16 Febbraio 2021

Invalida pattuizione degli interessi prima della normativa sulla trasparenza bancaria

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

A norma dell’art. 117 TUB, i contratti devono indicare il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora (comma 4) e sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati (comma 6).

In caso di inosservanza delle predette disposizioni, il settimo comma dell’art. 117 TUB stabilisce testualmente che si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

Secondo un diffuso convincimento giurisprudenziale (che pare avallato da Corte cost. n. 338/2009), il meccanismo sostitutivo di eterointegrazione (“tasso BOT”) non si applica ai contratti conclusi anteriormente alla entrata in vigore della normativa in materia di trasparenza bancaria (9 luglio 1992 relativamente alla L. n. 154/1992). Ciò in virtù del generale principio di irretroattività desumibile dal combinato disposto dell’artt. 11 Preleggi e dell’art. 161, comma 6, TUB, secondo cui « I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori » (prospettano la tesi del tempus regit actum Cass. n. 11466/2008; Cass. nn. 4853/2007, 28302/2005, 1287/2002, 5675/2001, 9465/2000, 5379/1997; App. L’Aquila 16.7.2008 e 2.8.2016; Trib. Trani 27.10.2006; Trib. Salerno 10.2.2016; Trib. Macerata 2.11.2016; Trib. Taranto 23.1.2017; Trib. Milano 15.2.2017; Trib. Roma 13.4.2017; Trib. Teramo 8.2.2017 e 22.3.2017; Trib. Agrigento 25.7.2017; App. Napoli 13.12.2018).

Di recente Cass. n. 34740/2019 ha precisato (richiamando Cass. n. 28302/2005) che la disposizione introdotta con l’art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell’art. 117 TUB, non è retroattiva, aggiungendo che l’irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all’uopo dettata dal legislatore (con la conseguenza che è corretta l’applicazione degli interessi nella misura corrispondente a quella legale).

Un diverso indirizzo ha stabilito, invece, che al contratto privato della clausola nulla si applichino gli interessi in misura legale e dunque: a) quella calcolata ex art. 1284 c.c. fino all’entrata in vigore della L. n. 154/1992 (e quindi fino all’8.7.1992); b) quella calcolata ex art. 5 L. n. 154/1992 (e poi ex art. 117, comma 7, L. n. 385/1993) dopo l’entrata in vigore di tale legge; da quel momento, infatti, la misura legale degli interessi, per i contratti bancari, deve ritenersi quella prevista dalle citate norme, stante la specialità di tali disposizioni rispetto alla disciplina generale contenuta dell’art. 1284 c.c. (Cass. n. 23317/2018; Trib. Bari 3.4.2008; Trib. Ascoli Piceno 10.6.2016; Trib. Reggio Emilia 17.9.2016; Trib. Pavia 20.9.2016; Trib. Brindisi 9.8.2012; Trib. Paola 10.2.2018; Trib. Lecce 30.4.2020; Trib. Ascoli Piceno 21.1.2021).

Al riguardo, è argomentato che l’irretroattività di una norma non esclude che lo ius superveniens (pur non potendo spiegare effetti per il passato) possa trovare applicazione dal momento della sua entrata in vigore, con riferimento ai rapporti contrattuali di durata ancora in essere (il contratto di conto corrente bancario si configura come contratto di durata, cosicché la novella legislativa – pur priva di effetti retroattivi – trova applicazione per il futuro) (Trib. Ascoli Piceno 21.1.2021).

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