14 Marzo 2023

Una prima interpretazione della fase introduttiva del nuovo rito semplificato di cognizione dinanzi al Giudice di Pace

di Francesco Tedioli, Avvocato Scarica in PDF

Giudice di Pace di Avellino, 3 marzo 2023, n. 621 – Est. Fiore 

Giudice di Pace – Rito semplificato – Costituzione del ricorrente – Interpretazione 

(C.p.c., artt. 218 undecies, comma 2, 318, 319; D.Lgs. 10.10.2022, n. 149)

L’art. 319 c.p.c., che disciplina la costituzione delle parti nel “novellato” giudizio avanti il Giudice di Pace, va interpretato nel senso che l’iscrizione della causa a ruolo e la costituzione del ricorrente devono avvenire con il deposito del ricorso introduttivo e non – come apparrebbe dal tenore letterale della norma – dopo che è stato reso il decreto di comparizione delle parti e che esso è stato notificato alla controparte.

CASO

Il provvedimento oggetto del presente commento scaturisce da un contenzioso avanti il Giudice di Pace di Avellino.

Il ricorrente, in forza di un’interpretazione letterale dell’art. 319 c.p.c. –  come novellato dal  D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 –  depositava il ricorso introduttivo del nuovo procedimento semplificato di cognizione, senza aver prima iscritto la causa a ruolo, con la convinzione di ottenere dal G.d.P. il decreto di comparizione per, poi, notificare entrambi gli atti al convenuto e, infine, iscrivere a ruolo la controversia.

Infatti, il nuovo art. 319 c.p.c. prevede testualmente che “l’attore si costituisce depositando il ricorso notificato unitamente al decreto con la relazione di notificazione e quando occorre la procura“.

Secondo il ricorrente, la norma lascerebbe, quindi, intendere che la sua costituzione in giudizio debba avvenire solo successivamente alla notifica.

SOLUZIONI

Il  G.d.P. di Avellino, con il provvedimento in esame,  mostra di non condividere affatto la soluzione proposta e ritiene, invece, che l’iscrizione a ruolo debba essere contestuale al deposito della domanda introduttiva e della procura alle liti. Solo dopo questo adempimento, potrà rendere il proprio decreto, da notificarsi alla parte convenuta. Questa scelta deriva dalla convinzione che non sia possibile una sua pronuncia (decreto comparizione parti) senza che, sul ruolo affari civili, sia prima iscritta la causa.

QUESTIONI

Il breve commento alla pronuncia in esame ci offre lo spunto per tratteggiare le modiche apportate dalla riforma Cartabia al giudizio dinanzi al giudice di pace, entrate in vigore il 1° marzo 2023.

In particolare, oggetto di radicale intervento è la fase introduttiva.

L’art. 316, 1° co., c.p.c., stabilisce, infatti, che la domanda si propone nelle forme del nuovo procedimento semplificato di cognizione (artt. 281decies – 281terdecies) (Per un primo commento cfr. Motto, Prime osservazioni sul procedimento semplificato di cognizione, in www.judicium.it; Baroncini, Il nuovo rito davanti al Giudice di pace: cosa cambia con la Riforma Cartabia, in Il quotidiano giuridico).

Il nuovo procedimento se, da una parte, si caratterizza per essere, comunque, a cognizione piena, dall’altra, è sommario e deformalizzato, limitatamente all’istruttoria e l’iter procedimentale.

L’estensione del rito semplificato di cognizione al giudizio avanti il Giudice di Pace trova fondamento nella natura non particolarmente complessa del contenzioso che lo vede competente. Nello specifico, la domanda si propone, non più con atto di citazione, ma con con ricorso, che, come in precedenza, deve contenere, oltre all’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione del suo oggetto (art. 316 c.p.c.), ferma restando la possibilità di proporre la domanda anche verbalmente.

Anche se la norma non lo dice esplicitamente, è opportuno che il ricorso indichi già i mezzi di prova di cui il ricorrente intenda avvalersi, anche in considerazione del fatto che tale onere è imposto al convenuto al momento della costituzione in giudizio.

Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa, con decreto, l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza.

L’attore, ai fini della propria costituzione in giudizio, dovrà notificare al convenuto il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell’udienza di comparizione debbono decorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all’estero.

Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo.

Il procedimento è disciplinato dall’art. 281 duodecies. L’art. 320 c.p.c. tuttavia, non richiama il primo comma della norma citata, con ciò escludendo la possibilità per il Giudice di Pace di disporre il mutamento del rito nelle forme ordinarie, come può avvenire davanti al Tribunale.

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