22 Gennaio 2019

La Cassazione conferma che l’opposizione ex art. 2797 c.c. alla vendita della cosa data in pegno ha natura di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

di Giuliano Stasio Scarica in PDF

Cassazione civile, Sez. VI, ord. 2 luglio 2018, n. 17268, Pres. Amendola, Rel. De Stefano

Opposizione alla vendita cosa data in pegno – art. 2797 c.c. – art. 615 c.p.c. – art. 2756 c.c. – art. 617 c.p.c. – Opposizione all’esecuzione – Impugnabilità – Appellabilità – Pegno

MASSIMA

L’opposizione alla vendita della cosa data in pegno, prevista dall’art. 2797 c.c., ha natura di opposizione all’esecuzione, riconducibile all’art. 615 c.p.c., sicché è soggetta alle stesse regole processuali di quest’ultima e, quanto al regime di impugnazione della sentenza che la conclude in primo grado, se pubblicata dopo il 04/07/2009, alla regola dell’appellabilità, ripristinata fin dal 04/07/2009 dall’ulteriore riforma dell’art. 616 c.p.c., di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49; pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto direttamente avverso la sentenza di primo grado, pubblicata dopo il 04/07/2009, che decide sull’opposizione all’intimazione prevista dall’art. 2797 c.c.

CASO

Nel 2012 una persona fisica richiedeva a una società italiana l’esecuzione di alcuni lavori su un’imbarcazione, che la persona fisica conduceva in leasing.

A seguito del mancato pagamento dei lavori, la società – in forza del diritto di ritenzione di cui all’art. 2756 c.c. – nell’aprile 2015 intimava il pagamento della somma ex art. 2797 c.c. alla persona fisica, la quale proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Pescara, che la rigettava con sentenza del febbraio 2017.

La persona fisica proponeva, allora, ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pescara per violazione degli artt. 2756 c.c., 2797 c.c. e 112 c.p.c.

SOLUZIONE

Il Collegio ha ritenuto improcedibile il ricorso per mancata attestazione di conformità della relata di notifica ricevuta dal difensore del ricorrente. Quest’ultimo, infatti, aveva attestato l’autenticità della sentenza di primo grado, ma non della copia che gli era stata notificata, con conseguente improcedibilità del ricorso proposto (v. Cass. 17450/2017 e Cass. 30765/2017). Il controricorso, inoltre, è stato dichiarato inammissibile, poiché carente di valida procura speciale.

Nonostante la pronuncia di improcedibilità, la Suprema Corte ha altresì ritenuto il ricorso per cassazione manifestamente inammissibile, poiché proposto avverso una sentenza di primo grado che avrebbe dovuto essere impugnata in appello. Gli ermellini, infatti, hanno ribadito che il procedimento di opposizione ex art. 2797 c.c. alla vendita della cosa data in pegno ha natura di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., che la L. 69/2009 – mediante modifica dell’art. 616 c.p.c. in vigore dal 4 luglio 2009 – ha nuovamente assoggettato all’appello.

QUESTIONI

La pronuncia offre spunto per un approfondimento sulla qualificazione processuale dell’opposizione all’intimazione di pagare il debito con minaccia di vendita della cosa data in pegno ex art. 2797 c.c. nella c.d. esecuzione diretta ivi disciplinata, che si applica anche alle ipotesi in cui sia previsto un diritto di ritenzione a favore di un creditore privilegiato, come avviene per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento, ai sensi dell’art. 2756 c.c.

Infatti, nel caso di specie, le parti non avevano costituito un pegno, ma il credito per il corrispettivo dovuto in relazione allo svolgimento di lavori di manutenzione sull’imbarcazione del committente, in forza dell’art. 2756 c.c., è garantito dal privilegio speciale e dal diritto di ritenere il bene e di venderlo secondo le norme stabilite in materia di pegno, di cui agli artt. 2797 ss. c.c.

Il procedimento disciplinato dall’art. 2797 c.c. costituisce una procedura esecutiva speciale e diretta, che permette al creditore di giungere alla vendita del bene con tempistiche molto brevi e senza il bisogno di ottenere un titolo esecutivo, ma solo previa intimazione di pagamento a mezzo ufficiale giudiziario, contro la quale il debitore può proporre opposizione entro cinque giorni o, se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, entro il termine di cui all’art. 163 bis c.p.c. In quanto procedura speciale, al creditore resta comunque la facoltà di munirsi di titolo esecutivo e di seguire la procedura espropriativa ordinaria, ma – come evidenziato in dottrina – ciò accadrà molto raramente a causa della notevole convenienza della procedura speciale.

In passato (Cass. 10111/2000, Cass. 7373/1993 e Cass. 2372/1987) la Corte aveva affermato che il giudizio instaurato dal debitore avesse natura di opposizione agli atti esecutivi, sulla scorta della considerazione che l’opposizione non decide l’an, ma il quomodo dell’azione esecutiva.

Nel 2008 (Cass. 27266/2008 e Cass. 21908/2008), con un netto revirement, la Suprema Corte ha qualificato l’opposizione in parola come un’opposizione all’esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c., anziché agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Non è cambiata la qualificazione della vendita del bene pignorato, sempre considerata un vero e proprio atto di esecuzione forzata, ma è stata ravvisata una sovrapponibilità di scopo tra l’intimazione di pagamento del creditore pignoratizio e l’intimazione del precetto ex art. 480 c.p.c. e, di conseguenza, tra l’opposizione all’esecuzione forzata non ancora iniziata ex art. 615, comma 1, c.p.c. e l’opposizione in parola. A ciò la Cassazione ha fatto conseguire la sovrapposizione delle forme, assoggettando le due opposizioni alla medesima disciplina: di conseguenza, con le due pronunce del 2008, la Cassazione – ritenendo del tutto ininfluente la circostanza che il creditore pignoratizio possa procedere alla vendita senza un valido titolo esecutivo, a differenza del processo esecutivo ordinario – ha stabilito che il giudizio di opposizione all’intimazione del creditore pignoratizio debba seguire le forme dell’art. 615 c.p.c., co. 1 e, pertanto, venga introdotto dinanzi al giudice della cognizione competente per materia, valore e territorio secondo il rito applicabile ratione materiae, al contrario di quanto stabilito in pronunce risalenti (Cass. 3261/1977 e Cass. 2332/1973), che avevano sì parificato l’opposizione ex art. 2797 c.c. all’opposizione all’esecuzione forzata, ritenendola però già iniziata ex art. 615 c.p.c., co. 2.

Con la sentenza in commento i giudici di legittimità hanno allora confermato l’interpretazione dei due precedenti del 2008 (seguiti anche da Cass. 3416/2013), affermando la manifesta inammissibilità del ricorso per cassazione, “per essere direttamente proposto contro una sentenza di primo grado invece esclusivamente appellabile”, così ulteriormente consolidando l’orientamento che ritiene l’opposizione alla vendita della cosa data in pegno quale opposizione all’esecuzione non ancora iniziata ex art. 615 c.p.c., co. 1.