29 Marzo 2022

Infedeltà reale e virtuale: le conseguenze sull’addebito della separazione

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. VI, ordinanza 17/03/2022 n. 8750

Violazione del dovere di fedeltà – addebito

(art. 143 c.c. e 151 c.c.)

Massima: “Ai fini dell’accertamento della violazione dell’obbligo di fedeltà, la relazione extra coniugale può essere anche solo virtuale, mediante scambi di messaggi via chat contenenti effusioni o manifestazioni affettive con una terza persona. Tali condotte rendono addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata la relazione e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, diano luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comportino offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge”.

CASO

Nel corso di un giudizio di separazione personale dei coniugi, il Tribunale di Ancona e successivamente la Corte territoriale in appello, avevano pronunciato la separazione dei coniugi con addebito alla moglie.

Secondo i giudici le prove acquisite indicavano l’esistenza di una relazione extraconiugale della donna risalente a diversi anni prima della crisi coniugale. La Corte aveva basato il proprio convincimento su alcuni fatti. Nel 2014 l’appellante si era recata in Comune dichiarando che avrebbe ospitato per circa un mese un cittadino algerino, con il quale era nata una relazione dimostrata dalla produzione in giudizio di messaggi scritti contenenti manifestazioni di gelosia nei confronti dell’amante e altre esternazioni che evidenziavano l’esistenza di un legame affettivo tra i due.

Risultava inoltre la dichiarazione della figlia della ricorrente alle sue insegnanti circa una vacanza programmata dalla mamma in compagnia di un fidanzato e il reperimento di un appartamento in locazione per il quale era stata versato un deposito cauzionale.

I fatti suddetti erano stati ritenuti la causa della separazione, difettando la prova di una intollerabilità della convivenza in data antecedente alle condotte della moglie in violazione dei doveri coniugali.

I giudici di merito avevano, infatti, ritenuto non decisivi e non provati ai fini dell’addebito i fatti dedotti dalla donna in relazione al presunto uso di sostanze alcoliche del marito e ai maltrattamenti dalla stessa subiti.

Le violenze risultavano smentite sia dall’assoluzione in sede penale delle accuse, sia dal difetto di qualsiasi accertamento che dimostrasse l’assunzione di bevande alcoliche da parte dell’uomo.

Infine, la tesi della donna, che mirava a collocare la crisi coniugale nell’anno 2013, non era stata giudicata credibile poiché proprio quell’anno la coppia, già coniugata civilmente, aveva celebrato il matrimonio religioso.

Contro la sentenza d’appello la donna ricorre in Cassazione.

SOLUZIONE

Il primo motivo con cui la donna deduce l’omissione di valutazione del fatto decisivo, collegato alle violenze e alle vessazioni derivanti dall’uso di alcol del marito, è stato ritenuto inammissibile. Secondo la Cassazione, la Corte territoriale ha esaminato i fatti e seguito un iter argomentativo non adeguatamente censurato.

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.c. comma 2, in quanto non poteva considerarsi violazione dell’obbligo di fedeltà l’avere corrisposto via chat con altro soggetto, dovendosi considerare come adulterio una relazione affettiva reale e non virtuale, fatta di incontri e di effusioni che nella specie non vi erano stati.

La Cassazione ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato, cogliendo l’occasione per ribadire che secondo la giurisprudenza di legittimità la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c., quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si traduca in un adulterio, ma comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (cfr. Cass. Civ. n. 21657/2017).

In ogni modo, oltre alla relazione virtuale i giudici di merito avevano correttamente accertato anche la sussistenza di una relazione reale con diretta efficacia causale circa la fine del rapporto coniugale.

QUESTIONI

Non tutte le chat, i like sui social, o altri scambi di messaggi o foto con estranei integrano comportamenti contrari al dovere di fedeltà e soprattutto danno luogo ad addebito della separazione. Nell’era virtuale il tradimento può comunque configurarsi anche senza un incontro fisico in presenza di effusioni o altre manifestazioni di coinvolgimento fisico o emotivo con un’altra persona.

Tuttavia, come specificato dalla Cassazione, perché ci sia addebito della separazione è necessario in primis accertare se tali comportamenti abbiano causato la crisi della coppia (Cass. Civ. n. 14414/2016, e Cass. Civ. n. 1596/2014).

Inoltre, rilevano le modalità con cui si svolge la relazione extra coniugale, in considerazione dell’ambiente in cui si svolge la vita matrimoniale e se le condotte comportino offesa all’onore e alla dignità dell’altro.

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