La Cassazione su forma scritta dei contratti bancari e CMS
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFCon la recente decisione del 7 marzo 2017 n. 5609, la Cassazione ha escluso l’applicazione degli interessi convenzionali in difetto di prova della pattuizione scritta: “infatti, affinché una convenzione relativa agli interessi ultralegali sia validamente stipulata, deve avere forma scritta e contenere l’indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato, ai sensi dell’art. 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa“.
Tale condizione – che, nel regime anteriore all’entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poteva ritenersi soddisfatta anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse -, oggi può dirsi soddisfatta solo quando il tasso di interesse è desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto bancario (Cass. n. 2072/2013; Cass. n. 12276/2010).
La mancanza di forma scritta per il contratto di apertura del conto corrente comporta, dunque, la nullità dell’intero rapporto ai sensi dell’art. 117, commi l e 3, TUB con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli interessi ultralegali percepiti.
Nella medesima decisione è altresì ribadito che la commissione sul massimo scoperto 1) o è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi, come potrebbe inferirsi anche dall’esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell’esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate e dalla sovente pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale; 2) o ha una funzione remunerativa dell’obbligo della banca di tenere a disposizione dell’accreditato una determina somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo.
Nell’un caso e nell’altro non è comunque dovuta la capitalizzazione trimestrale (anatocismo) perché, “se la natura della commissione di massimo scoperto è assimilabile a quella degli interessi passivi, le clausole anatocistiche, pattuite nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 25, d.lgs. n. 342 del 1999, sono nulle; se invece è un corrispettivo autonomo dagli interessi, non è ad esso estensibile la disciplina dell’anatocismo, prevista dall’art. 1283 c.c. espressamente per gli interessi scaduti, e il relativo importo doveva essere conteggiato solamente alla chiusura definitiva del conto (Cass. n. 11772/2002)“.