La capienza patrimoniale del fideiussore: la parola alla Cassazione
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFLa capienza del patrimonio del fideiussore è elemento indefettibile ai fini della validità della fideiussione (causa, “ragione pratica” dell’atto negoziale)?
A tale quesito, di evidente impatto pratico, ha risposto Cass. n. 22559/2019. Il nostro ordinamento, è osservato, non presuppone una esatta coincidenza tra il concetto di garanzia patrimoniale e quello di capienza del patrimonio del debitore.
L’art. 2740 c.c., infatti, dispone che “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri“. Detta disposizione, unitamente all’art. 2910 c.c., che prevede che il creditore possa fare espropriare i beni del debitore per conseguire quanto gli è dovuto, sancisce il principio della responsabilità patrimoniale del debitore, la quale comporta la sussistenza di un vincolo sul patrimonio del medesimo e del consequenziale potere di coazione del creditore. D’altra parte, il riferimento dell’art. 2740 c.c. ai beni futuri, a ben vedere, conferma che la sussistenza di una garanzia personale non è condizionata dall’attuale capienza del patrimonio del debitore stesso.
La fideiussione è una garanzia personale, e come tale rafforza la posizione creditoria nella misura in cui estende la garanzia patrimoniale del garantito ai beni, presenti e futuri, del garante. La giurisprudenza di legittimità individua nella garanzia dell’adempimento del debito altrui la causa della fideiussione: “La causa del contratto di fideiussione (che non è un contratto aleatorio) è non già il rischio dell’inadempimento dell’obbligazione principale, ma la funzione di garanzia dell’adempimento dell’obbligazione mediante l’allargamento della base soggettiva la quale è del tutto indipendente dall’effettivo “rischio” di inadempimento e, dunque, dall’eventualità che il debitore principale non adempia la propria obbligazione, ovvero che il suo patrimonio (o il bene offerto in garanzia reale) sia insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore” (Cass. n. 6407/1998).
Appurato dunque che la causa del negozio di fideiussione, e cioè, lo scopo concreto dell’operazione negoziale, resta la funzione di garanzia di un debito altrui, la stessa non può ritenersi mancante se prestata da soggetto incapiente. Invero, la fideiussione, nella misura cui produce una mera estensione della garanzia patrimoniale, non presuppone l’attuale capienza del patrimonio del fideiussore, partecipando invece dei caratteri propri della responsabilità patrimoniale, ovvero la sottoposizione a vincolo patrimoniale e la soggezione al potere di coazione del creditore.