La calcolabilità degli interessi moratori ai fini della verifica di usurarietà
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFAlcuni autori e parte della giurisprudenza (Trib. Milano 16.2.2017, 8.6.2017, 28.7.2017, 11.1.2018, 13.2.2018; Trib. Treviso 12.6.2018 e 22.3.2018) sollevano significativi dubbi riguardo alle concrete possibilità di verificare l’usurarietà degli interessi moratori al momento della pattuizione del mutuo (il solo rilevante ex lege ai fini dell’usura), per l’impossibilità di procedere alla determinazione di un tasso effettivo che tenga conto degli interessi di mora.
Come risaputo, è possibile determinare il tasso effettivo di una operazione di finanziamento esclusivamente quando sono note e conosciute ex ante tutte le variabili della formula di matematica finanziaria, ossia il capitale, il tasso di interesse e il tempo (la durata dell’operazione di finanziamento).
Relativamente agli interessi corrispettivi, al momento (genetico) della stipula del finanziamento, è possibile determinare il tasso effettivo poichè si conoscono ex ante le basi di calcolo: il capitale erogato, il tasso di interesse e la durata dell’ammortamento.
Riguardo alla possibilità di stabilire il tasso effettivo dell’operazione di finanziamento comprensiva degli interessi di mora, all’atto della stipula del mutuo si conoscono solo il tasso di interesse moratorio ma non gli altri indispensabili elementi della base di calcolo del tasso effettivo, ossia il capitale/importo inadempiuto (le rate insolute e il capitale residuo dopo la decadenza dal beneficio del termine) e il tempo, ossia la durata dell’inadempimento, variabili che, peraltro, potrebbero anche non configurarsi mai, se non si manifestano ritardi nei pagamenti.
Volendo aggirare questa insormontabile difficoltà di calcolo ex ante, ossia al momento della stipula del mutuo, è necessario precostituire artificiosamente quanto arbitrariamente due dei tre coefficienti mancanti della base di calcolo, ossia l’importo inadempiuto (capitale) e la durata dell’inadempimento (tempo), ipotizzando ‘a tavolino’, in astratto, un certo numero di rate inadempiute per un certo periodo tempo, rendendo così forzosamente calcolabile ex ante l’incidenza degli interessi di mora ai fini dell’usura.