23 Maggio 2017

La «autoliquidazione» del credito nell’atto di precetto

di Salvatore Ziino Scarica in PDF

Il creditore prima di iniziare l’espropriazione forzata deve notificare al debitore l’atto di precetto, che consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo. Nella prassi le questioni collegate ai requisiti dell’atto di precetto ed alla sua notificazione sono innumerevoli; in questo scritto saranno esaminate le soluzioni offerte dalla giurisprudenza a frequenti contenziosi collegati alla c.d. autoliquidazione del credito nell’atto di precetto per importi maturati dal creditore dopo l’emanazione del titolo esecutivo.

  1. Premessa.

Ai sensi dell’art. 479 c.p.c. salve le (rare) eccezioni previste dalla legge (ad esempio, nel caso di conversione del sequestro conservativo in pignoramento), l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del precetto.

Il precetto consiste nell’intimazione al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo; nel caso di notifica agli eredi, invece il precetto può essere notificato soltanto dopo dieci giorni dalla notifica del titolo esecutivo (art. 477 c.p.c.).

Se il debitore è una pubblica amministrazione, l’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. dalla l. 28 febbraio 1997 n. 30 (come modificato da ultimo dall’art. 44 d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. nella l. 24 novembre 2003 n. 326), il creditore non può notificare atto di precetto prima del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo; questo termine dilatorio è diretto a consentire alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici di completare le procedure preordinate al pagamento del debito (Cass., 21 marzo 2011, n. 6346).

L’atto di precetto è sempre stato fonte di un ricco contenzioso alimentato dai debitori, tanto che Mortara aveva proposto la sua abolizione (Mortara, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, Milano, s.d. ma 1909, p. 119).

Tuttavia si tratta di un atto molto importante, perché attraverso l’atto di precetto il creditore quantifica la sua pretesa e mette il debitore nelle condizioni di adempiere.

L’importo indicato dal creditore nell’atto di precetto determina effetti sui successivi atti del processo esecutivo. L’importo del precetto, ad esempio, rileva in questi casi:

– se il creditore vuole pagare a mani dell’ufficiale giudiziario, deve pagare l’importo precettato (art. 494, primo comma, c.p.c.);

– per evitare il pignoramento di cose, il debitore deve versare all’ufficiale giudiziario un importo pari al credito risultante dall’atto di precetto aumentato di due decimi (art. 494, terzo comma, c.p.c.);

– nel pignoramento mobiliare, l’ufficiale giudiziario deve pignorare le cose del debitore «di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato aumentato della metà» (art. 517 c.p.c.);

– il pignoramento presso terzi colpisce le cose e le somme dovute dal terzo «nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà» (art. 546 c.p.c.).

Nell’atto di precetto il creditore non si limita a calcolare l’ammontare del credito risultante dal titolo esecutivo.

Al contrario, «l’obbligo risultante dal titolo può trovare il suo svolgimento nel precetto, al di là della somma» che risulta dallo stesso titolo esecutivo (Satta, Commentario al codice di procedura civile, III, Milano, 1965, p. 111).

Nell’atto di precetto, infatti, il creditore può calcolare le spese ulteriori, come la registrazione della sentenza.

In questo scritto esamineremo alcune questioni affrontate dalla giurisprudenza.

  1. La quantificazione delle somme nell’atto di precetto: requisiti formali.

Come si è detto, nell’atto di precetto il creditore deve quantificare la somma domandata in base al titolo esecutivo; ma è bene ricordare che, tra i requisiti formali dell’atto precetto non è richiesta la enunciazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico eseguiti dal creditore (Cass., 19 febbraio 2013, n. 4008; Cass., 16 novembre 1993, n. 11281).

Inoltre, secondo costante giurisprudenza, il precetto non è nullo qualora il creditore intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta dal debitore: l’eccessività della somma portata nel precetto, in particolare, non travolge l’atto per l’intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per sola la somma eccedente, con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, che potrà essere determinata dal giudice a seguito di opposizione del debitore( per tutte, Cass., 29 febbraio 2008, n. 5515).

Per inciso, ricordiamo che l’atto di precetto, contenendo un’intimazione ad adempiere rivolta al debitore interrompe la prescrizione; si tratta di un effetto interruttivo del credito a carattere istantaneo, sicché dalla notifica del precetto inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione di uguale durata, se non viene eseguito il pignoramento.

Il pignoramento invece produce sia l’effetto interruttivo che l’effetto sospensivo della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943, comma 1, e 2945 c.c. (Cass., 13 febbraio 2017, n. 3741).

  1. La «autoliquidazione» degli importi che non risultano dal titolo esecutivo.

Nell’atto di precetto, come si è detto, il creditore può intimare anche il pagamento di importi che sono maturati dopo che è stato emesso il titolo esecutivo e che non risultano dallo stesso titolo.

La giurisprudenza ha affermato, innanzitutto, che il creditore può «autoliquidarsi» ed intimare le spese ed i compensi relativi allo stesso atto di precetto, senza che occorra alcuna statuizione da parte del giudice dell’esecuzione, in quanto queste spese costituiscono un accessorio di legge; allo stesso modo, il creditore può intimare il pagamento delle spese di registrazione del provvedimento giudiziale, se ha già pagato i relativi importi (per tutte Cass., 2 febbraio 2017, n. 2726; la Suprema Corte ha chiarito che l’avente diritto può intimare il pagamento delle spese del precetto anche nel caso di precetto per consegna o rilascio e, nel caso di mancato pagamento delle spese, può procedere a pignoramento: Cass., 10 ottobre 2008, n. 25002).

Se però il creditore non inizia l’espropriazione forzata nel termine di novanta giorni dalla notifica dell’atto di precetto, il precetto perde efficacia e le spese del precetto ormai perento restano a carico dell’intimante; queste spese non possono neppure essere assimilate ai costi per il recupero delle somme non corrisposte alla scadenza, ripetibili dal debitore ai sensi dell’art. 6 d.lg. 9 ottobre 2002, n. 231 (Cass., 9 maggio 2007, n. 10572; la giurisprudenza amministrativa ha affermato che le spese di precetto non sono ripetibili nel giudizio di ottemperanza, perché non riguardano il giudizio di ottemperanza ma il diverso procedimento di esecuzione forzata disciplinato dal codice di procedura civile: per tutte, T.A.R. Roma, (Lazio), 24 febbraio 2017, n. 2840).

Una interessante decisione della Suprema Corte ha affermato che, nel caso di condanna alle spese, tra le spese che possono essere inserite nell’atto di precetto rientra pure il contributo unificato pagato dal creditore nel giudizio, che si è concluso con il provvedimento di condanna, anche se il titolo giudiziale non ne fa menzione.

In particolare, secondo la Suprema Corte, il contributo unificato per gli atti giudiziari è un’obbligazione che grava ex lege sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l’imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcun correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale e restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta (Cass., Ord., 10 febbraio 2016, n. 2691; sostanzialmente nello stesso senso si veda Cons. Stato, 10 ottobre 2016, n. 4167, il quale ha statuito che ai sensi dell’art.13, comma 6 bis, del Testo Unico delle spese di giustizia, d.p.r. n. 115/2002, l’importo del contributo unificato va rimborsato alla parte vittoriosa ed è posto «in ogni caso a carico della parte soccombente» come obbligo ex lege, cioè a prescindere da una esplicita statuizione nella sentenza, che ha deciso la causa).

  1. Le spese di iscrizione di ipoteca.

Recentemente la Corte di cassazione ha esaminato il tema relativo alla facoltà, per il creditore, di autoliquidarsi in atto di precetto le spese di iscrizione di ipoteca giudiziale.

Si ricorda che le sentenze, il decreto ingiuntivo e i provvedimenti anticipatori di condanna sono titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Nella prassi, il creditore che iscrive ipoteca giudiziale, se intende procedere ad espropriazione, notifica atto di precetto ed intima pure le spese per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Queste spese, ai sensi dell’art. 2846 c.c. gravano sul debitore, anche se vengono anticipate da chi richiede l’iscrizione di ipoteca.

Sulla scorta di un remoto precedente della Suprema Corte, la giurisprudenza di merito da tempo afferma che l’art. 2846 c.c. è applicabile anche alla ipoteca giudiziale e il creditore può liquidare nell’atto di precetto le relative spese (Cass. 20 giugno 1959, n. 1948, seguita da Tribunale Napoli, 13 febbraio 2004, in Giur. Merito, 2004, 1388 e in banca dati iusexplorer; Trib. Milano, 5 luglio 2012; Trib. Milano, 11 aprile 2012).

Secondo questa giurisprudenza, ormai consolidata, il creditore poteva autoliquidarsi le spese di iscrizione ipotecaria.

Queste spese, però dovevano essere limitare ai soli esborsi, e il creditore ipotecario non poteva pretendere il rimborso delle spese di assistenza legale per l’iscrizione ipotecaria, perché le tariffe forensi non contemplano tale assistenza.

La giurisprudenza aveva però aggiunto che, ciò nondimeno, le spese di assistenza legale per la iscrizione di ipoteca possono essere considerate tra le conseguenze dannose dell’inadempimento, che sono per legge a carico del creditore, ma il creditore deve ottenere un autonomo titolo esecutivo giudiziale, che può essere un decreto ingiuntivo, per il credito accessorio relativo alle spese dell’iscrizione ipotecaria e possa comprendere tra i danni derivanti dall’inadempimento del debitore anche le spese relative all’assistenza legale di cui si sia avvalso per ottenere l’iscrizione ipotecaria medesima (Cass., 12 febbraio 1966, n. 431).

Questo orientamento consolidato della giurisprudenza però recentemente è stato contraddetto da una decisione che, in molti passaggi, suscita perplessità.

Segnatamente, con sentenza del 16 giugno 2016, n. 12410, la terza sezione della Corte di cassazione ha deciso di non «dar seguito all’ormai remoto precedente riportato dal ricorrente (Cass. 20 giugno 1959, n. 1948), secondo il quale “l’obbligo (…) di rivalere le spese sostenute dal creditore per l’iscrizione e per le necessarie ispezioni catastali (facilmente documentabili attraverso le note rilasciate dal competente ufficio), derivando direttamente dalla legge e dalla sentenza di condanna che è titolo per l’iscrizione non ha bisogno, per essere accertato, di ulteriore pronuncia giudiziale”».

In motivazione la Suprema Corte ha sottolineato l’autonomia della iscrizione ipotecaria rispetto al credito ed ha affermato che il creditore non può autoliquidarsi le spese di iscrizione ipotecaria: queste spese potranno essere poste a carico del debitore soltanto nel caso di espropriazione del bene ipotecato e potranno essere riconosciute «come spese di esecuzione in sede di liquidazione di esse da parte del giudice dell’esecuzione, ex art. 95 c.p.c., e con riguardo ad esse gli sarà anche riconosciuto il privilegio di cui all’art. 2855 c.c.».

La decisione fa leva pure sul fatto che non vi è un obbligo per il creditore di iscrivere immediatamente l’ipoteca giudiziale, prima della notifica del precetto, e mira ad vuole evitare che il debitore debba sostenere le spese di iscrizione di ipoteca, anche se non sono spese necessarie per la tutela del credito.

Se, dopo la notifica della intimazione di pagamento, il debitore non paga spontaneamente e il creditore espropria il bene ipotecato, ricadranno sul debitore anche le spese che il creditore ha dovuto sostenere per iscrivere l’ipoteca.

In ogni altra ipotesi, le spese di iscrizione ipotecaria rimarranno a carico del creditore.

Questo nuovo orientamento della giurisprudenza, che fa ricadere sul creditore i costi dell’iscrizione ipotecaria, introduce una deroga all’art. 2846 c.c., che, tuttavia, non è prevista dalla legge.