Invalidità delle fideiussioni conformi allo schema ABI: omnibus o specifiche?
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFCome noto, la Banca d’Italia (in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi) con il Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ha censurato i rischi di una applicazione in modo uniforme della modulistica ABI sui contratti di fideiussione omnibus contenente previsioni (in particolare gli artt. 2, 6 e 8) relative alla c.d. clausola di sopravvivenza, di reviviscenza nonché di rinuncia termini ex art. 1957 c.c.
In argomento, Cass. n. 24044/2019 (v. anche Cass. n. 4175/2020) ha stabilito che è da escludere una nullità in toto della fideiussione omnibus: le clausole di cui agli articoli 2, 6 e 8 della fideiussione schema ABI possono apparire anti-concorrenziali e quindi affette da una nullità relativa, che però non travolge l’intero contratto di garanzia: « dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all’intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti ».
Sostanzialmente dello stesso tenore sono le conclusioni del Collegio di coordinamento dell’ABF n. 14555/2020: nullità parziale del contratto di fideiussione – attesa la accessorietà, non essenzialità, delle clausole ‘incriminate’ – e responsabilità extrapatrimoniale .
Tanto succintamente premesso, riferendosi il Provvedimento della Banca d’Italia del 2 maggio 2005 n. 55 alla « fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca », secondo un orientamento risultano escluse le fideiussioni che non hanno le caratteristiche proprie della fideiussione ‘omnibus’, ossia aventi ad oggetto un credito esattamente individuato, diversamente da quanto avviene nelle fideiussioni omnibus o per obbligazioni future (Trib. Pisa 6.11.2019; App. Milano 20.4.2020; Trib. Milano 21.7.2020; App. Milano 22.7.2020; Trib. Napoli 16.6.2020).
Secondo altra parte della giurisprudenza, la Banca d’Italia, nel censurare l’intesa ABI, ha fatto riferimento alle condizioni generali di contratto da applicare alla ”fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” in generale e, comunque, anche a voler ritenere la censura operata dalla predetta autorità di vigilanza limitata alle sole fideiussioni omnibus, nulla impedirebbe al giudice di ritenere illegittimo tale schema contrattuale quando applicato ad altri tipi di fideiussione, in quanto anch’essa posta in essere in violazione dell’art. 2 della legge n. 287/1990 (Trib. Matera 6.7.2020). Anche per Trib. Padova 7.6.2020, atteso che le clausole 2, 6, 8 dello schema ABI sanzionato dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia sono di per sé anticoncorrenziali, è ragionevole dedurne che tale caratteristica si mantenga in relazione a qualsiasi tipo di fideiussione che riproduca il modello ABI, sia pure con il diverso titolo di “fideiussione specifica” anziché di “fideiussione omnibus.
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