La circostanza che la condotta illecita degli amministratori preceda la nomina dei sindaci non esclude il loro inadempimento qualora questi avrebbero potuto limitarne gli effetti dannosi
di Vittorio Greco, praticante avvocato Scarica in PDFCorte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 3922 del 13 febbraio 2024.
Parole chiave: Società; Mala gestio; Amministratori; Sindaci; Nomina; Vigilanza; Inadempimento; Durata; Protrazione degli effetti; Perduranza degli obblighi.
Massima: “Gli obblighi di vigilanza dei sindaci permangono anche successivamente alla condotta illecita degli amministratori, qualora gli effetti di tale condotta perdurano nel tempo. Pertanto, anche i sindaci di nuova nomina devono compiere gli atti idonei a limitare gli effetti dannosi degli atti degli amministratori, essendo la loro condotta omissiva valutabile come inadempimento”.
Disposizioni applicate: 1460 c.c.; 2403 c.c.
Il caso in esame sorge in relazione ad un procedimento in materia fallimentare in cui il Tribunale di Como ha ammesso il credito professionale dei Sindaci nei confronti della società fallita.
Infatti, pur riconoscendo l’esistenza di una mala gestio da parte degli amministratori, il Tribunale ha ritenuto che tale condotta pre-esisteva alla assunzione della carica da parte dei Sindaci, che perciò non potevano essere ritenuti inadempienti rispetto ai loro obblighi di controllo e supervisione.
Contro la decisione del Tribunale ha proposto ricorso la Società Fallita, rilevando con autonomo motivo di impugnazione l’ omesso esame di un fatto storico oggetto di discussione e decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia, ossia che la condotta illecita degli amministratori avesse prodotto i suoi effetti negativi anche successivamente all’insediamento dei Sindaci.
La Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, rilevando che la Società avesse correttamente provato che le conseguenze lesive della par condicio creditorum correlate alle condotte degli amministratori si fossero protratte anche negli anni successivi alla realizzazione degli atti.
Tale circostanza è stata ritenuta determinante per il riconoscimento alla Società della possibilità di proporre l’exeptio non adimpleti contractus in quanto l’asserita permanenza degli effetti dannosi della condotta illecita degli amministratori determina l’insorgere anche in capo al collegio sindacale di nuova costituzione dell’obbligo di vigilanza e segnalazione degli atti illeciti da questi compiuti.
Secondo la Corte non è sufficiente, per escludere l’inadempimento dei sindaci, il fatto di avere assunto la carica dopo l’effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi ove gli stessi abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l’attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori.
Lo stesso varrebbe peraltro nell’ipotesi di dimissione dei sindaci: ove le dimissioni non fossero accompagnate anche da concreti atti volti a contrastare, porre rimedio o impedire il protrarsi degli illeciti gestori, non escluderebbero l’inadempimento del sindaco posto che, per la pregnanza degli obblighi assunti proprio nell’ambito della vigilanza sull’operato, la diligenza richiesta al sindaco impone, piuttosto, un comportamento alternativo e le dimissioni diventerebbero, anzi, sotto questo profilo, esemplari della condotta colposa tenuta dal sindaco, rimasto indifferente ed inerte nel rilevare una situazione di reiterata illegalità.
Per tali ragioni, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso e negato il diritto al compenso dei sindaci, dato che un corretto esercizio dei loro poteri sindacali avrebbe potuto evitare che la condotta degli amministratori, precedente al loro incarico, producesse danni ulteriori.
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