Inopponibilità del decreto ingiuntivo al fallimento quando la declaratoria di estinzione dell’opposizione non sia passata in giudicato prima dell’apertura del fallimento
di Valentina Scappini, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile, prima sez., sentenza, 12 marzo 2020, n. 7107; Pres. Didone; Rel. Dolmetta.
Nel caso sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo, la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione produce l’effetto di conferire efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo – così da rendere il medesimo “titolo inoppugnabile per l’ammissione al passivo fallimentare” – dopo che siano scaduti i termini per proporre reclamo ovvero, nelle cause riservate alla cognizione del giudice monocratico, per proporre appello. È irrilevante, pertanto, sia la mera rinuncia all’opposizione sia la dichiarazione di esecutorietà ex articolo 654 del c.p.c. Atteso che l’ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica, che dichiara l’estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell’articolo 308, comma 2, del c.p.c., respinge il reclamo contro l’ordinanza di estinzione del giudice istruttore, tale provvedimento ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l’appello. Deriva da quanto precede, pertanto, che in assenza di comunicazioni (nella specie non rappresentate dal ricorrente, né risultanti aliunde), l’ordinanza di estinzione del processo di opposizione diviene definitiva decorso il termine di sei mesi dalla sua pronuncia e poiché al momento della dichiarazione di fallimento della società debitrice tale termine non era ancora decorso il decreto è inopponibile al pari della ipoteca giudiziale iscritta in ragione della provvisoria esecutività del medesimo.
CASO
In data 8 febbraio 2012 LMF Biokimica s.p.a. otteneva dal Tribunale di Pisa un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., con il quale iscriveva ipoteca giudiziale sui beni della società debitrice. Quest’ultima, in data 9 aprile 2012, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, poi rinunciata ex art. 306 c.p.c., così determinando l’estinzione del giudizio e la definitività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell’art. 654 c.p.c., successivamente dichiarata con decreto del Tribunale di Pisa del 5 ottobre 2012.
Tuttavia, nel frattempo la società debitrice proponeva domanda di ammissione al concordato preventivo in data 10 agosto 2012, ma il 23 novembre 2012 ne veniva dichiarato il fallimento in consecutio con la domanda di concordato, che non aveva corso.
La LMF Biokimica s.p.a. chiedeva di essere ammessa in via di privilegio ipotecario al passivo fallimentare della società debitrice, ma il Giudice delegato del fallimento ammetteva il credito al chirografo, rilevando che il decreto ingiuntivo non era opponibile alla massa dei creditori, in quanto privo di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. e che il decreto ex art. 654 c.p.c. era stato apposto in data successiva alla sentenza dichiarativa di fallimento.
LMF Biokimica s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo ai sensi dell’art. 98 l. fall., che veniva rigettata dal Tribunale di Firenze in data 9 settembre 2014.
L’opponente proponeva ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Firenze.
SOLUZIONE
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di LMF Biokimica s.p.a., condividendo le conclusioni del Tribunale di Firenze, ma correggendone la motivazione ai sensi dell’art. 384, co. 4, c.p.c. e pronunciando il principio di diritto riportato in epigrafe, sulla scorta di quanto già espresso nella propria sentenza n. 9933 del 20 aprile 2018, secondo cui “il decreto ingiuntivo che sia stato opposto dal debitore poi fallito è opponibile alla massa fallimentare, a condizione che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell’opposizione, ovvero ordinanza di estinzione, divenute non più impugnabili – per decorso del relativo termine – prima della dichiarazione di fallimento, restando irrilevante che con i detti provvedimenti sia stata dichiarata l’esecutorietà del decreto monitorio, ex art. 653 c.p.c., ovvero che sia stato pronunciato, prima dell’apertura del concorso tra i creditori, il decreto di esecutività di cui all’art. 654 c.p.c.”
QUESTIONI
Il Tribunale di Firenze, nel rigettare l’opposizione ex art. 98 l. fall. di LMF Biokimica s.p.a., ha rilevato che, per il principio della consecuzione delle procedure concorsuali, al momento del manifestarsi della situazione di insolvenza della società debitrice (presupposto di entrambe le procedure di concordato e di fallimento), l’opposizione era ancora pendente, con conseguente inopponibilità alla curatela del provvedimento di estinzione del processo pronunciata in data 5 ottobre 2012.
In ogni caso, secondo il Tribunale, doveva ritenersi l’inopponibilità alla curatela del provvedimento di esecutività del decreto ingiuntivo successivo al fallimento. Nel caso di specie, il controllo giudiziario sull’intervenuta estinzione del giudizio, presupposto per la declaratoria di esecutività di cui all’art. 654 c.p.c., si era formato successivamente alla dichiarazione di fallimento, rendendolo come tale inopponibile alla curatela.
Peraltro, l’iscrizione dell’ipoteca, essendo avvenuta nei sei mesi antecedenti l’apertura del concordato preventivo, era revocabile.
Biokimica s.p.a., nel ricorrere per cassazione avverso la suddetta decisione del Tribunale di Firenze, ha dedotto che l’estinzione del giudizio di opposizione, operando di diritto, sarebbe retroagita al momento in cui si era verificata la relativa causa estintiva (nel caso di specie, la società poi fallita aveva rinunciato all’opposizione al decreto ingiuntivo ancora nel mese di agosto 2012, prima della domanda di concordato).
Biokimica s.p.a. ha dedotto altresì che, in ogni caso, l’ordinanza di estinzione – indipendentemente dalla sua retroattività – era opponibile ai creditori, dato che il concordato preventivo non avrebbe influito sui processi di cognizione in corso.
Infine, ha sostenuto che con l’estinzione dell’opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe maturata una preclusione assimilabile al giudicato, che avrebbe reso il decreto opponibile alla massa. Ciò poiché l’intervento del giudice ai sensi dell’art. 654 c.p.c. servirebbe solo a munire di esecutorietà il decreto allorché questo non ne sia già munito (o l’esecutività sia stata revocata) oppure il giudice che ha pronunciato l’estinzione o la sentenza di rigetto abbia omesso di conferirla.
La Corte di cassazione non ha accolto l’interpretazione data dalla società ricorrente e ha rigettato i primi tre motivi, dichiarando assorbito il quarto, relativo alla revocabilità dell’ipoteca giudiziale (cfr. infra).
È orientamento consolidato quello secondo cui, nel caso sia stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione produce l’effetto di conferire efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo – così da rendere il medesimo “titolo inoppugnabile per l’ammissione al passivo fallimentare” – soltanto dopo che siano scaduti i termini per proporre reclamo ovvero, nelle cause riservate alla cognizione del giudice monocratico, per proporre appello avverso il provvedimento di estinzione. Sul punto v. già Cass., 20 aprile 2018, n. 9933, cit., che fa leva, al riguardo, sul combinato disposto degli artt. 653 e 308 c.p.c.
Ne deriva, secondo la Suprema Corte, l’irrilevanza della mera rinuncia all’opposizione, come invece sostenuto dal ricorrente e altresì la non necessità della dichiarazione di esecutorietà ex art. 654 c.p.c., come peraltro ritenuto dal decreto del Tribunale di Firenze impugnato.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l’ordinanza emessa dal tribunale in composizione monocratica, che dichiara l’estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell’art. 308 c.p.c., comma 2, respinge il reclamo contro l’ordinanza di estinzione del giudice istruttore. Tale provvedimento, pertanto, ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l’appello (in questo senso, già Cass., 7 ottobre 2011, n. 20631 e Cass., 26 giugno 2018, n. 16790).
Pertanto, in assenza di comunicazioni (nella specie non rappresentate dal ricorrente, né rilevabili aliunde), l’ordinanza di estinzione del processo di opposizione è divenuta definitiva decorso il termine di sei mesi dalla sua pronuncia, quando già era stato dichiarato il fallimento della società debitrice.
Infine, all’inopponibilità del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pisa, ha sottolineato la Suprema Corte, consegue l’inopponibilità dell’ipoteca giudiziale iscritta in ragione della provvisoria esecutività del decreto medesimo.
La Corte di cassazione ha dichiarato dunque assorbito il quarto motivo di ricorso, inteso a contestare la revocabilità dell’ipoteca giudiziale, in quanto priva di effetti, stante l’inefficacia del titolo in base a cui era stata iscritta.
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