Inopponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo opposto, quando manca una declaratoria di estinzione definitiva del giudizio di opposizione prima dell’apertura del fallimento
di Silvia Romanò, Dottoranda in Scienze giuridiche europee e internazionali presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDFCassazione civile, Sez. I, Sentenza 26 febbraio 2019, n. 5657. Pres. Didone, Estensore Vella
Fallimento ed altre procedure concorsuali – Formazione dello stato passivo – Opposizione allo stato passivo – Credito fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto – Cancellazione dal ruolo della causa di opposizione per inattività delle parti – Mancata riassunzione – Estinzione – Definitività del decreto ingiuntivo – Non sussiste – Mancata dichiarazione dell’estinzione dell’opposizione prima del fallimento – Inopponibilità al fallimento.
CASO
Il ricorrente, già dipendente di Alfa s.r.l., otteneva dal Tribunale del Lavoro di Oristano decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. per il pagamento delle competenze vantate nei confronti della società. Il decreto ingiuntivo era stato opposto dalla società, ma la causa di opposizione era stata cancellata dal ruolo per inattività delle parti.
Il ricorrente pertanto chiedeva, con il predetto titolo monitorio, al Tribunale di Oristano l’ammissione in via privilegiata al fallimento di Alfa s.r.l., proponendo opposizione allo stato passivo avverso il decreto di rigetto emesso dal giudice delegato del fallimento.
Il Tribunale aveva infatti ritenuto che la mancanza di un’espressa dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe stata impeditiva del giudicato, con conseguente difetto di un valido titolo per l’insinuazione al passivo fallimentare, in mancanza di altre prove del credito vantato verso la società fallita. Infatti e nel merito il Tribunale aveva ritenuto mancante la prova del credito vantato dal ricorrente, che aveva allegato unicamente le scritture contabili della società fallita, esplicanti i loro effetti, ai sensi dell’art. 2709 c.c., solo inter partes, ma non anche nei confronti dei terzi, tra cui rientrava il curatore fallimentare, quale rappresentante della massa dei creditori, pur subentrato nella gestione del patrimonio della fallita.
Il creditore impugnava il decreto di rigetto dell’opposizione allo stato passivo.
SOLUZIONE
La Corte di cassazione rigetta il ricorso proposto, stabilendo che il decreto ingiuntivo, quand’anche provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 642 c.p.c., che sia stato opposto con giudizio di opposizione successivamente cancellato dal ruolo per inattività delle parti e non riassunto tempestivamente, non è opponibile alla massa fallimentare, quando manchi una declaratoria di estinzione che abbia acquisito definitività prima della declaratoria di fallimento.
Infatti, il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà per intervenuta estinzione o per mancata proposizione del giudizio di opposizione, non può considerarsi passato in cosa giudicata né formale né sostanziale, risolvendosi in mera proposizione di una domanda in giudizio e, pertanto, non essendo opponibile al fallimento.
QUESTIONI
La questione principale verte sull’assimilabilità o meno del decreto ingiuntivo non opposto od opposto con opposizione estintasi ad una sentenza passata in giudicato e sulla sua conseguente idoneità a rappresentare un titolo sufficiente per l’ammissione al passivo fallimentare.
Il creditore ricorrente affermava che, nel caso in esame, il decreto ingiuntivo dovesse considerarsi pienamente assimilabile ad una pronuncia passata in giudicato, dal momento che non poteva più essere proseguito il giudizio di opposizione, non riassunto tempestivamente dopo la cancellazione dal ruolo per inattività delle parti. Ciò senza necessità di alcun provvedimento dichiarativo dell’esecutorietà per mancata opposizione o per estinzione del giudizio di opposizione, essendo il decreto già munito della provvisoria esecutività, ai sensi dell’art. 642 c.p.c.
La Corte di cassazione, come detto, ha rigettato le doglianze del ricorrente, rilevando il difetto di una pronuncia dell’estinzione dell’opposizione anteriore all’apertura del fallimento, a fronte oltretutto del pregresso regime di cui agli artt. 181, co. 1, e 307, co. 4, c.p.c., che prevedevano che l’estinzione fosse rilevata soltanto su tempestiva eccezione di parte, non già anche d’ufficio, come prevedono le suddette disposizioni nel testo attuale.
Peraltro, non risultava dagli atti del procedimento che l’opponente avesse presentato neppure istanza di esecutorietà ex art. 654, co. 1, c.p.c., con la conseguenza che il titolo dallo stesso azionato per l’insinuazione al passivo dovesse considerarsi nulla più che un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, inopponibile come tale al fallimento, secondo giurisprudenza ormai consolidata (Cass., 23 maggio 1986, n. 3465; Cass., 29 febbraio 2016, n. 3987; Cass., 20 aprile 2018, n. 9933), in base alla quale il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l’ammissione al passivo, solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la ritualità della notificazione, lo dichiari, in mancanza di opposizione o di costituzione dell’opponente, esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., ovvero, in caso di opposizione, come si evince dal coordinato disposto degli art. 653 e 308 c.p.c., basta che il relativo giudizio si sia estinto e che, al momento della sentenza di fallimento, sia decorso il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso l’ordinanza di estinzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 307 e 178 c.p.c., ovvero – conviene aggiungere – in caso di giudizio dinanzi a giudice monocratico, sia trascorso il termine per proporre appello avverso il provvedimento dichiarativo dell’estinzione.
Occorre, insomma, che l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo sia fatta constare, in modo definitivo, in data anteriore all’apertura del fallimento: in difetto, il decreto ingiuntivo opposto o non ancora munito di esecutorietà per mancata opposizione, resolvitur in vim simplicis citationis e non è né più né meno che una domanda giudiziale pendente alla data del fallimento, che non può essere proseguita e che va sostituita con il ricorso per l’ammissione al passivo.