20 Giugno 2017

La Cassazione sulla separata risolubilità di singoli ordini di investimento

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Di recente la Cassazione (Cass. 23 maggio 2017, n. 12937) è tornata a pronunciarsi sul tema della separata risolubilità (ammessa) di singoli ordini di investimento (conf. Cass., 27 aprile 2016, n. 8394; Cass., 18 maggio 2016, n. 10161; Cass., 9 agosto 2016, n. 16820; Cass., 19 maggio 2014, n. 23717), stabilendo il principio di diritto secondo cui “a fronte dell’inadempimento dell’intermediario degli obblighi imposti dalla normativa di legge e di regolamento Consob, l’investitore, contraente non inadempiente, ben può agire per la sola risoluzione dei singoli ordini di investimento nei quali il detto inadempimento si è consumato, fermo comunque restando il necessario riscontro che trattasi, in concreto, di inadempimento di non scarsa importanza rispetto all’ordine per il quale si è verificato“.

Gli aspetti salienti dell’argomentazione della Suprema Corte sono, in estrema sintesi, riassumibili come segue:

– nella materia dello svolgimento in concreto dei servizi di investimento, l’inadempimento degli obblighi gravanti sull’intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro quanto quella dei singoli ordini, ovviamente nella misura in cui, per la sua importanza, si riveli idoneo a determinare un’alterazione dell’equilibrio contrattuale;

– ricorrendone i presupposti, l’investitore, nella sua veste di contraente non inadempiente, può cioè indirizzare l’azione, a seconda del suo interesse, nel senso della caducazione dell’intero rapporto con l’intermediario o nel senso invece della sola caducazione di talune parti dello stesso;

– tale possibilità non deriva dalla sussistenza di una speciale normativa di protezione dell’investitore o di favore per il medesimo. Discende, piuttosto, da un’indicazione che trova la sua fonte di base nelle regole proprie del comune diritto contrattuale;

– nei rapporti contrattuali di carattere complesso, con prestazioni dotate di individualità funzionale e/o giuridica o comunque con prestazioni non intrinsecamente inscindibili, l’inadempimento di una delle prestazioni o di una parte delle prestazioni può non venire a incidere sull’interesse del contraente non inadempiente a conservare le utilità che il relativo contratto gli ha già procurato o che comunque è idoneo a procurargli;

– al fine di sgombrare il campo da ogni possibile equivoco è bene pure puntualizzare, che – con riferimento allo svolgimento effettivo dei servizi di investimento – quanto l’investitore, quale attore in risoluzione, imputa all’intermediario non è il cattivo esito di un dato investimento, bensì l’inadempimento degli obblighi, cui quello è tenuto per legge e per regolamento Consob, con riferimento (anche) a quel dato investimento. Resta dunque per definizione esclusa, per il tema che viene qui in esame, ogni eventuale rilevazione che pretenda di porre a confronto – e apprezzare in termini di equilibrio sinallagmatico o corrispettivo o anche solo equitativo – il peso degli investimenti con esito negativo con quello degli investimenti di esito invece positivo;

– l’effettiva risoluzione di un singolo ordine di investimento rimane subordinata all’effettivo risconto, a livello della fattispecie concreta, della non scarsa importanza dell’inadempimento che sia stato posto in essere dall’intermediario. Tale non scarsa importanza dovrà essere valutata, per l’appunto, nello specifico ambito dell’ordine rispetto al quale l’inadempimento medesimo si è venuto a verificare.