2 Novembre 2016

La Cassazione ribadisce le condizioni per la modifica dell’assegno divorzile

di Elisa Bertillo Scarica in PDF

Cass., sez. VI-1, 19 luglio 2016, n. 14734

Pres. Ragonesi – Est. Mercolino

Matrimonio – Divorzio – Assegno – Revisione – Condizioni  (l. 1 dicembre 1970, n. 898, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, art. 5, 9) 

[1] La revisione delle condizioni stabilite dalla sentenza di divorzio deve rappresentare il risultato di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e non una mera presa d’atto della sopravvenienza di circostanze incidenti sul patrimonio o sul reddito di uno o di entrambi.

CASO
[1] Con decreto emesso il 21 gennaio 2014, il Tribunale di Foggia aveva accolto la domanda di riduzione dell’assegno mensile posto a carico dell’ex coniuge della ricorrente dalla sentenza di divorzio, pronuncia in seguito parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Bari. Avverso tale ultima statuizione viene proposto ricorso per cassazione, a sostegno del quale il ricorrente lamenta che la Corte di merito non si è limitata a verificare la sopravvenienza di circostanze idonee ad alterare l’equilibrio economico-patrimoniale delle parti e ad adeguare l’importo del contributo alla nuova situazione, ma ha proceduto ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti e dell’entità dell’assegno.

SOLUZIONE
[1] La Corte accoglie il ricorso, cassando la pronuncia della Corte d’appello di Bari. In particolare, la pronuncia evidenzia la valutazione erronea svolta dalla Corte di merito, che, nel ritenere insufficiente l’assegno complessivamente liquidato dalla sentenza di divorzio, si è limitata a dare atto del sopravvenuto aumento del costo della vita, nonché del venir meno del contributo precedentemente corrisposto dal ricorrente per due figlie, nel frattempo divenute economicamente autosufficienti, senza tener conto delle ragioni addotte a sostegno della domanda di riduzione dell’assegno, consistenti nella costituzione di un nuovo nucleo familiare e della procreazione di altre due figlie.

Secondo la Corte, l’apprezzamento in tal modo compiuto viola il disposto dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970, secondo cui la revisione delle condizioni stabilite dalla sentenza di divorzio deve rappresentare il risultato di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico- patrimoniali e non una mera presa d’atto della sopravvenienza di circostanze incidenti sul patrimonio o sul reddito di uno o di entrambi gli ex coniugi.

QUESTIONI
[1] L’art. 9 della legge n. 898 del 1970 sancisce che qualora sopravvengano «giustificati motivi» dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale possa, su istanza di parte, disporre la revisione della misura e delle modalità di corresponsione degli assegni di mantenimento dell’altro coniuge o dei figli.

La ratio della norma è da ricercare nello scopo di assicurare, con il minor sacrificio possibile per l’obbligato, il mantenimento, per il titolare dell’assegno, del tenore di vita che l’art. 5 della medesima legge ha inteso tutelare, riconoscendo la possibilità per il tribunale di disporre l’obbligo del pagamento dell’assegno divorzile al momento dello scioglimento del matrimonio (cfr., per una più approfondita analisi della disposizione, F. Patruno, Revisione dell’assegno divorzile e adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge beneficiario. Il punto sulla giurisprudenza di legittimità, in Giust. civ., 2007, 1913 ss.).

Con riferimento alle valutazioni che devono essere effettuate dal giudice per statuire sulla relativa domanda, la pronuncia in epigrafe conferma l’orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità. E’ costante insegnamento delle pronunce che si sono occupate della questione, infatti, l’assunto secondo cui l’eventuale rideterminazione dell’assegno divorzile non può fondarsi su un mero calcolo matematico, ma impone al giudice un riesame della reciproca situazione economica degli ex coniugi alla luce delle addotte circostanze sopravvenute (cfr. Cass. 20 giugno 2014, n. 14143, Foro it., Rep. 2014, voce Matrimonio, n. 129; 3 gennaio 2011, n. 18, id., Rep. 2011, voce Matrimonio, n. 118; 2 maggio 2007, n. 10133, id., Rep. 2007, voce Matrimonio, n. 156; 28 agosto 1999, id., Rep. 1999, voce Matrimonio, n. 143).

Quanto, in particolare, all’ipotesi della sopravvenienza di figli a carico dell’obbligato, la giurisprudenza precisa che spetta al giudice verificare se effettivamente detta sopravvenienza determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze, gravando sull’obbligato l’onere di offrire un quadro esauriente delle mutate condizioni economico-patrimoniali (cfr. Cass. 19 marzo 2014, n. 6289, in Famiglia e dir., 2015, 470, con nota di D. Buzzelli). In dottrina, sulla questione del concorso tra obblighi patrimoniali derivanti dal primo matrimonio e quelli derivanti dalla costituzione di una nuova famiglia v. E. Al Mureden, Il parametro del tenore di vita coniugale nel “diritto vivente” in materia di assegno divorzile tra persistente validità, dubbi di legittimità costituzionale ed esigenze di revisione, in Famiglia e dir., 2014, 696 ss.; Id., Il “diritto a formare una seconda famiglia” tra doveri di solidarietà post-coniugale e principio di “autoresponsabilità”, ibid., 1043 ss.

In generale, sul processo di divorzio, v. F. Danovi, Il processo di separazione e divorzio, Milano, 2015; G. Bonilini e F. Tommaseo, Lo scioglimento del matrimonio, Milano, 2010; A. Graziosi, voce Divorzio (disciplina processuale), in Enc. giur. Treccani, XVI, Roma, 2008; A. Saletti, Procedimento e sentenza di divorzio, in G. Bonilini e G. Cattaneo, Diritto di famiglia, I, Famiglia e matrimonio, Torino 1997, 581; F. Cipriani e E. Quadri, La nuova legge sul divorzio, Napoli, 1988.