5 Marzo 2019

Cessione del ramo d’azienda

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 18 dicembre 2018, n. 32701

Contratto a tempo indeterminato – conversione – cessione del ramo d’azienda – trasferimento del solo personale

MASSIMA

Sussiste la cessione del ramo d’azienda anche nelle ipotesi in cui il trasferimento abbia per oggetto soltanto il personale. In determinati settori produttivi nei quali l’attività è fondata essenzialmente sulla manodopera, la compagine dei lavoratori che cambia datore si può configurare come entità economica organizzata, che consente al cessionario di proseguire nell’impresa. La società subentrante è condannata a riammettere in servizio i lavoratori e a corrispondere loro l’indennità di cui all’art. 32 della Legge 183/2010 in misura pari a nove mensilità dall’ultima retribuzione globale di fatto.

COMMENTO

Bocciato anche in Cassazione il ricorso della società in house providing, poiché tra la stessa e la S.A.S. subentrata nell’attività economica sussiste il trasferimento d’azienda, avendo la seconda adoperato la quasi totalità della forza lavoro in precedenza addetta alle medesime attività. Secondo la Corte, non è ostativa per la configurazione della predetta fattispecie, la circostanza che il fenomeno traslativo riguarda soltanto il personale, poiché la giurisprudenza comunitaria ha configurato come entità economica organizzata anche il complesso organizzato di lavoratori subordinati specificamente adibiti all’espletamento di un compito comune. Infatti è proprio la giurisprudenza euro-unitaria (da ultimo con la sentenza 11.7.2018 nella causa C-60/2017) a chiarire che in specifici settori in cui l’attività si fonda sulla manodopera, un gruppo di lavoratori che assolve stabilmente un’attività comune può corrispondere ad un’entità economica che può conservare la sua identità anche dopo il trasferimento, qualora il nuovo titolare non si limiti a proseguire l’attività stessa, ma riassuma anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificatamente destinato dal predecessore a tali compiti. In questa ipotesi il nuovo imprenditore acquisisce, infatti, l’insieme organizzato di elementi che gli consentirà il proseguimento in forma stabile delle attività o di talune delle attività dell’impresa cedente. Inoltre, le disposizioni dello statuto delle S.A.S., hanno escluso che la stessa fosse assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici e dunque non costituisce la longa manus della pubblica amministrazione. Alla strega di quanto esposto non resta che pagare e spese e il contributo unificato.