Ius variandi: rassegna di decisioni sul corretto utilizzo
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFDi seguito una succinta rassegna di decisioni inerenti il corretto esercizio dello ius variandi.“Il potere di modifica unilaterale del contratto riconosciuto all’intermediario dall’art. 118 TUB, in quanto eccezione alla regola generale della immodificabilità del contratto senza il consenso di entrambe le parti, deve intendersi limitato alla possibilità di modificare clausole e condizioni già esistenti, senza potersi spingere sino al punto di introdurre clausole e condizioni del tutto nuove”
(ABF Napoli 28 febbraio 2011; ABF Milano 10 novembre; 2010; ABF Napoli 28 aprile 2010).
“Le proposte di modifica unilaterale del contratto bancario, di cui all’art. 118 TUB costituiscono atti recettizi. Perciò, di fronte a una contestazione del cliente, che neghi di avere ricevuto la comunicazione, è onere della banca provare di avere correttamente assolto il relativo dovere di comunicazione. In difetto, le modifiche non possono essere opposte al cliente e le somme addebitate devono essere ripetute”
(ABF Roma 10 novembre 2010; ABF Milano 1 ottobre 2010; ABF Roma 30 settembre 2010).
“Il richiamo a ‘gli effetti prodotti dall’attuale crisi economica e finanziaria’ non è idoneo, per la sua sinteticità e genericità, a integrare il giustificato motivo richiesto dalla norma dell’art. 118 TUB”
(ABF Milano 09 novembre 2011; Trib. Firenze 16 luglio 2013).
“La banca che, pur dopo l’esercizio del ius variandi, abbia continuato ad addebitare le commissioni al tasso precedentemente applicato e, soprattutto, abbia fatto specifico riferimento a esse nei documenti di sintesi non può, in assenza di un nuovo esercizio del potere ex art. 118 TUB, in seguito iniziare a praticare le condizioni oggetto della comunicazione (rimasta per un tratto di tempo inattuata)”
(ABF Milano 10 aprile 2013).