Invalidità della fideiussione omnibus conforme allo schema ABI
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFLa Cassazione, con decisione del 12 dicembre 2017 n. 29810, ha sancito l’invalidità delle fideiussioni omnibus prestate a garanzia delle operazioni bancarie rilasciate in conformità allo schema contrattuale diffuso dall’ABI nel 2003. In particolare, è stata censurata la violazione della disciplina antitrust (Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d’Italia in funzione di Autorità di tutela della concorrenza nel mercato bancario) in riferimento a clausole del seguente tenore:
– clausola di sopravvivenza: « qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate » (sono previsti obblighi in danno del fideiussore ulteriori e diversi rispetto a quelli di garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore in forza dei rapporti creditizi cui accede la fideiussione);
– clausola di reviviscenza: «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo » (da ciò derivano conseguenze particolarmente pregiudizievoli per il garante quando l’obbligo di restituzione della banca sia determinato dalla declaratoria di inefficacia o dalla revoca dei pagamenti eseguiti dal debitore a seguito di fallimento dello stesso);
– rinuncia termini ex art. 1957 cc: «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato» (tale clausola appare suscettibile di arrecare un significativo vantaggio alla banca creditrice, che in questo modo disporrebbe di un termine molto lungo, coincidente con quello della prescrizione dei suoi diritti verso il garantito, per far valere la garanzia fideiussoria. Ne potrebbe risultare disincentivata la diligenza della banca nel proporre le proprie istanze e conseguentemente sbilanciata la posizione della banca stessa a svantaggio del garante).