Invalidità del testamento olografo: l’apposizione della data ad opera di un terzo tra nullità e annullabilità
di Matteo Ramponi, Avvocato Scarica in PDFCassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza n. 27414 del 29/10/2018
SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – SUCCESSIONE TESTAMENTARIA – FORMA DEI TESTAMENTI – TESTAMENTO OLOGRAFO – AUTOGRAFIA Alterazione della scheda testamentaria – Modifica ad opera di terzi – Conseguenze – Fattispecie
Nel testamento olografo l’omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l’annullabilità; l’apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l’autografia stessa dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione. Peraltro, l’intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio “mortis causa” di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del “de cuius”.
Disposizioni applicate
Codice Civile, articoli 602 e 606
[1] In data 15/09/2002 decedeva il signor Tizione, fratello di Tizio, Mevia, Sempronio e Filana.
Con atto di citazione del 17 dicembre 2004, Mario Rossi, quale procuratore speciale di Mevia, Sempronio e Filana, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Benevento Tizio assumendo: che questi, qualche mese dopo la morte di Tizione, aveva recapitato ai propri rappresentati copia di un testamento olografo privo di data, che lo istituiva erede universale del de cuius; che, successivamente, Tizio aveva inoltrato una seconda missiva corredata dallo stesso testamento, stavolta completo di data di redazione; che Tizione, prima di morire, consapevole delle sue compromesse condizioni di salute, aveva confidato al fratello Sempronio di non aver confezionato alcun testamento.
Pertanto, gli attori contestarono l’esistenza di un valido testamento per l’evidente manomissione compiuta con l’aggiunta della data, vergata da mano diversa rispetto a quella che aveva redatto l’intero testo, e disconobbero altresì la scrittura e la sottoscrizione del testatore; chiesero, dunque, che fosse dichiarata l’inesistenza o la nullità dell’impugnato testamento, con conseguente apertura della successione ab intestato e divisione dei beni.
Tizio, costituitosi in giudizio, negò l’invio della prima copia del testamento priva di data e sostenne che l’unica copia della scheda in suo possesso, redatta di pugno dal de cuius, gli era stata consegnata in busta chiusa da Tizione e dedusse che non vi era prova delle presunte confidenze fatte dal defunto fratello a Sempronio.
Tizio chiese, pertanto, il rigetto della domanda degli attori o, in subordine, il rimborso pro quota di quanto speso per onoranze funebri, sepoltura, erogazioni varie e imposte di successione.
A seguito di c.t.u. calligrafica, che accertò l’aggiunta ad opera di terzi della data e del luogo sul documento, il Tribunale di Benevento, con sentenza del 28/11/2007, dichiarò nullo il testamento olografo a firma di Tizione e quindi aperta la successione ab intestato.
Tizio propose appello con unico motivo, sostenendo che la non autenticità della scrittura del luogo e della data sul testamento non impedisse di accertare comunque la volontà del de cuius, dovendo perciò trovare applicazione l’art. 606, 2° comma, cod. civ., che prevede l’annullabilità del negozio testamentario.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 28/07/2014, n. 3441/2014, rigettò il gravame. I giudici di secondo grado ritennero che correttamente il Tribunale avesse fatto applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui un testamento olografo, per essere valido ed efficace ex art. 602 cod. civ., necessita dell’autografia non solo per la sottoscrizione, ma anche per la data e per l’intero testo, senza distinzione alcuna, non operando quindi nella specie l’ipotesi di annullabilità.
Tizio ha proposto ricorso in cassazione articolato in otto motivi: il primo relativo a questioni concernenti la carenza di rappresentanza in capo a Mario Rossi, mentre i restanti sette più strettamente attinenti a questioni di validità della scheda testamentaria.
Con il secondo motivo, in particolare, si sottolineava come la Corte di Appello avrebbe omesso la corretta interpretazione delle risultanze della c.t.u., dalla quale sarebbe emerso che, in realtà, nel testamento impugnato non vi era un difetto di olografia, in quanto l’apposizione di data e luogo ad opera di mano aliena non sarebbe parte integrante dello stesso, ovvero parte del documento cartaceo in cui è trascritta la volontà del testatore. Le parole scritte da terzi sarebbero intervenute non “durante la confezione del testamento”, ma successivamente alla sua redazione.
Con il terzo motivo, il ricorrente ribadiva che la giurisprudenza, ai fini dell’autografia del testamento, distingue tra intervento del terzo “durante la redazione del testamento” e intervento del terzo “dopo la redazione”, ipotesi quest’ultima che ricorrerebbe nel caso di specie.
Per il quarto motivo la sentenza di Appello avrebbe omesso di rilevare che la volontà del de cuius era “libera, spontanea e genuina al momento della redazione dell’intera scheda testamentaria”, in quanto, dalla ricostruzione dei fatti e delle prove, sarebbe palese che la stessa non era stata in alcun modo inficiata dalla successiva indicazione di data e luogo ad opera di terzi; così come avrebbe omesso la giusta considerazione della funzione che nel testamento olografo ha la sottoscrizione rispetto all’autografia e alla data, quale elemento che suggella e dà conferma alle disposizioni che la precedono e che, nel caso di specie, era certamente riconducibile a Tizione.
La Corte di Appello avrebbe, ancora (quinto motivo), eluso l’obbligo di ricostruire puntualmente e correttamente i fatti di causa funzionali all’individuazione della volontà del de cuius, nonché l’obbligo di esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; né vi sarebbe traccia in sentenza di riferimenti in merito alla questione dell’eventuale esistenza di una volontà testamentaria spontanea, incondizionata e definitiva, espressa nelle forme di legge, come eccepita dal ricorrente.
Il sesto motivo risulta essere quasi una ripetizione del terzo, laddove lamenta il fatto che la Corte del merito avrebbe omesso ogni esame in ordine all’apposizione di parole di mano altrui ad opera di terzi soltanto dopo la redazione del testamento e al di fuori delle disposizioni di ultima volontà, così come dedotto dal ricorrente in grado di appello.
Anche il settimo ed ottavo motivi di ricorso, appaiono forse ridondanti e non sono precipuamente focalizzati sulla questione di diritto oggi in esame.
[2] La Suprema Corte, esaminato unitariamente tutti i suddetti motiv,i ha respinto ogni censura.
Gli Ermellini hanno ritenuto che il giudice di Secondo Grado abbia accertato, sulla base delle risultanze peritali, che il testamento attribuito a Tizione recasse l’aggiunta della data e del luogo di redazione operata da terzi, ed ha coerentemente dichiarato la nullità del negozio, avendo spiegato, con argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della pronuncia, che quelle parole furono scritte da altro soggetto durante la confezione del negozio testamentario.
Dal combinato disposto degli articoli 602 e 606 cod. civ. si ricava che il testamento olografo è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione del testatore. L’art. 602 cod. civ., in particolare, prescrive che il testamento olografo deve contenere la data, scritta di pugno dall’autore. L’omessa o incompleta indicazione della data comporta l’annullabilità del testamento olografo, la quale può essere fatta valere nel termine di 5 anni dalla data in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione.
Qualora la data non sia stata omessa, e risulti piuttosto apposta per intervento di un terzo durante la redazione di esso, il testamento è non annullabile, ma nullo per difetto di complessiva autografia, la quale va esclusa ogni qual volta un terzo abbia scritto anche una sola parola durante la confezione del negozio mortis causa, senza che neppure assuma rilievo, peraltro, l’importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell’intero testamento in forza del principio “utile per inutile non vitiatur”.
Soltanto ove sia accertato in fatto che l’alterazione di un testamento olografo da parte di terzi sia avvenuta dopo l’integrale redazione di esso da parte del testatore, il negozio conserva il suo valore, sempre che la stessa alterazione non sia tale da impedire l’individuazione dell’originaria, genuina volontà che il testatore abbia inteso manifestare nella relativa scheda[1].
[3] La decisione della Suprema Corte ribadisce una posizione che può definirsi consolidata. Se è vero che l’indicazione della data è requisito formale richiesto per la validità del testamento e che la sanzione per la violazione del disposto dell’articolo 602, 3° comma. cod. civ. è l’annullabilità del negozio testamentario (azione soggetta al termine quinquennale di prescrizione); vi possono essere ipotesi in cui la datazione della scheda va ad incidere sul diverso requisito formale dell’autografia.
Quando è un terzo ad apporre la data al testamento, si verifica qualcosa di ben diverso dalla mancanza di datazione: si ha l’intervento di una mano terza nella redazione del testamento; ciò che manca non è la data (rectius: non solo), ma la integrale scritturazione da parte del de cuius, requisito essenziale la cui mancanza comporta la nullità del negozio[2].
E vale la pena sottolineare come l’ipotesi in esame sia qualcosa di diverso dalla indicazione di una data falsa. È innegabile che, da un punto di visto strettamente logico ancor prima che giuridico, la data apposta dal terzo sia (o quantomeno possa essere) una data falsa. Ma ciò non deve portare a ritenere che trovi applicazione l’inciso finale dell’articolo 602, 3° comma, cod. civ. ove è previsto che la falsità della data possa esser fatta valere solo in determinati casi, ovvero quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento. Anche se falsa, la data apposta dal terzo rileva in ogni caso, in quanto rientra nel più grave vizio di mancanza di autografia.
Se il principio espresso dalla Suprema Corte è certamente condivisibile, siano permesse allo scrivente alcune considerazioni critiche.
Ciò che non convince della ricostruzione operata dalla Corte è l’affermazione che il giudice di merito abbia correttamente ritenuto che l’apposizione della data da parte del terzo sia avvenuta durante la scritturazione della scheda testamentaria.
L’elemento temporale, infatti, appare determinante e – al di fuori dei casi (più eccezionali che ordinari) in cui sia, anche attraverso analisi chimiche sugli inchiostri, stabilita con certezza la datazione di uno scritto – di difficilissima prova. Solo un intervento contestuale alla redazione del testamento può essere qualificato come influente sulla olografia del testamento: una eventuale apposizione successiva in alcun modo potrebbe influire sulla determinazione della volontà a disporre.
Nel contestare le tesi del ricorrente in merito al punto in esame, la Cassazione si è limitata ad affermare come il sesto motivo di ricorso indichi quale “fatto”, di cui sarebbe stato omesso l’esame, non una determinata circostanza, un dato storico, ma tutta una tesi difensiva in ordine allo sviluppo degli accadimenti, che è comunque stata oggetto di esame da parte dei giudici del merito. Tutte le censure del ricorrente propongono, dunque, una diversa ricostruzione fattuale delle vicende, che non potrebbe certamente essere accertata ex novo nel giudizio di cassazione, nel senso che l’apposizione della data e del luogo ad opera di terzi sarebbe avvenuta dopo la redazione e la sottoscrizione del testamento, tesi che peraltro contraddice l’iniziale posizione difensiva del medesimo Tizio, avendo egli negato di aver inviato ai fratelli dapprima una copia del testamento priva di data e solo in un secondo momento altra copia integrata.
Se è pur vero che tale poteva essere la posizione assunta dal ricorrente, non si può tralasciare che l’atto introduttivo del primo grado e, perciò, la ricostruzione storica dei fatti portati dagli attori-resistenti asseriva l’esistenza di due diverse schede testamentarie: una contenente la data, l’altra no. Ed è lecito pensare che tali documenti siano stati prodotti in giudizio: se così fosse non appare condivisibile un ragionamento che, alla luce di scritti prodotti in giudizio dai quali si può evincere che un elemento ultroneo sia stato apposto in epoca successiva, concluda che la datazione sia avvenuta contestualmente. La semplice contestazione da parte del convenuto-ricorrente, in primo grado, dell’aver inviato la prima delle due schede non sembra, sempre a sindacabile giudizio dello scrivente, sufficiente a ritenere provata tale circostanza.
È a dirsi che, essendo stata presentata la domanda entro il termine di cinque anni, il giudice avrebbe potuto concludere, in ogni caso, per l’invalidità del testamento (in termini di annullabilità anziché di nullità) poiché privo di data.
[1] Conforme Cass. Civ., Sezione 2, sentenza n. 26406 del 03/11/2008: “l’annullamento per carenza dell’olografia opera – in presenza di un intervento di terzi – anche quando vi sia stata l’aggiunta di una sola parola, a condizione che l’azione del terzo si sia svolta durante la redazione del testamento stesso”.
[2] Si vedano, tra le altre, Cass. Civ., Sezione 2, sentenza n. 20703 del 10/09/2013 secondo la quale “la validità del testamento olografo esige, ai sensi dell’art. 602 cod. civ., l’autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall’entità, anche se il terzo abbia scritto una sola parola durante la confezione del testamento”.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia