16 Marzo 2021

Interruzione del giudizio: prosecuzione del rapporto processuale in esito al mutamento della persona dell’amministratore di condominio in corso di causa

di Saverio Luppino, Avvocato Scarica in PDF

Corte di Cassazione, Sezione 2^, Civile, Ordinanza 30 novembre 2020 n. 27302 (Presidente Dott.ssa R. M. Di Virgilio, Relatore A. Scarpa)

Condominio – Azioni giudiziarie – Rappresentanza giudiziale del condominio – Mutamento della persona dell’amministratore in corso di causa – Immediata incidenza sul rapporto processuale – Esclusione – Morte o cessazione del potere di rappresentanza dell’amministratore – Interruzione del giudizio – Condizioni.

Nel giudizio in cui sia costituito un condominio, il mutamento della persona dell’amministratore in corso di causa non ha immediata incidenza sul rapporto processuale che, in ogni caso, sia dal lato attivo che da quello passivo, resta riferito al condominio, operando quest’ultimo, nell’interesse comune dei partecipanti, attraverso il proprio organo rappresentativo unitario, senza bisogno del conferimento dei poteri rappresentativi per ogni grado e fase del giudizio. Pertanto, ferma l’inefficacia della procura conferita da chi, alla data di costituzione in giudizio, sia già cessato dalla carica di amministratore, perché dimissionario o sostituito con altra persona dall’assemblea, l’eventuale morte o cessazione del potere di rappresentanza del medesimo, già costituito in giudizio a mezzo di procuratore, possono comportare la sua interruzione, a norma dell’art. 300 c.p.c., soltanto se e quando l’evento sia stato dichiarato in udienza, ovvero sia notificato alle altre parti dal procuratore costituito, proseguendo altrimenti il rapporto processuale senza soluzione di continuità.”

CASO

La vertenza in atti prende avvio mediante l’impugnazione di una delibera assembleare da parte di una condomina dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia. La pronuncia del giudice di prime cure veniva impugnata dalla condomina soccombente in primo grado, dinanzi la Corte d’appello di Catanzaro, il quale, dichiarata l’inammissibilità del gravame incidentale avanzato dal Condominio, accoglieva l’appello principale della condomina e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, annullava la deliberazione assembleare. Prescindendo da sovrabbondati argomentazioni circa l’oggetto del contendere di entrambi i gradi di giudizio; per quel che qui rileva, occorre richiamare i quesiti di diritto, circa le conseguenze processuali scaturenti dal decesso dell’amministratore di condominio in corso di causa, in ordine alle quali la condomina, seppur parzialmente vittoriosa in appello ricorreva in cassazione sulle parti di soccombenza del giudizio di secondo grado.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso principale ed il ricorso incidentale, compensando tra le parti le spese del giudizio, per i motivi che seguono. Parimenti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dava atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, se dovuto.

QUESTIONI

La Suprema Corte di Cassazione veniva adita dalla condomina mediamente ricorso affidato a tre motivi. Mediante la prima doglianza, la condomina, lamentava la violazione o falsa applicazione degli artt. 1130 e 1131 c.c. e dell’art. 156 c.p.c., comma 2, artt. 82, 83 e 84 c.p.c..

In particolare, criticava la sentenza della Corte territoriale, per aver considerato valida la costituzione nel giudizio di appello del Condominio, nonostante l’invalidità della procura alle liti rilasciata dall’ex amministratrice non più in carica al momento del giudizio di gravame e sostituita mediante deliberazione dell’assise condominiale.

Ribadendo che il difetto di valida procura dell’appellato non incide sulla regolarità del rapporto processuale, ma rileva unicamente ove la non rituale presenza dell’appellato nel processo abbia recato pregiudizio all’appellante; gli Ermellini dichiarano l’infondatezza del primo motivo di ricorso.

Il mutamento della persona dell’amministratore in corso di causa, chiarivano i giudici di diritto,  non ha immediata incidenza sul rapporto processuale, che, in ogni caso, sia dal lato attivo che da quello passivo, resta riferito al condominio, il quale opera, nell’interesse comune dei partecipanti, attraverso il proprio organo rappresentativo unitario, senza bisogno del conferimento dei poteri rappresentativi per ogni grado e fase del giudizio. Dunque, ferma l’inefficacia della procura conferita da chi, alla data di costituzione in giudizio, sia già cessato dalla carica di amministratore di un condominio, perché’ dimissionario o sostituito con altra persona dall’assemblea, “l’eventuale morte o cessazione del potere di rappresentanza dell’amministratore del condominio già costituito in giudizio a mezzo di procuratore possono comportare conseguenze, a norma dell’art. 300 c.p.c., soltanto se e quando l’evento sia stato dichiarato in udienza, ovvero sia notificato alle altre parti dal procuratore costituito, proseguendo altrimenti, il rapporto processuale senza soluzione di continuità.”[1].

Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso, la condomina, insistendo sulla necessità che la ripresa dell’attività difensiva in favore del Condominio, dopo la fine della sospensione del suo difensore, avrebbe imposto il rilascio di una nuova procura ad opera dell’amministratore in carica; deduceva la violazione o falsa applicazione degli artt. 299 e 301 c.p.c. e art. 303 c.p.c., comma 4, del D.L. 27 novembre 1933, art. 46, comma 2, e degli artt. 1130 e 1131 c.c., per aver la Corte d’appello di Catanzaro errato nel non ritenere necessarie una nuova procura ed una nuova costituzione in giudizio del Condominio, una volta terminato il periodo di sospensione del suo procuratore avvocato.

A differenza dalle altre ipotesi, chiariva il Supremo Collegio, per la prosecuzione del processo nei casi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del procuratore dall’esercizio della professione, una volta terminato il periodo di sospensione, non è necessaria una nuova procura alla lite, ne’ una nuova costituzione in giudizio, essendo sufficiente, invece, che il procuratore, già regolarmente costituito prima della sua sospensione, riprenda a svolgere le proprie funzioni in base alla precedente procura ed alla già esperita costituzione, entrambe divenute nuovamente valide ed efficaci in seguito alla cessazione della sospensione.

La circostanza che il procuratore sia a conoscenza sia dell’accadimento interruttivo dipendente dalla subita sanzione e sia della relativa durata, gli impone pur in assenza di conoscenza legale della conseguente ordinanza d’interruzione – di riprendere automaticamente ad esercitare il suo mandato alla scadenza del comminato periodo di sospensione e, quindi, di provvedere alla prosecuzione del giudizio nel prescritto termine ex art. 305 c.p.c., decorrente dalla cessazione del periodo di sua sospensione dall’albo[2]. Per queste motivazioni anche il secondo motivo era inammissibile.

Mediante il terzo motivo, invece, la condomina ricorrente deduceva la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., avendo la Corte di Catanzaro, sulla scorta dell’asserita invalidità della costituzione in appello del Condominio, erroneamente condannato la condomina alla refusione delle spese di lite del grado.

Ritenuto anche quest’ultima doglianza inammissibile, il Supremo Collegio sottolineava che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente[3].

Dichiarato altresì inammissibili le doglianze del ricorso incidentale del Condominio; la Corte di Cassazione rigettava il ricorso principale ed il ricorso incidentale, compensando tra le parti le spese del giudizio, per i motivi di cui sopra. Parimenti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dava atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, se dovuto.

[1] Ex plurimis: Cass. Sez. 2, 20/04/2006, n. 9282; Cass. Sez. 2, 17/03/1993, n. 3159; Cass. Sez. 2, 10/02/1987, n. 1416; Cass. Sez. 2, 23/12/1987, n. 9628.

[2]  Cass. Sez. 1, 28/03/1969, n. 1010;; Cass. Sez. L, 20/07/2004, n. 13490; Cass. Sez. 1, 10/12/2010, n. 24997; Cass. Sez. 2, 06/02/2019, n. 3529; Cass., Sez. 2, 08/08/2019, n. 21186.

[3] Cass. Sez. 2, 31/01/2014, n. 2149; Cass. Sez. 2, 20/12/2017, n. 30592.