9 Febbraio 2021

La celebrazione delle udienze da remoto nei processo civile, amministrativo e tributari

di Giuseppe Vitrani, Avvocato Scarica in PDF

Lo stato di emergenza sanitaria legato alla pandemia da COVID-19 ha portato all’introduzione nel nostro ordinamento di disposizioni per la celebrazione delle udienze da remoto, mediante l’utilizzo di specifiche piattaforme informatiche. In questo articolo si esamineranno in particolare le disposizioni relative ai riti civile, amministrativo e tributario (che, come si vedrà, possiede anche una regolamentazione slegata dallo stato emergenziale).

Per quanto concerne il processo civile, l’art. 221, comma 6, del decreto legge n. 34 del 2020, prevede che, durante il periodo emergenziale (ancora in corso e attualmente prorogato sino al 30 aprile ’21), la partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori possa avvenire, su istanza dell’interessato, “mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione”.

Come noto, lo strumento informatico utilizzato per la celebrazione dell’udienza da remoto è la piattaforma Microsoft Teams e il link per che l’avvocato deve utilizzare per collegarsi alla stanza virtuale all’interno della quale si celebra l’udienza è contenuto nel provvedimento di fissazione (dell’udienza) comunicato dalla cancelleria.

Al fine di ottenere la celebrazione dell’udienza in tale forma, l’istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza deve essere depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’udienza. Il giudice, ove ritenga di accoglierla, dispone la comunicazione alle parti dell’istanza, dell’ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell’udienza. All’udienza il giudice darà poi atto a verbale delle modalità con cui accerta l’identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà.

Naturalmente è sempre possibile che la celebrazione dell’udienza da remoto venga disposta in via unilaterale dal giudice.

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