arbitrale al legato atipico, nello specifico al Legato di Contratto, dal momento che si impone agli eredi, nel caso in cui dovesse insorgere una controversia, di stipulare un compromesso.

Il legato di contratto in tal senso si presenta come contenuto di una disposizione testamentaria con la quale si impone all’onerato di stipulare, con un determinato soggetto, che diviene quindi legatario, un contratto tipico.

Alternativo filone della dottrina sfavorevole contesta l’efficacia della clausola assimilandola all’istituto della condizione sospensiva-risolutiva, confutando che tale condizione non produrrebbe effetti su tutto il testamento e se interpretata come risolutiva sarebbe da considerarsi sicuramente come non apposta  ,in quanto illecita perché lesiva dell’altissimo principio di diritto alla difesa, sancito ex art. 24 Cost.  Anche questa esegesi però non convince e non è mai stata considerata sufficientemente idonea ad inficiare la validità della clausola arbitrale.

Meritevole di essere evidenziata è infine l’interpretazione fornitaci da Giorgianni che ne delinea un ulteriore interpretazione, facendo rientrare la clausola nel concetto di Modus Testamentario con il quale si obbliga l’erede o il legatario ad una determinata prestazione non sospendendo l’efficacia della disposizione.

Alla luce di ciò possiamo concludere che la clausola arbitrale testamentaria è una clausola atipica del testamento, contenente effetti processuali; si manifesta mediante un collegamento negoziale funzionale, unilaterale ma con proiezione su una successiva formazione contrattuale, rectius: clausola arbitrale unilaterale collegata teleologicamente al futuro negozio bilaterale stipulato dai successori.