Interesse ad agire nell’impugnazione di una deliberazione assembleare sostituita da una nuova deliberazione
di Eleonora Giacometti, Avvocato Scarica in PDFParole chiave: Società di capitali – Società a responsabilità limitata – delibera assembleare – impugnazione delibera – delibera sostitutiva – interesse ad agire
Massima: il socio che impugna una delibera assembleare sostituita da una nuova deliberazione non autonomamente impugnata è privo di interesse ad agire poiché, anche qualora l’impugnazione fosse accolta, la stessa non produrrebbe alcun effetto essendosi già verificata la sostituzione avente efficacia in ambito endo-societario.
Disposizioni applicate: artt. 2377 c.c., 2379 c.c., 2379 ter c.c, 2434 bis c.c. e 2479 ter c.c.
Con il giudizio in esame due soci comproprietari di una partecipazione pari al 15% del capitale sociale di una S.r.l. in liquidazione hanno impugnato la delibera di approvazione del bilancio 2017 adottata dall’assemblea dei soci con il loro voto contrario.
Secondo gli attori tale delibera era invalida poiché il bilancio era nullo in quanto (i) redatto ex art.2435 ter c.c. quale bilancio di micro-impresa senza indicazione delle informazioni obbligatorie previste dalla legge per tale tipo di documento contabile, (ii) carente delle informazioni complementari previste dall’art. 2423 c. 2° c.c. necessarie in una fase liquidatoria della società e (iii) comprendente poste incoerenti relative a determinati debiti e crediti della società, in violazione del principio di chiarezza.
Nel corso del giudizio l’assemblea della società convenuta ha approvato, contestualmente al bilancio 2018, una nuova versione del bilancio 2017, anche in questo caso con il voto contrario dei soci attori.
Si trattava di un nuovo bilancio che, accogliendo alcuni rilievi degli attori, sostituiva di fatto la delibera impugnata con un’altra delibera validamente adottata.
I soci attori non avevano tuttavia provveduto ad impugnare, mediante un autonomo giudizio, la nuova versione del bilancio sostenendo l’invalidità anche della seconda delibera e la necessità di una sua valutazione incidentale nel giudizio in corso, secondo quanto previsto dall’art. 2377 c. 8° c.c. per il quale “L’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell’eventuale danno”.
Secondo gli attori, quindi, il giudice della prima impugnazione avrebbe dovuto sindacare anche la validità della delibera “sostitutiva”, pur se non autonomamente impugnata (richiamando a tal fine l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sent. n.16017/2008, seguito anche dal Tribunale Roma con sentenza del 20 marzo 2017).
Al contrario, la società convenuta rilevava la cessazione della materia del contendere poiché al giudice della prima impugnazione sarebbe stata preclusa la valutazione della validità della seconda delibera non autonomamente impugnata.
Rispetto a tali tesi contrapposte, il Tribunale delle Imprese di Milano ha preliminarmente osservato che l’effetto sostitutivo di cui all’art. 2377 c.c. può dirsi realizzato solo laddove la seconda delibera sia “stata presa in conformità della legge e dello statuto”, ma tale precisazione deve essere coordinata con il sistema di efficacia degli atti endo-societari secondo cui, ai sensi del primo comma dell’art. 2377 c.c., una delibera valida vincola tutti i soci “ancorché non intervenuti o dissenzienti” e la sua eventuale invalidità è accertabile in sede giudiziale solo a seguito di un’impugnazione soggetta ai limiti temporali e di legittimazione previsti dal medesimo art. 2377 c.c. e dagli artt. 2379, 2379 ter e 2434 bis c.c., oltre che dall’art.2479 ter c.c. per le S.r.l..
Conseguentemente, le delibere assembleari la cui invalidità non sia stata azionata attraverso una specifica impugnazione rimangono di per sé efficaci nell’ambito endo-societario.
Per tale ragione, il Tribunale di Milano non ha quindi ritenuto condivisibile l’orientamento giurisprudenziale citato dagli attori, affermando che (i) poiché la delibera sostitutiva non era stata impugnata sarebbe rimasta efficace in ambito endo-societario, e ciò non ostante i soci ne avessero eccepito l’invalidità in sede processuale e, conseguentemente, (ii) era venuto meno l’interesse ad agire degli attori rispetto alla prima impugnazione, il cui accoglimento non avrebbe comportato loro alcun effetto utile, posto che gli stessi sarebbero in ogni caso stati soggetti alla delibera sostitutiva.
Stando così le cose, il giudizio si è concluso con una pronuncia di rigetto della domanda degli attori per sopravvenuta carenza del loro interesse ad agire, con assorbimento di ogni altra questione e compensazione delle spese di lite.