29 Maggio 2018

La chiamata in causa del terzo quale unico responsabile: dipendenza di cause e litisconsorzio processuale in fase di impugnazione.

di Mara Adorno Scarica in PDF

Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2018 n. 4722 – Pres. Tirelli – Est. Valitutti

Impugnazioni civili – Cause inscindibili – Chiamata in causa di terzo quale unico responsabile – Dipendenza di cause – Litisconsorzio processuale – Sussistenza (Cod. proc. civ. artt. 102, 106, 331).

[1] In materia di procedimento civile, con la chiamata in causa del terzo quale unico responsabile si realizza un’ipotesi di dipendenza di cause, in quanto la decisione della controversia fra l’attore ed il convenuto, essendo alternativa rispetto a quella fra l’attore ed il terzo, si estende necessariamente a quest’ultima, sicché i diversi rapporti processuali diventano inscindibili, legati da un nesso di litisconsorzio necessario processuale (per dipendenza di cause o litisconsorzio alternativo) che, permanendo la contestazione in ordine all’individuazione dell’obbligato, non può essere sciolto neppure in sede d’impugnazione.

 CASO

[1] Proposta domanda per far dichiarare l’illegittimità del provvedimento di rescissione adottato dall’U.S.L. 04 di Chieti a causa di gravi inadempienze dell’impresa appaltatrice nella esecuzione di lavori, il Tribunale di Chieti dichiarava l’inammissibilità della domanda proposta dopo il decorso del termine di decadenza.

Nel giudizio di seconde cure interveniva spontaneamente la Gestione Liquidatoria dell’ex U.S.L. 04 di Chieti. Su istanza dell’attore e appellante veniva chiamata in causa la Regione Abruzzo individuata come l’unica passivamente legittimata a rispondere delle obbligazioni dell’ex U.S.L. 04 di Chieti. Con sentenza non definitiva la Corte d’Appello dell’Aquila estrometteva la parte chiamata in causa per difetto di legittimazione passiva e definiva con sentenza definitiva il giudizio in sua assenza.

Avverso la sentenza non definitiva veniva proposto ricorso per cassazione con cui la Corte cassava la pronuncia affermando la legittimazione passiva della Regione Abruzzo.

Al contempo veniva proposto ricorso per cassazione anche avverso la sentenza definitiva per avere la Corte d’Appello proseguito il giudizio in assenza della Regione illegittimamente estromessa dal giudizio con sentenza non definitiva, poi successivamente cassata.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata, nella parte in cui definisce il giudizio di appello in mancanza della evocazione di un litisconsorte necessario, illegittimamente estromesso dal giudizio con la sentenza non definitiva poi cassata, pur essendo stato lo stesso indicato come l’unico chiamato a rispondere delle conseguenze della domanda, disponendo per l’effetto l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.

QUESTIONI

[1] La fattispecie concreta è singolare. La Corte ha qualificato l’intervento in appello della Gestione Liquidatoria come un intervento del successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. Invece, la chiamata della Regione Abruzzo era stata effettuata per evocare in giudizio l’effettivo legittimato passivo (verosimilmente il vero successore ex art. 111 c.p.c.).

La pronuncia in epigrafe si pone in linea, facendone coerente applicazione, con due principi di diritto già in precedenza affermati dalla Corte di cassazione.

Su un piano generale, viene richiamato quello in base al quale la chiamata in causa del terzo quale unico legittimato a resistere alla domanda configura un’ipotesi di dipendenza di cause, in quanto la decisione della controversia fra l’attore ed il convenuto, essendo alternativa rispetto a quella fra l’attore ed il terzo, si estende necessariamente a quest’ultima, sicché i diversi rapporti processuali diventano inscindibili, legati da un nesso di litisconsorzio necessario processuale (per dipendenza di cause o litisconsorzio alternativo) che, permanendo la contestazione in ordine all’individuazione dell’obbligato, deve permanere anche in sede d’impugnazione, in quanto dà luogo alla formazione di un rapporto che soggiace alla disciplina propria delle cause inscindibili  (cfr. Cass. 29 aprile 2016, n. 8486, Foro it., Rep. 2016, voce Impugnazioni civili, n. 84; Cass. 16 gennaio 2007, n. 847, id., Rep. 2007, voce cit., n. 99; Cass. 8 agosto 2003, n. 11946, id., Rep. 2003, voce cit., n. 104; Cass. 3 aprile 2003, n. 5164, ibid., n. 103).

Sotto lo specifico profilo attinente all’ipotesi di specie – in cui la Suprema Corte nel cassare la sentenza non definitiva della Corte d’appello di L’Aquila individuava nel soggetto illegittimamente estromesso dal giudizio un successore a titolo particolare del convenuto ai sensi dell’art. 111 c.p.c. – ricorre poi il principio secondo cui il successore a titolo particolare di una delle parti, che abbia esercitato intervento volontario o – come nella fattispecie – sia stato chiamato in causa assume la posizione di litisconsorte necessario, destinata a perdurare anche nelle fasi successive del giudizio fino alla sua eventuale estromissione.

Pertanto, ove lo stesso non abbia partecipato al giudizio di appello per essere stato – come lo è stato – illegittimamente estromesso, quandanche individuato come l’unico soggetto responsabile, deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, a pena di nullità del procedimento e di tutti gli atti successivi, alla cui declaratoria consegue la rimessione della causa al giudice dinanzi al quale si è verificata la violazione, affinché provveda alla rinnovazione degli atti nulli, previa sanatoria del vizio (cfr. Cass. 31 ottobre 2016, n. 22035, id., Rep. 2016, voce Procedimento civile, n. 197; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21773, id., Rep. 2006, voce cit., n. 146; Cass., sez. un., 22 gennaio 2003, n. 875, id. Rep. 2003, voce cit., n. 98).

Nel senso che in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso di una delle parti, il successore che proponga impugnazione avverso la sentenza pronunciata nei confronti del suo autore, deve chiamare in causa quest’ultimo che – ove non sia stato estromesso – conserva la veste di litisconsorte necessario, con la conseguenza che la relativa omissione comporta un difetto di integrità del contraddittorio, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità e determina la necessità della rimessione della causa nella fase di merito in cui il vizio si è configurato ai fini della sua eliminazione, v. Cass. 26 gennaio 2010, n. 1535, id., Rep. 2010, voce Impugnazioni civili, n. 63; Cass. 19 luglio 2005, n. 15208, id., Rep. 2005, voce cit., n. 94; Cass. 30 luglio 2004, n. 14598, id. Rep. 2004, voce cit., n. 194.