24 Aprile 2018

Inquadramento, qualifiche e mansioni

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 15 febbraio 2018, n. 3752

Inquadramento – Impiegato di concetto super – Condizioni

MASSIMA

Deve ritenersi aver diritto all’inquadramento come impiegato di concetto super secondo il contratto collettivo di categoria il lavoratore che ha mansioni anche organizzative ed è il referente aziendale per alcuni clienti: svolge infatti mansioni tipiche del livello immediatamente inferiore al “quadro”, che richiedono professionalità ed esperienza.

COMMENTO

Il caso oggetto di disamina concerne l’accertamento dello svolgimento da parte della ricorrente di mansioni riconducibili a lavoratori che svolgono un ruolo attivo non solo di natura operativa ma anche organizzativa ed il conseguente accertamento del riconoscimento del livello immediatamente inferiore a quello di “quadro” rivendicato dalla lavoratrice, oltre a quello alle differenze retributive. I Giudici del merito accoglievano il ricorso, dichiarando li diritto della ricorrente all’inquadramento nel 6^ livello c.c.n.l. Imprese di Pulizia e Servizi integrati/Multiservizi, condannando la società al pagamento delle consequenziali differenze retributive. La società ricorreva in Cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., dell’art. 10 Imprese di pulizia del 25/5/2001, nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per aver la Corte territoriale mal interpretato il materiale istruttorio la cui retta esegesi avrebbe dovuto condurre alla reiezione della domanda attorea. Relativamente a tale motivo di doglianza, la Cassazione ha rilevato come tale motivo palesi aspetti di inammissibilità giacche mira a pervenire, per il tramite della contestazione delle risultanze probatorie, ad una rivisitazione del merito della decisione non consentita tuttavia in sede di legittimità essendosi limitata la ricorrente società ad esporre un’interpretazione del quadro istruttorio a sé favorevole al solo fine di indurre il convincimento che l’adeguata valutazione di tali fonti probatorie avrebbero giustificato la reiezione della domanda attorea. In base ai principi affermati, che la Corte ribadisce, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. In conclusione, la Suprema Corte si sofferma sull’infondatezza delle tesi attoree ribadendo che l’iter motivazionale percorso dai giudici del gravame appare congruo e completo essendo stato rimarcato che la riconducibilità delle mansioni svolte dalla lavoratrice a 6° livello di settore, ben era desumibile dalla stessa documentazione prodotta dalla società nonché dalla prova per testi che aveva poi confermato che la ricorrente non si limitava a svolgere compiti di vigilanza sulle squadre di operai, ma era la referente aziendale per i clienti coordinando il lavoro dei dipendenti e presiedendo le riunioni sindacali. In definitiva – secondo la ricostruzione eseguita dai giudici di legittimità – era emerso che le mansioni della lavoratrice non si limitavano ad un’attività di coordinamento interno quale caposquadra nel settore pulizie, ma si estendevano allo svolgimento di compiti complessi di organizzazione del lavoro nei limiti delle direttive ricevute, e di sviluppo dei rapporti con il cliente. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la Corte di Cassazione ha ritenuto corretto l’inquadramento delle lavoratrice nel livello sesto di impiegata di concetto super cui appartengono i lavoratori che svolgono funzioni di concetto inerenti attività complesse, che comportano elevata e consolidata preparazione, adeguata capacità professionale e gestionale nonchè adeguata esperienza e vengono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali impartite. Da qui l’infondatezza della pretesa di parte ricorrente.