7 Maggio 2019

Per integrare il vizio di omessa pronuncia è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto

di Martina Mazzei, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., sez. V, 3 aprile 2019, n. 9262 – Pres. Cappabianca – Rel. D’Orazio

[1] Procedimento civile – Impugnazioni – Cassazione civile – Ricorso – Omessa pronuncia – Inammissibilità – Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

(Cod. proc. civ. artt. 112, 360)

[1] “Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.”

CASO

[1] Con sentenza della Commissione tributaria provinciale veniva accertato che la gestione di una s.r.l. era antieconomica in quanto, negli anni 2003-2006, a fronte di aumenti dei consumi e degli incrementi degli acquisti si era registrata una costante diminuzione degli utili di esercizio, gli inventari delle merci in giacenza non erano conformi alla normativa e le fatture emesse erano generiche.

Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] Per quanto di interesse con il terzo motivo di impugnazione la società ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in quanto la Commissione regionale non si era pronunciata in ordine all’errata applicazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’indicazione della percentuale di ricarico del 50% per la determinazione del costo del venduto.

Preliminarmente la Corte ha rilevato che l’omessa pronuncia lamentata dal contribuente doveva essere fatta valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e non con la denuncia di una violazione di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In secondo luogo la Suprema Corte ha affermato che per integrare il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte dovendosi, invece, ravvisare una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.

Nella specie, infatti, la Commissione regionale aveva reso una motivazione analitica e completa con l’esame specifico degli elementi probatori in atti sicchè dalla motivazione complessiva (che ha confermato in toto la legittimità dell’avviso di accertamento) si deduceva il rigetto implicito della doglianza della contribuente.

Sulla base di tali considerazioni la quinta sezione ha rigettato il ricorso ritenendolo inammissibile.

QUESTIONI

[1] La pronuncia in epigrafe si pone in linea di continuità con l’indirizzo ermeneutico consolidato della Corte di Cassazione sui requisiti necessari per la configurazione del vizio di omessa pronuncia. (in dottrina v. ANDRIOLI, Diritto processuale civile, Napoli, 1979; CALVOSA, Omissione di pronuncia e cosa giudicata, in RDPr, 1950, I; CONSOLO, Domanda giudiziale, in Digesto civ., VII, Torino, 1998; GRASSO, Dei poteri del giudice, in Comm. c.p.c. Allorio, I, Torino, 1973, p. 1274; MONTANARI, sub art. 112 c.p.c., in Comm. Consolo, Luiso, I, Milano, 2000; MANDRIOLI – CARRATTA, Diritto processuale civile, vol. I, Torino, 2016; LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile. Principi, Milano, 2002; COMOGLIO, Azione e domanda giudiziale, in Comoglio, Ferri, Taruffo (a cura di), Lezioni sul processo civile, I, 4a ed., Bologna, 2007, 233; VALLE, sub artt. 112-120 c.p.c., in Comm. Verde, Vaccarella, Agg., Torino, 2001)

Il fenomeno dell’omessa pronuncia si realizza quando il giudice non statuisce su tutta la domanda e, quindi, tutte le volte in cui una domanda di tutela sostanziale (omissione di pronuncia totale) o parte di essa (omissione di pronuncia parziale) rimane senza risposta. E’ un vizio di natura processuale denunciabile in sede di legittimità come error in procedendo, ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. e, come afferma la quinta sezione nella sentenza in epigrafe, non deve essere confuso con l’omessa motivazione.

L’omessa pronuncia, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex. art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art 360 n. 4 c.p.c. in quanto l’omesso esame, in questo caso, concerne direttamente una domanda o un’eccezione introdotta in causa.

La configurazione di omessa pronuncia si incentra, quindi, sul confronto fra la pronuncia del giudice e il petitum della domanda avanzata.

Nell’omessa motivazione (vizio che deve essere denunciato in sede di legittimità ai sensi dell’art. 350 n. 5 c.p.c.) l’attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne direttamente la domanda o l’eccezione bensì una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi su uno dei fatti principali della controversia (è ricca la giurisprudenza in tal senso Cass. civ., 18 giugno 2014, n. 13866; Cass. civ., 09 giugno 2011, n. 12176; Cass. civ., 27 maggio 2010, n. 12992; Cass. civ., 17 luglio 2007, n. 15882; Cass. civ., 14 marzo 2006, n. 5444; Cass. civ., 20 ottobre 2006, n. 22540; Cass. civ., 22 novembre 2006, n. 24856; Cass. civ., 24 giugno 2002, n. 9159; Cass. civ., 10 aprile 2000, n. 4496).

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, come chiarisce la Corte nella sentenza in commento, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudizio ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. civ., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. civ.,11 settembre 2015, n. 17956; Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. civ., 21 luglio 2006, n. 16788).

Ciò non si verifica quando la decisione comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamene esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. civ. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. civ., 08 marzo 2007, n. 5351; Cass. civ., 10 maggio 2007, n. 10696; Cass. civ., 21 luglio 2006, n. 16788).

Il vizio di omessa pronuncia, che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art 112 c.p.c., perché sia configurabile richiede, infatti, che l’omissione interessi specificatamente domande della parte che impongono una statuizione di accoglimento o di rigetto, sul presupposto che esse non siano proposte tardivamente o comunque siano inammissibili. (cfr. Cass. civ., 18 giugno 2013, n. 15196; Cass. civ., 16 maggio 2012, n. 7653; Cass. civ., 19 gennaio 2010, n. 709; Cass. sez., 11 febbraio 2009, n. 3357; Cass. civ., 15 maggio 1996, n. 4498).

Secondo l’opinione prevalente, inoltre, il vizio non si configura allorquando il giudice di merito non abbia considerato i fatti secondari dedotti dalla parte, non concernenti, cioè, alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere. Esulano dall’applicazione della disposizione in questione anche i profili inerenti a quesiti di fatto o di diritto strumentali alla decisione nel merito in quanto in tali circostanze potrà prospettarsi un vizio inficiante la motivazione della pronuncia.

Si è esclusa, infine, la configurabilità del vizio di omissione di pronuncia nel caso in cui il giudice non provveda all’esame di eccezioni di rito o, più generalmente, di questioni meramente processuali (cfr. Cass. civ., 12 gennaio 2016, n. 321 e Cass. civ., 26 settembre 2013, n. 22083).