Intestazione della casa alla moglie: è donazione indiretta non revocabile se interviene separazione personale dei coniugi
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile sez. VI, ordinanza del 10/05/2022, n. 14740
Donazioni indirette tra coniugi – Revoca per ingratitudine
(artt. 143 c.c. – 801 c.c. – 809 c.c.)
Massima: “L’intestazione dell’immobile alla ex moglie acquistato dal marito è configurabile come donazione indiretta. La domanda di restituzione delle somme impiegate non può essere accolta se il donante non prova l’assenza della volontà di donare, anche se successivamente viene meno l’affectio familiaris”.
CASO
Una coppia conclude un contratto preliminare per l’acquisto di un immobile da adibire a casa familiare, ma nell’atto definitivo l’immobile viene intestato soltanto alla moglie.
In seguito alla richiesta di separazione personale inoltrata dalla donna, l’uomo agisce in giudizio per chiedere la restituzione della somma di euro 160.000 pagata per l’acquisto, a causa del venir meno del presupposto su cui si basava l’attribuzione.
Nel corso del giudizio, il ricorrente introduce la domanda di revoca della donazione per ingratitudine.
Il Tribunale respinge la domanda di restituzione poiché l’attribuzione del marito nei confronti della ex moglie doveva qualificarsi come donazione indiretta, in quanto il ricorrente non aveva fornito alcuna prova circa la mancanza della volontà di donare.
Quanto alla domanda di revoca della donazione per ingratitudine, quest’ultima era da ritenersi tardiva oltre che infondata per insussistenza dei presupposti.
Anche la Corte d’appello di Catania confermava la sentenza di primo grado, accertando l’esistenza dello spirito di liberalità caratterizzante la donazione, riconosciuto dallo stesso appellante nei suoi scritti difensivi, nonché la tardività della domanda di revoca della donazione
In Cassazione l’ex marito deduce l’esistenza di un vizio motivazionale fondato sul travisamento della prova da parte della Corte d’Appello di Catania, che ha ritenuto provato lo spirito di liberalità dalla mera affermazione di aver intestato alla moglie l’immobile nell’interesse del nucleo familiare e per dovere di collaborazione e di solidarietà all’interno della coppia.
La Corte avrebbe dovuto accertare l’arricchimento del destinatario dell’attribuzione, e il venir meno dell’affectio familiaris che rendeva l’attribuzione patrimoniale del tutto priva di causa.
SOLUZIONE
La Cassazione ha respinto il ricorso. Secondo giurisprudenza ormai consolidata, l’esborso con il quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga comproprietaria di un immobile è riconducibile nell’ambito della donazione indiretta, così come sono ad essa riconducibili, finché dura il matrimonio, i conferimenti eseguiti spontaneamente per il finanziamento di lavori nell’immobile (Cass. Civ. n. 24160 del 4.10.2018).
Quanto al valore confessorio delle dichiarazioni del ricorrente contenute negli scritti sottoscritti dall’avvocato difensore, la giurisprudenza ritiene che possa essere attribuito loro valore confessorio riferibile alla parte, dovendo presumersi che la stessa abbia avuto piena conoscenza di quelle ammissioni.
QUESTIONI
In una recente ordinanza la Cassazione ha affermato che “La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l’intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio” (Cass. Civ. n. 9379 del 21.05.2020).
Nel caso in esame è risultato irrilevante il venire meno del presupposto che aveva indotto l’uomo ad intestare l’immobile alla moglie, ritenendo sufficiente l’accertamento della volontà di donare. Sotto l’aspetto della richiesta di revoca dell’atto per indegnità del beneficiario, che nel caso specifico è risultata essere tardiva rispetto alla principale richiesta restitutoria, la giurisprudenza ritiene revocabile la donazione nel caso in cui il coniuge beneficiario abbia intrapreso una relazione extra coniugale con modalità tali da recare grave ingiuria al marito (Cass. Civ. n. 24965 del 10.10. 2018).