21 Gennaio 2025

Individuazione e trasferimento dei beni del debitore nei rapporti tra procedura principale e procedura secondaria di insolvenza

di Silvia Zenati, Avvocato e Dottore Commercialista Scarica in PDF

Corte di Giustizia UE, Sentenza del 18 aprile 2024

Parole chiave Domande di pronuncia pregiudiziale – Procedura principale di insolvenza – Procedura secondaria di insolvenza – inventario – trasferimento beni

Massima:Nelle procedure di insolvenza la massa dei beni della procedura secondaria di insolvenza è costituita solo dai beni situati nel territorio dello stato membro alla data di apertura della procedura secondaria”.

Disposizioni applicate: art.267 TFUE, artt. 3 paragrafo 2, 21 paragrafo 1, 34 del reg. UE 2015/848

La sentenza delle Corte di Giustizia UE del 18 aprile  2024 è stata pronunciata nelle cause riunite C-765/22 e C-772/22, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Palma de Mallorca; la prima in merito alla contestazione dell’inventario predisposto dall’amministratore delle procedure di insolvenza nell’ambito di una procedura secondaria di insolvenza aperta nei confronti della Air Berlin Spagna nel territorio spagnolo (causa C-765/22), la seconda  in merito alla contestazione di un atto con il quale si è proceduto a spostare in Germania taluni beni situati in Spagna (causa C-772/22).

Con la prima  questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 34 del regolamento UE 2015/848 debbano essere interpretati nel senso che la massa dei beni situati nello Stato di apertura della procedura secondaria di insolvenza è costituita unicamente dai beni che si trovano nel territorio di tale Stato membro al momento dell’apertura di tale procedura o se essa include anche quelli che si trovavano nel territorio di detto Stato membro quando la procedura principale di insolvenza è stata aperta e che, nel frattempo, sono stati spostati dall’amministratore della procedura principale di insolvenza. Dal tenore letterale di tali disposizioni risulta che gli effetti di una procedura secondaria di insolvenza sono limitati ai beni del debitore che, alla data di apertura di tale procedura, si trovavano nel territorio dello Stato membro di apertura di detta procedura, tanto è vero che, ai sensi  dell’articolo 21, paragrafo 2 di tale regolamento, l’amministratore della procedura secondaria di insolvenza è autorizzato a impugnare i trasferimenti di beni mobili nel territorio di un altro stato membro effettuati dopo l’apertura di detta procedura.

In tale sistema, come precisato dal considerando 48 di detto regolamento, la procedura principale di insolvenza occupa, rispetto alla procedura secondaria di insolvenza, un ruolo predominante (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2012, Bank Handlowy e Adamiak, C-116/11, EU:C:2012:739, punto 60). Infatti, il regolamento UE 2015/848 attua l’obiettivo di un funzionamento efficace ed effettivo delle procedure di insolvenza transfrontaliere mediante il coordinamento delle procedure principale e secondaria di insolvenza, nel rispetto della prevalenza della procedura principale di insolvenza (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2012, Bank Handlowy e Adamiak, C-116/11, EU:C:2012:739, punto 72).

La Corte risolve la prima questione pregiudiziale affermando che l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 34 del regolamento UE 2015/848 devono essere interpretati nel senso che la massa dei beni situati nello Stato di apertura della procedura secondaria di insolvenza è costituita unicamente dai beni che si trovano nel territorio di tale Stato membro al momento dell’apertura di tale procedura.

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, ai sensi del quale l’amministratore delle procedure di insolvenza può esercitare in un altro Stato membro «tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato [membro] di apertura» della procedura principale di insolvenza, e ciò «finché non vi sia aperta un’altra procedura d’insolvenza o non vi sia adottato un provvedimento conservativo contrario in seguito a una domanda di apertura di una procedura d’insolvenza in tale Stato», debba essere interpretato nel senso che l’amministratore della procedura principale di insolvenza possa spostare i beni del debitore fuori dal territorio di uno Stato membro diverso da quello della procedura principale di insolvenza, quando sia a conoscenza dell’esistenza, da un lato, di crediti di lavoro detenuti da creditori locali nel territorio di questo altro Stato membro, riconosciuti da decisioni giudiziarie, e, dall’altro, di un sequestro conservativo di beni disposto da un giudice del lavoro di quest’ultimo Stato membro.

Secondo la Corte di Giustizia, l’esistenza di crediti di lavoro detenuti da creditori locali e un sequestro conservativo di beni, come nel procedimento principale, non sono circostanze tali da impedire lo spostamento di beni dal territorio dello Stato membro di apertura della procedura secondaria di insolvenza da parte dell’amministratore della procedura principale di insolvenza.

La Corte risolve la seconda questione pregiudiziale affermando  che l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento UE 2015/848 debba essere interpretato nel senso che l’amministratore della procedura principale di insolvenza può spostare i beni del debitore fuori dal territorio di uno Stato membro diverso da quello della procedura principale di insolvenza quando sia a conoscenza dell’esistenza, da un lato, di crediti di lavoro detenuti da creditori locali nel territorio di questo altro Stato membro, riconosciuti da decisioni giudiziarie, e, dall’altro, di un sequestro conservativo di beni disposto da un giudice del lavoro di quest’ultimo Stato membro.

Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

Codice della crisi nella prassi