11 Gennaio 2016

Incompetenza del giudice di appello e notificazione di impugnazione priva di alcune pagine: due questioni rimesse alle Sezioni Unite

di Michele Ciccarè Scarica in PDF

Cass., Sez. II, 9 dicembre 2015, n. 24856

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Impugnazioni civili – Appello proposto dinanzi a giudice incompetente – Dichiarazione di inammissibilità o translatio iudicii – Rimessione alle Sezioni Unite (C.p.c. artt. 50, 341, 358)

Impugnazioni civili – Ricorso per cassazione – Notificazione di copia priva di alcune pagine – Dichiarazione di inammissibilità o rinnovazione della notificazione – Rimessione alle Sezioni Unite (C.p.c. artt. 156, 291, 327)

[1] Rilevato il contrasto sulla sorte dell’appello proposto a giudice territorialmente incompetente –dichiarazione di inammissibilità ovvero possibilità di riassunzione dinanzi al giudice competente ex art. 50 c.p.c. –, sono rimessi gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso proposto alle Sezioni Unite.

[2] Rilevato il contrasto sulla sorte del ricorso per cassazione notificato in copia incomprensibile siccome priva di alcune pagine – dichiarazione di inammissibilità ovvero ordine di rinnovazione della notifica ai fini della sanatoria del vizio –, sono rimessi gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso proposto alle Sezioni Unite.

 

CASO
[1] Il soccombente impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano dinanzi alla Corte di appello di Brescia. Quest’ultima, rilevata ex art. 341 c.p.c. la competenza territoriale della Corte di appello di Milano, dichiarava inammissibile l’impugnazione avanzata.

[2] Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per Cassazione; tuttavia, la copia notificata al resistente risultava carente di alcune pagine. Veniva dunque da quest’ultimo eccepita l’inammissibilità dell’impugnazione per incomprensibilità dei motivi di ricorso.

SOLUZIONE
La sez. II ha rimesso gli atti al Primo Presidente ex art. 374, co. 2, c.p.c., per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, al fine di comporre i contrasti interpretativi registratisi circa:

[1] la conseguenza – inammissibilità o possibilità di translatio iudicii – cui va incontro l’appello proposto al giudice territorialmente incompetente;

[2] la sussistenza – o meno – di un vizio insanabile comportante la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione proposta, quando la copia del ricorso notificato risulta incompleta e dunque incomprensibile per la controparte.

QUESTIONI
[1] Stando ad un primo orientamento, se l’incompetenza del giudice adito è meramente territoriale, trova applicazione l’istituto della translatio iudicii anche in appello (Cass., 9 giugno 2015, n. 11969; Cass., 30 agosto 2004, n. 17395; Cass., 2 luglio 2004, n. 12125).

Viceversa, secondo l’opinione oggi prevalente ed inaugurata da Cass., 10 febbraio 2005, n. 2709, l’appello proposto al giudice territorialmente incompetente va dichiarato inammissibile. In particolare, l’impossibilità di riassumere il processo ex art. 50 c.p.c. discende dall’estraneità di queste ipotesi rispetto al concetto tecnico di “competenza” delineato dal c.p.c. (Cass., 2 novembre 2015, nn. 22321-22339 e Cass., 23 ottobre 2015, n. 21667; Cass., 21 maggio 2014, n. 11259; Cass., 4 aprile 2013, n. 8248; Cass., 7 dicembre 2011, n. 26375; Cass., 2 febbraio 2010, n. 2361).

In dottrina Iannelli, Art. 50 c.p.c. ed incompetenza per gradi, in Dir. giur., 2007, 477; Attardi, Sulla traslazione del processo dal giudice incompetente a quello competente, in Riv. dir. proc., 1951, 164.

[2] Stando ad un primo stratificato indirizzo, si può dichiarare inammissibile il ricorso proposto quando la copia notificata al resistente, per carenza di alcune pagine, lede il suo diritto di difesa in giudizio (Cass., 24 ottobre 2011, n. 21977; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4112; Cass., 11 gennaio 2006, n. 264; Cass., 15 aprile 2004, n. 7200; Cass. 28 aprile 1998, n. 4334; Cass., 1 giugno 1995, n. 6136).

Peraltro, a tal fine occorre specificamente dimostrare l’oggettiva incomprensibilità delle ragioni poste a base dell’impugnazione, dei motivi avanzati, ovvero delle richieste effettuate al giudice; di riflesso, quando l’atto di costituzione di controparte contenga una puntuale replica ad ogni deduzione del ricorrente, il vizio non sussiste, non risultando compromesse in concreto le esigenze del contraddittorio (Cass., 31 ottobre 2013, n. 24656; Cass., 22 gennaio 2010, n. 1213; Cass., 6 febbraio 2003, n. 1751; Cass., 1 agosto 2002, n. 11482).

Viceversa, per un recente orientamento, nei medesimi casi di discrasia fra l’atto originale di impugnazione e la copia notificata, la nullità investe meramente la fattispecie della notifica dell’atto, non già l’atto notificato. Dunque va disposta la rinnovazione della notifica, al fine di consentire la sanatoria del vizio con salvezza degli effetti processuali e sostanziali dell’impugnazione proposta (Cass., 4 novembre 2014, n. 23420; cfr. anche Cass., 6 maggio 2015, n. 9153).

Per approfondimenti Batà-Carbone, Le notificazioni. Dottrina e giurisprudenza, Milano, 2013, spec. 43 ss; sulla fattispecie analoga della notifica incompleta della sentenza v. invece Luminoso, Incompletezza della copia notificata e incompletezza dell’originale della sentenza impugnata, in Riv. giur. sarda, 2005, 670.

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