Interessi usurari: Sezioni Unite n. 24675/2017 VS Sezioni Unite n. 19597/2020?
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFCome noto, Cass., Sez. Unite n. 24675/2017, sul presupposto che ai fini della qualificazione di un tasso come usurario ex art. 644 c.p. non può farsi a meno – perché così impone la norma d’interpretazione autentica – di considerare il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento, ha escluso la c.d. usura sopravvenuta.
Il principio di diritto enunciato al riguardo è il seguente: «Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto».
In sintesi: rilevanza del momento della pattuizione/convenzione non usuraria del tasso di interesse piuttosto che di quello del concreto pagamento.
La recente Cass., Sez. Unite n. 19597/2020 pare abbracciare (con riserva di ulteriori approfondimenti) una diversa prospettiva, laddove afferma che « rilevano sia il tasso astratto, sia quello in concreto applicato, a diversi effetti ».
Appurato che può essere domandata la nullità di una clausola sugli interessi moratori in corso di svolgimento regolare del rapporto (sentenza di mero accertamento dell’usurarietà del tasso moratorio ‘astratto’ mai applicato), le Sezioni Unite hanno stabilito che il tasso di mora rilevante è quello in concreto applicato dopo l’inadempimento. In sostanza: « anche in corso di rapporto sussiste l’interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell’accordo; una volta verificatosi l’inadempimento ed il presupposto per l’applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all’interesse in concreto applicato dopo l’inadempimento ».
Dunque rilevanza usuraria del tasso concretamente applicato al momento della mora effettiva (« rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente »): a fronte della pattuizione ab origine di un tasso di interesse moratorio usurario (circostanza riscontrata da una sentenza di accertamento di « mero pre-inadempimento »), ove il tasso moratorio in concreto applicato sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento, che non ha considerato il tasso effettivamente applicato dopo l’inadempimento.
La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario è dunque ‘sanata’ dalla concreta applicazione di interessi di mora sotto il tasso soglia usura?
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