Interessi di mora e clausola di salvaguardia
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFLa c.d. clausola di salvaguardia è una previsione contrattuale spesso apposta nei contratti di mutuo finalizzata ad impedire il superamento del tasso-soglia da parte (soprattutto) degli interessi di mora, con effetto sostitutivo automatico dell’eventuale tasso usurario col tasso-soglia pro tempore vigente.
La clausola di salvaguardia va distinta dalla domanda giudiziale (anche monitoria), contenuta nel limite del tasso soglia, che non può in alcun modo evitare l’usura; ciò in quanto gli artt. 1815 c.c. e 644 c.p. sanzionano anche il solo accordo, che non potrà naturalmente divenire valido limitando la percezione degli interessi al tasso-soglia, anche tramite l’intervento del giudice (Serrao D’Aquino).
La legittimità della clausola di salvaguardia è ormai pacificamente accolta dai giudici, essendo valida sia sotto il profilo della determinatezza (tasso di mora massimo determinato per relationem in base al tasso soglia pro tempore vigente) sia sotto il profilo del rispetto della legge antiusura (Trib. Bari 18.10.2016; App. Milano 11.5.2017; Trib. Tempio Pausania 15.9.2017; Trib. Terni 15.2.2018; Trib. Napoli 9.2.2018 e 17.4.2018; App. Bologna 21.5.2018; Trib. Napoli Nord 22.5.2018. Contra Trib. Bari 14.12.2015: la clausola di salvaguardia non esclude in carattere usurario del mutuo; Trib. Belluno 25.5.2018: la c.d. clausola di salvaguardia è una mera clausola di stile, priva di qualsiasi valenza, del tutto astratta e comunque nulla per contrarietà a norme imperative).
Ovviamente resta impregiudicata la possibilità di dimostrare che, in violazione della clausola di salvaguardia, siano stati applicati interessi di mora superiori al tasso soglia. Le conclusioni della Cassazione (Cass. n. 26286/2019, cortedicassazione.it; conf. App. Torino 5.5.2020) sono dello stesso tenore: l’inserimento di una clausola “di salvaguardia”, in forza della quale l’eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. tasso soglia antiusura, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell’oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell’impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l’onere della prova di aver regolarmente adempiuto all’impegno assunto.
La giurisprudenza di merito ha altresì operato, ai fini della concreta operatività della clausola di salvaguardia, una ulteriore distinzione secondo che la stessa operi in riferimento a) al solo tasso di mora, ricondotto nell’ambito del tasso-soglia, ovvero b) limiti (più efficacemente) l’intera previsione degli oneri contrattuali al tasso-soglia, ossia il tasso di mora più gli (eventuali) oneri di inadempimento (ad es. spese di gestione rate insolute, spese di sollecito e simili).
A tale ultimo riguardo, è argomentato che una clausola di salvaguardia circoscritta ai soli interessi moratori e ancorata al limite del tasso soglia usura non impedisce la usurarietà del TEG, anzi verosimilmente ne determina l’automatico superamento, considerato che alla determinazione del tasso usurario (di mora) concorrono anche altre voci di costo a carico del mutuatario (oneri di inadempimento) (Trib. Benevento 30.12.2015; Trib. Bari 18.10.2016; Trib. Brindisi 7.4.2016; Trib. Bari 10.9.2020; Trib. Napoli 16.6.2020).
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