La Legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento (c.d. legge ‘salva suicidi’)
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFLa L. 3/2012, invero poco conosciuta e utilizzata, stabilisce che, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili a procedure concorsuali (diverse da quelle regolate dalla predetta legge), è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi.
Per ‘sovraindebitamento’ si intende la situazione di “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” (art. 6 L. 3/2012).
L’art. 7 della L. 3/2012 detta le condizioni di ammissibilità del beneficio. In sostanza, il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli Organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.
È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli Organismi di composizione della crisi.
Il piano può anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore (nominato dal giudice) per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.
La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012; b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla predetta legge; c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis L. 3/2012; d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
Le procedure cui i soggetti possono accedere sono tre: 1. l’accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dal debitore; 2. il piano del consumatore, volto sostanzialmente al medesimo risultato di cui al punto 1.; 3. la liquidazione del patrimonio.