Irreperibilità relativa del destinatario e validità della notifica
di Luigi Ferrajoli Scarica in PDFLa notificazione di un atto tributario deve essere effettuata con le modalità previste dall’articolo 140 c.p.c. (deposito presso la casa comunale dell’atto, affissione dell’avviso alla porta del destinatario in busta chiusa e sigillata, invio della raccomandata con avviso di ricevimento), quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o altro soggetto indicato dall’articolo 139 c.p.c.) non sia stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove, tuttavia non risulta trasferito (irreperibilità relativa).
Deve invece essere eseguita la notifica dell’atto applicando la disciplina prevista dall’articolo 60, lett. e), D.P.R. 600/1973 che prevede che “quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso di deposito prescritto dall’ art. 140 del c.p.c. in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”, allorquando il messo notificatore non reperisca il contribuente, che dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto (irreperibilità assoluta).
Ciò posto, la notifica di un atto impositivo presso la residenza anagrafica del contribuente, assente al momento della notifica, ma risultante anagraficamente residente, integra la fattispecie di irreperibilità relativa, essendo inifluente per la validità della notifica la dichiarazione da parte del portiere dell’immobile che il debitore si sia trasferito in altro luogo; ciò è stato confermato dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 8298 del 04.04.2018.
Nel caso di specie, la CTR adita, nel riformare la sentenza di prime cure, ha ritenuto illegittima l’intimazione di pagamento notificata al contribuente, a seguito di cartella di pagamento inadempiuta per Irpeg e Ilor.
In particolare, la CTR aveva ritenuto che l’intimazione fosse da considerare nulla per omessa notifica della prodromica cartella di pagamento poiché quest’ultima, eseguita presso la residenza anagrafica del contribuente, non si era perfezionata mediante l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito del plico presso la casa comunale ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. per l’appunto l’ipotesi di irreperibilità relativa e non assoluta.
Equitalia decideva di procedere ulteriormente avanti la Suprema Corte, rilevando, tra i motivi di impugnazione, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 26 D.P.R. 602/1973 per avere la CTR adita ritenuto invalida la notifica della cartella di pagamento nonostante fosse stata regolarmente eseguita mediante deposito ed affissione all’albo pretorio del Comune, così come previsto dagli articoli 26 e 60 D.P.R. 600/1973.
Il Giudice di legittimità, con la richiamata sentenza n. 8298/2018, ha rigettato il ricorso proposto da Equitalia, confermando la sentenza emessa dalla CTR territorialmente competente.
Nello specifico la Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente individuato un’ipotesi di irreperibilità relativa e non assoluta del contribuente, essendo quest’ultimo residente nel luogo indicato sulla relata di notifica; non rilevando al fine della validità della notifica la dichiarazione del portiere che il soggetto fosse trasferito in luogo sconosciuto, in contrasto con quanto emergente dalle ricerche anagrafiche eseguite dal messo.
In particolare la Corte di Cassazione, richiamando propria precedente e recente giurisprudenza, ha ribadito che “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata ex articolo 60, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale” (Cassazione, n. 6788/2017).
Ne consegue che, nella notificazione della cartella in caso di irreperibilità meramente relativa o temporanea del contribuente, si deve applicare l’articolo 140 c.p.c., ed è quindi necessario ai fini della validità di tale notifica che siano effettuati tutti gli adempimenti previsti in tale norma, incluso l’invio al destinatario e la effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendo sufficiente la sola spedizione.
La mancanza di tale adempimento ha pertanto fatto ritenere corretto l’annullamento dell’intimazione di pagamento per difetto di notificazione della prodromica cartella e la Corte ha rigettato il ricorso proposto da Equitalia e ha condannato quest’ultima al pagamento delle spese di lite.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“