20 Settembre 2022

La Cassazione ribadisce il proprio insegnamento in tema di giurisdizione sulle controversie relative al trasporto aereo di persone

di Massimo Montanari, Professore ordinario di Diritto processuale civile e di diritto fallimentare – Università degli Studi di Parma Scarica in PDF

Cass., Sez. III, ord., 13 settembre 2022, n. 26869 Pres. Amendola – Rel. Guizzi

Contratto di trasporto aereo concluso via internet – Controversie in tema di inadempimento del contratto – Giurisdizione (Reg CE n. 261/2004 art. 7; Reg. UE n. 1215/2012 art. 7; Convenzione di Montreal 28 maggio 1999 art. 33)

Massima: “Al giudice italiano spetta la cognizione sulla domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale nel caso di acquisto di biglietti aerei tramite l’accesso a Internet, allorché il vettore abbia nel territorio un’organizzazione propria o il passeggero sia residente in Italia”.

CASO

[1] Alcuni viaggiatori di un volo della compagnia Aeroflot Russian Airlines hanno proposto domanda innanzi al Giudice di Pace di Roma per il risarcimento dei danni loro cagionati dal ritardo con cui il volo era giunto a destinazione. A fronte dell’iniziativa così assunta nei suoi confronti, la citata compagnia aerea ha reagito sollevando eccezione di carenza della giurisdizione italiana al riguardo: ma il giudice adito ha disatteso tale eccezione statuendo favorevolmente sull’esperita domanda, con pronuncia che il Tribunale di Roma, in sede di appello, ha integralmente confermato.

Soccombente nella fase di merito, Aeroflot si è vista allora costretta a reiterare la propria eccezione preliminare davanti al giudice di legittimità, sviluppando tale eccezione come unico motivo dell’interposto ricorso ex art. 360 c.p.c.

SOLUZIONE

[1] La contestazione mossa da parte ricorrente avverso la sussistenza, nella fattispecie, della potestas iudicandi dell’autorità giurisdizionale italiana si è articolata attraverso il seguente ragionamento:

   – quella fatta valere, nell’occasione, in via giudiziale avrebbe dovuto configurarsi come pretesa alla compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. (CE) n. 261/2004 (istitutivo di regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato);

   –  a mente della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, intervenuta sul punto con sentenza del 9 luglio 2009, C-204/08, Rehder c. Air Baltic Corporation, la competenza giurisdizionale in ordine a quella tipologia di pretese va determinata sulla base dei criteri generali di riparto dettati dalla normativa europea, ovverosia, versandosi in materia contrattuale, sulla base di quanto disposto, allora, dall’art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 44/2001, ed oggi, dall’art. 7, par. 1, Reg (UE) n. 1215/2012, convergenti nell’attribuzione di detta competenza giurisdizionale al giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio e più precisamente, nel caso di contratti di fornitura di servizi, del «luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto» (art. 5, par. 1, lett. b, secondo trattino, Reg. [CE], n. 44/2001; art. 7, par. 1, lett. b, secondo trattino, Reg. [UE] n. 1215/2012);

   – nel caso di contratto di trasporto aereo di persone, la Corte di Giustizia ha altresì stabilito, con la sentenza appena richiamata, che il luogo di fornitura del servizio, presso il quale radicare la competenza giurisdizionale ai sensi delle norme sopra citate, può essere identificato tanto nel luogo di partenza del volo come, e a pari titolo, in quello di arrivo, spettando poi alla parte attrice la scelta, tra quelli appena indicati, del foro presso cui radicare la propria domanda;

   – nel caso di specie, né il luogo di partenza dell’aereo né quello di arrivo risultavano situati entro i confini dello Stato italiano, onde, in conformità a quanto sancito dai giudici di Palazzo del Kirchberg in ordine al forum destinatae solutionis nei contratti di trasporto aereo di persone, la carenza di giurisdizione del nostro giudice.

La Cassazione ha, però, respinto senza remora alcuna questo ragionamento, sconfessandone la premessa di fondo e, cioè, la qualificazione della domanda proposta come diretta a una mera compensazione ex art. 7 Reg. (CE) n. 261/2004. All’opposto, la lettura dell’impugnata sentenza del Tribunale di Roma attesterebbe trattarsi di domanda volta al risarcimento integrale dei danni prodotti dal ritardo del volo e non a quell’indennizzo forfettizzato, in misura presumibilmente corrispondente ai danni minimi procurati dall’evento, in cui si risolve, in buona sostanza, la compensazione in parola.

Come lascia chiaramente intendere, se letta a contrariis, la predetta CGCE n. 204/08, a venire in gioco sono conseguentemente i precetti in tema di competenza giurisdizionale introdotti dall’art. 33 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (relativa all’unificazione di alcune regole in tema di trasporto aereo internazionale), che, ai fini de quibus, individua quattro fori alternativi: i) quello del domicilio del vettore; ii) quello della sede principale della sua attività; iii) quello del luogo in cui il vettore possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto; iv) quello del luogo di destinazione.

Ciò posto, la Corte ha avuto allora facile gioco nell’affermare la legittimità dell’investitura, registratasi nell’occasione, del giudice italiano: e questo, per la precisione, facendo riferimento al criterio di cui sub iii) e alla lettura che essa Corte medesima ne ha dato in recenti interventi sul tema, là dove ha statuito che, per luogo dove il vettore «possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto», ben possa intendersi quello in cui esso possegga un’organizzazione propria o un soggetto a lui strettamente collegato contrattualmente, per il tramite dei quali attenda alla distribuzione dei biglietti aerei (così Cass., 5 novembre 2020, n. 24632) ovvero quello di residenza del passeggero, allorché il biglietto sia stato acquistato (come era stato nella circostanza) mediante la rete Internet (Cass., 13 febbraio 2020, n. 3561).

QUESTIONI

[1] Una volta ammesso che l’inquadramento della domanda proposta, così come fatto proprio dalla Cassazione sulla scorta di quanto riferito nelle pronunce di merito, sia stato corretto, la soluzione offerta all’annesso problema di giurisdizione non sembra seriamente controvertibile. Non immotivati dubbi sono stati, per vero, avanzati in ordine a quell’esegesi estensiva del criterio di collegamento fondato sul luogo in cui il vettore «possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto», alla cui stregua tale previsione abbraccerebbe anche le ipotesi di conclusione del contratto di trasporto via internet e si risolverebbe nell’identificazione di quel luogo con quello di residenza o domicilio dell’acquirente, siccome luogo in cui quest’ultimo verrebbe a conoscenza dell’accettazione della proposta contrattuale da parte dell’altro contraente: dubbi attinenti a ciò, che né il passeggero può stabilire o sapere dove si trova il computer o il server del vettore offerente, né, viceversa, il vettore può stabilire o sapere dove si trova il computer o il server dell’acquirente, per cui alcuna coincidenza necessaria sussiste tra tutti questi possibili luoghi ed il luogo di domicilio dell’acquirente (così, testualmente, A. Reinalter, A. Reinstadler, Trasporto aereo e giurisdizione internazionale, in Giur. it., 2020, 2153, in sede di annotazione della sopra citata Cass. n. 3561/2020, la cui interpretazione è pertanto, dagli stessi autori, censurata come incoerente rispetto alla logica di unificazione e semplificazione sottesa alla menzionata Convenzione di Montreal, poiché tale non soltanto da introdurre un nuovo criterio di collegamento non previsto dall’art. 33 della Convenzione stessa ma anche perché idonea ad offrire al passeggero le possibilità di un inopportuno forum shopping). Ma indiscutibile era la presenza in Italia di un’organizzazione propria del vettore o, almeno, di un soggetto ad esso strettamente collegato e deputato alla distribuzione dei biglietti: e se lecito è il riferimento a quelle strutture in sede di applicazione del criterio del luogo in cui il vettore «possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto», allora la posizione della Corte si rivela, almeno per questa parte, inattaccabile.

La fattispecie decisa dalla presente Cass. n. 26869/2022 esibiva profili di relativa semplicità rispetto alla forse più ricorrente casistica che vede oggetto di congiunta deduzione in giudizio così la pretesa alla compensazione di cui all’art. 7 Reg. (CE) n. 261/2004 come il diritto al risarcimento dei danni ulteriori e non coperti da quell’indennizzo standardizzato: dove evidenti sono le problematiche correlate al concorso di differenti discipline della giurisdizione in relazione alle distinte ragioni di diritto sostanziale simultaneamente fatte valere (in argomento, v. ancora A. Reinalter, A. Reinstadler, op. cit., 2151 ss.).20

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