27 Marzo 2018

Per intervenire nell’espropriazione forzata il creditore non ha l’onere di notificare previamente al debitore il titolo esecutivo e il precetto

di Roberta Metafora Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. III, 8 febbraio 2018, n. 3021; Pres. Chiarini; Est. Rossi.

Esecuzione forzata – Espropriazione immobiliare – Intervento dei creditori – Credito tributario – Opposizione all’esecuzione avverso l’intervento – Motivi – Vizi di invalidità della notifica della cartella di pagamento – Rigetto – Fondamento (cod. proc. civ., artt. 447, 479, 480, 499, 615, 617; d.P.R 29 settembre 1973, n. 602, artt. 25, 49, 50).

[1] In tema di espropriazione forzata, presupposto dell’intervento dei creditori nella procedura è l’esistenza del titolo esecutivo (costituito dal ruolo, per i crediti azionati dall’agente della riscossione), non la notificazione di esso né la intimazione del precetto (ovvero, per i crediti azionati dall’agente della riscossione, la notificazione della cartella di pagamento), sicché è destituita di fondamento l’opposizione proposta dal debitore esecutato avverso l’intervento spiegato dall’agente della riscossione in una procedura espropriativa ordinaria deducendo vizi di invalidità, propria o derivata, della cartella di pagamento.

CASO

[1] Nel corso di un’espropriazione immobiliare il debitore esecutato proponeva opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi contro l’atto di intervento spiegato dall’agente per la riscossione di un credito di natura tributaria. A fondamento delle azioni proposte, l’esecutato deduceva l’irregolarità formale del ricorso per intervento per omessa o incerta indicazione del titolo di credito, nonché l’inesistenza del credito azionato per vizi nella notifica della cartella di pagamento relativo al credito tributario. L’opposizione così proposta veniva tuttavia rigettata dal giudice di primo grado sulla base del rilievo che, nonostante l’invalidità della notifica della cartella di pagamento, l’opponente ne era comunque venuto a conoscenza. Proposta impugnazione, la decisione del giudice di prime cure veniva confermata anche in appello.

L’opponente, soccombente in entrambi i gradi, proponeva ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte rigetta il ricorso, correggendo tuttavia la motivazione della sentenza impugnata. Osserva in particolare che, poiché nell’esecuzione esattoriale la notificazione della cartella di pagamento assolve le funzioni che nell’esecuzione forzata codicistica sono svolte dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto, va escluso che essa debba precedere il deposito dell’atto di intervento, costituendo atto preliminare indefettibile solo per il compimento del primo atto di esecuzione e non anche per permettere l’intervento degli altri creditori del medesimo debitore nell’ambito di una espropriazione da altri iniziata. Tale conclusione, d’altronde, trova conferma nell’art. 499 c.p.c., il quale non opera alcun richiamo alla doverosità di compiere atti prodromici.

La S.C. conferma pertanto la decisione impugnata, osservando che giacché che l’intervento nell’espropriazione postula l’esistenza di un titolo esecutivo e non la notificazione di esso, nel caso in esame non poteva trovare accoglimento l’opposizione del debitore esecutato articolata sulla deduzione di vizi di nullità o inesistenza di un atto non necessariamente prodromico all’intervento, ovvero la cartella di pagamento.

QUESTIONI

[1] La decisione merita di essere ampiamente condivisa: non mi pare si sia mai dubitato che, se è vero che, a differenza di quanto stabilito dalla legge del 1942, che legittimava ad intervenire nell’espropriazione qualsiasi creditore indipendentemente dal possesso del titolo esecutivo, oggi l’intervento è consentito ai soli soggetti che ne sono muniti, nonché a certe specifiche categorie di creditori privi di titolo, è del pari vero che al creditore interveniente non è imposto il rispetto di nessun’altra condizione.

Come traspare dalle pagine della decisione in commento, l’azione spiegata dal debitore trae origine da un’erronea interpretazione della disciplina relativa alla riscossione coattiva a mezzo ruolo: ad avviso del S.C., dunque, diventa essenziale chiarire la struttura e le caratteristiche del procedimento di riscossione coattiva. Sancisce l’art. 49 del d.P.R. 602/1973 che il diritto di procedere in via esecutiva si fonda su un particolare titolo esecutivo, rappresentato dal c.d. ruolo, ossia dall’elenco dei debitori formato dall’ente creditore e trasmesso all’agente della riscossione; quest’ultimo, provvede alla predisposizione della cartella di pagamento, cioè della stampa del ruolo in unico originale con l’indicazione di ulteriori informazioni (tra cui il termine entro il quale provvedere al pagamento dei debito) e alla successiva notificazione, la quale riveste la medesima funzione assolta nel sistema dell’espropriazione forzata codicistica dalla notifica del titolo e del precetto.

Se allora la notificazione della cartella di pagamento assolve alla stessa funzione della notifica del titolo e del precetto, cioè a quella di preannunciare l’inizio dell’esecuzione forzata, deve escludersi che detta attività debba essere posta in essere dal creditore che, intervenendo all’interno di una espropriazione già avviata, si avvale dell’azione esecutiva da altri esperita.

D’altronde, a conforto della tesi che esclude la configurabilità in capo ai creditori intervenienti dell’onere di notificazione del titolo e del precetto vi è la considerazione che, come accennato, a mente dell’art. 499 c.p.c., sono legittimati ad intervenire anche certe categorie di creditori sforniti di titolo  (cioè i creditori muniti di cause legittime di prelazione, quelli che hanno eseguito un sequestro sui beni pignorati e quelli muniti delle scritture contabili di cui all’art. 2714 c.c.), i quali, proprio in quanto privi di titolo esecutivo, non possono di certo notificare al debitore esecutato il precetto.

Sui presupposti per l’intervento nel processo di espropriazione, v. Capponi, L’intervento dei creditori dopo le tre riforme della XIV legislatura, in REF, 2006, 22 ss.; Saija, L’intervento dei creditori fra esigenze di speditezza e par condicio creditorum, in www.cosmag.it; Barreca, L’intervento dei creditori e il piano di riparto nelle procedure esecutive immobiliari riformate, in REF, 2007, 23 ss.; più di recente, Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, Milano, 2017 (e-book), 417 ss.