9 Giugno 2015

Impugnabilità dell’ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis e ter c.p.c. rimessa alle Sezioni Unite

di Michele Ciccarè Scarica in PDF

Cass., Sez. II, 12 gennaio 2015, n. 223

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Impugnazioni civili – Ricorso per Cassazione – Ordinanza ex artt. 348 bis e ter c.p.c. – Inammissibilità (Cod. proc. civ. artt. 348 bis, 348 ter, 360; Cost. art. 111)

[1] Rilevato il contrasto giurisprudenziale in materia di impugnabilità, mediante ricorso per cassazione, dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello emanata ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c., sono rimessi gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione dei ricorsi proposti alle Sezioni Unite.

CASO
[1] A seguito di un giudizio di appello conclusosi con pronuncia di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c., vengono proposti due ricorsi per cassazione, poi riuniti: il primo, ex artt. 348 ter, co. 3, e 360 c.p.c., contro la sentenza di rigetto pronunciata in primo grado; il secondo, ex art. 111 Cost., avverso l’ordinanza di inammissibilità.

SOLUZIONE
[1] La seconda impugnazione, proposta per vizio di motivazione ed omessa pronuncia su un motivo di appello, pone in via pregiudiziale una delicata questione: l’eventuale ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza – filtro, se affetta da particolari vizi.
Preso atto del contrasto giurisprudenziale sul punto, la sez. II ha rimesso gli atti al Primo Presidente in applicazione dell’art. 374 c.p.c.
Stando ad un primo orientamento, l’ordinanza – filtro, di per sé decisoria, diventa ricorribile per cassazione se adottata al di fuori dei suoi presupposti, assumendo in tal caso carattere definitivo (Cass. 27 marzo 2014, n. 7273, in Foro it., 2014, I, 1444).
Tale sarà l’ordinanza emessa per sanzionare inammissibilità di matrice processuale, nel caso di specie ex art. 342 c.p.c., posto che il suo ambito di applicazione è quello dell’appello manifestamente infondato nel merito (cfr. anche App. Roma, ord. 23 e 30 gennaio 2013, nonché App. Bari, ord. 18 febbraio 2013, in Foro it., 2013, I, 970 ss., con nota di Costantino).
Per un secondo orientamento, in nessun caso è esperibile ricorso per cassazione, sia esso ordinario o straordinario, avverso l’ordinanza che dichiara inammissibile l’appello ex art. 348 bis c.p.c. (Cass. 17 aprile 2014, nn. 8940, 8941, 8942, 8943, in Foro it., 2014, I, 1414).
Infatti: da un lato, il filtro è applicabile ad ogni ipotesi di inammissibilità, nel merito o per questioni processuali, del gravame proposto; dall’altro, l’ordinanza per nessun aspetto sarà definitiva, in quanto la situazione giuridica dedotta nel processo continua a trovare tutela nella facoltà di impugnare in cassazione la sentenza di primo grado ex 348 ter, co. 3, c.p.c.

QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA
[1] Nella fattispecie in analisi, il ricorrente lamenta la sussistenza di due vizi propri dell’ordinanza.
a) Stando ai precedenti della Corte, la doglianza sul vizio di motivazione sarà verosimilmente dichiarata inammissibile dalle Sezioni Unite.
Infatti, la possibilità di denunciare eventuali errores in iudicando dell’ordinanza, comunque emanata entro il suo ambito applicativo, si pone in contrasto con l’art. 348 ter, co. 3, c.p.c. (sul punto la giurisprudenza è concorde; cfr. anche Cass. 22 settembre 2014, n. 19944, in C.E.D. Cass., rv 632182).
b) Più problematica, invece, la questione relativa all’omessa pronuncia su un motivo di appello, in quanto violazione di una regola, nel caso di specie l’art. 112 c.p.c., posta a condizione di validità processuale dell’operato del giudice.
Qualora la Corte aderisca al secondo orientamento, essa verrà chiaramente esclusa.
Viceversa, l’adozione di un approccio più elastico consentirebbe di impugnare l’ordinanza ex art. 111 Cost. per siffatto vizio di invalidità (v. Didone, Appunti sull’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c., in Corr. giur. 2013, 1142; Scarselli, Brevi osservazioni sul ricorso per cassazione avverso l’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., in Foro it., 2014, V, 1453).