5 Luglio 2022

Inosservanza del termine per la pubblicazione dell’avviso di vendita e del termine per l’anticipazione delle spese di pubblicità tra estinzione e improcedibilità dell’esecuzione forzata

di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2022, n. 8113 – Pres. Vivaldi – Rel. Fanticini

Espropriazione immobiliare – Vendita forzata – Pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche – Mancata esecuzione – Mancata anticipazione delle spese – Differenza – Conseguenze

Massima: “Il mancato rispetto del termine perentorio per la pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche per colpevole inerzia del creditore determina l’estinzione (tipica) dell’esecuzione forzata ex art. 631-bis c.p.c., mentre il mancato rispetto di quello ordinatorio per l’anticipazione delle spese di pubblicità (incluso il contributo per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche prescritto dall’art. 18-bis d.P.R. 115/2002) comporta l’impossibilità per la parte di compiere l’atto indispensabile per la prosecuzione del processo esecutivo e la conseguente pronuncia di improseguibilità dello stesso”.

CASO

Nell’ambito di un’espropriazione forzata immobiliare radicata innanzi al Tribunale di Marsala, il giudice dell’esecuzione disponeva la vendita dei beni pignorati senza delegare le relative operazioni ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c. e disponendo, quindi, che i creditori provvedessero a pubblicare il relativo avviso, unitamente alla perizia di stima e ai suoi allegati, sul Portale delle Vendite Pubbliche e sui siti internet di pubblicità immobiliare nei termini appositamente prescritti.

I debitori esecutati, eccependo che la pubblicazione dell’avviso di vendita era da considerare inesistente, in quanto effettuata da soggetto non legittimato (il custode) e comunque incompleta (non essendo stata pubblicata la perizia di stima), instavano per la declaratoria di estinzione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 631-bis c.p.c.

Il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza, con provvedimento che veniva confermato all’esito del reclamo proposto dagli esecutati ai sensi dell’art. 630 c.p.c.

Pur non condividendo le ragioni poste a fondamento della pronuncia resa a definizione del reclamo, la Corte d’appello di Palermo respingeva l’impugnazione proposta avverso di essa, reputando ascrivibile a una prassi non corretta dell’ufficio e non, dunque, ai creditori procedenti l’omessa pubblicazione dell’avviso di vendita nei termini prescritti, con conseguente inapplicabilità della sanzione prevista dall’art. 631-bis c.p.c.

Avverso tale statuizione, gli esecutati proponevano ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che l’estinzione del processo esecutivo sancita dall’art. 631-bis c.p.c. si verifica solo quando l’avviso di vendita non venga tempestivamente pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche per causa imputabile al creditore procedente o a quello intervenuto che sia munito di titolo esecutivo, mentre non assume rilievo l’eventuale violazione di altre prescrizioni, pure afferenti a detta pubblicazione, impartite dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza che dispone la vendita dei beni pignorati, suscettibile, tutt’al più, di comportare l’improseguibilità dell’esecuzione.

QUESTIONI

[1] Con l’introduzione, a opera dell’art. 13, comma 1, lett. ee), d.l. 83/2015, dell’art. 631-bis c.p.c., è stata prevista un’ulteriore causa di estinzione tipica del processo esecutivo, che si verifica quando, per causa imputabile al creditore, l’avviso di vendita dei beni pignorati non viene tempestivamente pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche, che il novellato art. 490 c.p.c. – anch’esso interessato dalle modifiche apportate dal d.l. 83/2015 – ha elevato a canale privilegiato di pubblicità della vendita forzata: solo in via sussidiaria, infatti, la norma prevede che l’avviso debba essere pubblicato anche su appositi siti internet individuati dall’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 569 c.p.c., nonché, a fronte di specifica richiesta formulata dal creditore procedente o dai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, sui quotidiani di informazione locali o nazionali (ma quella da ultimo menzionata rappresenta una forma di pubblicità ormai caduta in disuso, non solo per i costi aggiuntivi che essa comporta, ma soprattutto perché il modo più efficace per pubblicizzare la vendita resta senz’altro il web, per la capacità di raggiungere un pubblico potenzialmente illimitato e per la facilità di consultare con immediatezza tutti i dati rilevanti per la presentazione di offerte d’acquisto).

In via preliminare, va precisato che l’ordinanza di cui all’art. 569 c.p.c. costituisce lex specialis della vendita forzata, dovendosi rinvenire in essa le regole alle quali sia il professionista cui vengono delegate le relative operazioni ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c., sia coloro che intendono presentare offerte d’acquisto debbono rigorosamente attenersi, onde evitare che si verifichino irregolarità o vizi del procedimento di liquidazione del bene staggito che possano comportarne l’invalidità: le disposizioni dettate al riguardo dalla legge processuale, dunque, vanno necessariamente integrate e completate con quelle di dettaglio contenute nell’ordinanza di vendita, che contribuiscono a definire compiutamente in che modo addivenire all’aggiudicazione.

Tra queste regole rientrano pure quelle volte a disciplinare la pubblicazione dell’avviso di vendita, che, nella fattispecie portata all’attenzione dei giudici di legittimità, non avevano trovato – secondo i debitori esecutati – compiuta e puntuale attuazione.

La sentenza che si annota, tuttavia, precisa a quali condizioni una tale inosservanza può determinare l’applicabilità della sanzione comminata dall’art. 631-bis c.p.c., sulla scorta di argomentazioni che, peraltro, destano qualche perplessità.

La norma, come detto, stabilisce che la mancata o la tardiva pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche che sia imputabile al creditore procedente o a quello intervenuto munito di titolo esecutivo (che non abbia sopperito all’eventuale inerzia del primo, così concorrendo, con la propria condotta, a impedire il regolare svolgimento delle attività propedeutiche alla vendita dei beni pignorati) causa l’estinzione del processo esecutivo.

Si tratta, dunque, di un’ulteriore ipotesi di estinzione tipica, riconducibile nel novero di quelle che trovano la propria ragione giustificatrice nella colpevole inattività delle parti, che impedisce al processo esecutivo di progredire e raggiungere il suo scopo.

Nello specifico, essa presuppone:

  • che il termine per la pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche sia stato esplicitamente individuato in un provvedimento del giudice dell’esecuzione o del professionista delegato (visto che non è fissato né dall’art. 490 c.p.c., che lo prevede – invece – per la sola pubblicazione sui siti internet e sui quotidiani, né dall’art. 161-quater att. c.p.c.), salvo volerlo comunque ricavare implicitamente dai commi 2 e 3 dell’art. 490 c.p.c.;
  • che il termine in questione sia inutilmente trascorso;
  • che l’omessa pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche sia ascrivibile all’inerzia o all’inadempimento del creditore.

Solo se sussistono contemporaneamente questi tre presupposti, si verifica di diritto l’estinzione tipica di cui all’art. 631-bis c.p.c., da circoscriversi tassativamente all’ipotesi contemplata dalla norma e, dunque, insuscettibile di determinarsi al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore, in particolare quando a essere omesse siano state le altre forme di pubblicità integrativa pure previste dall’ordinanza di vendita: in simile evenienza, infatti, ricorrerà senz’altro un vizio della vendita forzata, che, tuttavia, andrà fatto valere proponendo opposizione agli atti esecutivi e potrà dare luogo a un provvedimento di chiusura anticipata della procedura.

Anche quando non venga rispettato il termine (avente natura ordinatoria) che il giudice dell’esecuzione, nell’esercizio dei poteri direttivi attribuitigli dall’art. 484 c.p.c., abbia fissato per approntare la provvista necessaria per la pubblicazione dell’avviso di vendita, può determinarsi l’impossibilità per il processo esecutivo di raggiungere lo scopo cui è preordinato (vale a dire, la liquidazione del bene e la distribuzione del ricavato dalla vendita ai creditori). Da questo punto di vista, la recente sentenza di Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2021, n. 21549, ha stabilito che pure il mancato tempestivo versamento al professionista delegato del fondo spese liquidato dal giudice dell’esecuzione, in quanto necessario per consentire l’espletamento delle operazioni delegate, legittima la chiusura anticipata del processo esecutivo, quando il creditore non abbia addotto ragioni tali da giustificare la sua rimessione in termini.

Secondo i giudici di legittimità, tuttavia, questi casi non rientrano nell’ambito di previsione dell’art. 631-bis c.p.c., in quanto non corrispondenti alla fattispecie tipica ivi disciplinata, sicché la violazione delle prescrizioni dettate dal giudice dell’esecuzione giustificherà l’adozione di un provvedimento non già di estinzione (tipica) della procedura, ma di improseguibilità.

Infatti, secondo quanto affermato nella sentenza che si annota, solo l’inerzia colpevole del creditore che impedisca la tempestiva pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche può comportare automatica decadenza e dare luogo a estinzione tipica dell’esecuzione forzata, mentre l’eventuale inosservanza del termine fissato per l’anticipazione delle spese necessarie per dare corso alla pubblicità, ivi comprese quelle inerenti al pagamento del contributo previsto dall’art. 18-bis d.P.R. 115/2002 come obbligatorio proprio per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche, potrà condurre alla declaratoria di improseguibilità, esulando dalla fattispecie contemplata dall’art. 631-bis c.p.c.

La conclusione così raggiunta desta qualche perplessità, perché rischia – di fatto – di svuotare di significato la disposizione in questione.

Infatti, posto che l’art. 164-quater disp. att. c.p.c. stabilisce che sia il professionista delegato a curare la pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche (solo in sua mancanza potendovi dare corso il creditore procedente, come ivi espressamente stabilito) e che, di converso, l’art. 631-bis c.p.c. si riferisce alla sua omissione che sia ascrivibile a “causa imputabile al creditore”, riesce difficile immaginare quale altro inadempimento colpevole, che non sia il mancato tempestivo pagamento del contributo previsto dall’art. 18-bis d.P.R. 115/2002, possa risultare idoneo a condurre all’estinzione (e non alla mera improseguibilità) del processo esecutivo, visto che, fatta eccezione per l’attestazione di detto pagamento, il professionista delegato dispone già di tutti gli elementi occorrenti per procedere alla pubblicazione.

Tirando le fila del discorso e sulla scorta dei principi affermati nella sentenza che si annota, deve, dunque, ritenersi che gli scenari che si possono delineare sono, in realtà, i seguenti:

  • se, come avvenuto nella fattispecie esaminata dai giudici di legittimità, le operazioni di vendita non vengono delegate a un professionista ai sensi dell’art. 591-bisp.c., è il creditore procedente o quello intervenuto che sia munito di titolo esecutivo a dovere curare la tempestiva pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche, a pena di estinzione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 631-bis c.p.c.;
  • allo stesso modo, l’estinzione si verificherà se il creditore non abbia provveduto al pagamento del contributo di cui all’art. 18-bisP.R. 115/2002 o non abbia comunque procurato la provvista necessaria per effettuarlo, o, ancora, lo abbia fatto con un ritardo tale da impedire la tempestiva pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche, perché in tutti questi casi l’omessa esecusione dell’adempimento sarà imputabile a lui (salvo ipotizzare che, prima della scadenza del termine per detta pubblicazione, sia già intervenuto un provvedimento che abbia sanzionato con l’improseguibilità l’inerzia del creditore);
  • se, invece, la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche sia stata regolarmente effettuata, pur essendo state disattese le prescrizioni contenute nell’ordinanza di vendita (ivi comprese quelle riguardanti l’espletamento di altre forme di pubblicità), non potrà mai verificarsi l’estinzione ex 631-bis c.p.c., ma, al limite, potrà essere dichiarata l’improseguibilità della procedura esecutiva, qualora la violazione risulti idonea a pregiudicare il raggiungimento del suo scopo.

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