L’inapplicabilità del divieto di cui agli articoli 571 e 579 c.p.c. alle procedure di vendita regolate dalla normativa fallimentare e l’identificazione del debitore
di Mario Furno, Avvocato e Professore a contratto di International Business Law presso l'Università degli Sudi di Verona Scarica in PDFDecreto di Rigetto n. 7054/2019 del 11.09.2019 – Tribunale Ordinario di Venezia – I Sez. –
Parole chiave: Vendita competitiva – identificazione del debitore – personalità giuridica
Massima
È da ritenersi non applicabili gli articoli 571 e 579 c.p.c. in modo diretto e acritico laddove il procedimento di vendita risulti regolato dalla normativa fallimentare poiché non rientrano detti articoli tra le disposizioni di rinvio al codice di procedura civile in quanto compatibili.
La libertà economica include gli strumenti giuridici ritenuti più efficienti sul mercato: vi è la necessità di acquisire prova certa che detta libertà sia stata manifestamente piegata a finalità contrarie a regole giuridiche vincolanti.
Riferimenti normativi: art. 571 c.c.; 579 c.c.; 107 L.F.
CASO
La società Alfa Srl, risultata soggetto non aggiudicatario, proponeva reclamo ex art. 36 comma 2 L.F. avente ad oggetto il verbale con il quale il Curatore del Fallimento Beta Srl ha aggiudicato in via provvisoria il complesso dei beni aziendali, costituiti da immobili e partecipazioni, alla società Gamma Srl risultata miglior offerente in esito alla medesima gara alla quale aveva partecipato la società Alfa Srl.
A fronte del provvedimento di rigetto del Giudice Delegato, la società Alfa proponeva Reclamo per violazione degli articoli 571 e 579 cpc e per elusione dell’art. 124, primo comma L.F. nonché per la violazione del generale divieto di intervento di soggetti portatori di interessi in conflitto con quelli della procedura fallimentare.
A sostegno del reclamo la società Alfa ha dedotto che sia la società fallita Beta che l’aggiudicataria società Gamma erano società interamente partecipate da altra società, Zeta Srl, il cui socio unico nonché amministratore unico e legale rappresentante era sempre la medesima persona fisica.
SOLUZIONE
Nel respingere il reclamo, il Tribunale di Venezia afferma l’inapplicabilità al caso in esame degli art.571 e 579 c.p.c.. A sostegno di tale conclusione la Corte Veneziana rileva che il procedimento è stato posto in essere sulla base del disposto dell’art. 107 comma 1 L.F. il quale rinvia ad alcune disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, tra le quali non rientrano gli art.571 e 579 Cpc..
Ritiene la Corte che l’art. 579 c.p.c. sia norma eccezionale e pertanto l’eventuale applicabilità della norma è soggetta a valutazione prudente: non si può infatti, a parere della Corte, assumere acriticamente la disciplina codicistica come direttamente applicabile per ogni aspetto.
Quanto poi alla identificazione del debitore in un soggetto diverso sia dalla società fallita che dall’offerente, il Tribunale, pur ritenendo assorbente l’inapplicabilità delle norme, osserva comunque che l’ordinamento accorda agli operatori economici la facoltà di avvalersi di una molteplicità di strumenti societari, inclusa la società unipersonale – ciascuno dei quali con ruoli e responsabilità differenziate rispetto ai terzi – per meglio perseguire e tutelare i rispettivi interessi economici. Tale facoltà comporta l’obbligo di verificare con estremo rigore quando tale libertà ecceda limiti di meritevolezza e sconfini nell’abuso attraverso schemi del tutto privi di oggettività e razionalità economica.
QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA
Le questioni affrontate nel provvedimento in esame afferiscono a due fattispecie.
Da un lato, la Corte veneziana affronta, infatti, il tema dell’applicabilità o meno degli articoli 571 e 579 c.p.c. in riferimento alla normativa fallimentare; dall’altra, affronta il tema dell’abuso degli strumenti giudici in relazione all’identificazione del soggetto debitore.
Quanto al primo aspetto, il Tribunale di Venezia ritiene l’inapplicabilità al caso di specie degli artt. 571 e 579 c.p.c. in quanto il procedimento di vendita risulta regolato dalla normativa fallimentare (art. 107 L.F.), con rinvio, quindi, a ben precise disposizioni del codice di procedura civile “in quanto compatibili”, tra le quali non rientrano gli artt. 571 e 579 c.p.c..
Afferma, infatti, che tali norme hanno carattere eccezionale così che l’eccezionalità del divieto contenuto nelle disposizioni invocate non è suscettibile di applicazione analogica ex art. 14 delle preleggi.
La natura eccezionale degli articoli 571 e 579 c.p.c. è stata esplicitamente affermata dalla Cassazione n. 605 del 02.02.1982 che così statuisce: “la previsione contenuta nell’art.579 cod. proc. civ. (che inibisce al debitore esecutato la legittimazione di fare offerte all’incanto), costituendo norma eccezionale rispetto alla regola generale stabilita dallo stesso art. 579, non può trovare applicazione analogica rispetto ad altri soggetti non considerati in detta norma, neppure con riguardo al coniuge del debitore – ancorché sussista tra i coniugi il regime di comunione legale dei beni previsto dagli artt. 177 e segg. cod. civ. omissis senza che rilevi il fatto che, per volontà della legge, l’effetto traslativo del bene – operato direttamente soltanto in capo a lui quale offerente aggiudicatario – si ripercuota per la metà nel patrimonio del debitore esecutato”.
Più di recente la Suprema Corte ha ribadito lo stesso principio (Cassazione n. 11258 del 16.05.2007) evidenziando che la ratio del divieto consiste nel fatto che al debitore è precluso – peraltro senza esplicitarne le ragioni – l’effetto traslativo a favore del proprio patrimonio (ma non è precluso in caso di acquisto da parte del coniuge del debitore in comunione dei beni in quanto trattasi di effetto conseguente alla volontà legislativa).
La Corte, nel respingere il reclamo, ha altresì precisato che le disposizioni di cui agli art. 571 e 579 c.p.c. sono applicabili alla sola espropriazione forzata di immobili nel mentre, nel caso in esame, il bene oggetto di aggiudicazione si componeva complessivamente anche di partecipazioni societarie oltre che di beni immobili.
In tale prospettiva, quindi, l’oggetto della procedura competitiva era palesemente diverso da una mera espropriazione immobiliare in quanto il complesso aziendale oggetto di aggiudicazione rendeva insignificante il valore dei beni immobili rispetto ai beni mobili.
Sotto il diverso aspetto del possibile abuso da parte del debitore che, sfruttando gli strumenti dati dall’ordinamento, possa rientrare nel possesso dei beni proposti in sede d’asta, il Provvedimento in esame evidenzia come la Corte coniughi i principi di libertà economica con i principi in materia di società di capitali.
Ed in effetti, la stessa giurisprudenza sopra citata ha enumerato i casi di possibile elusione del divieto di cui agli articoli 571 e 579 c.p.c. ed in particolare il possibile “abuso della personalità giuridica” precisando, che “non è configurabile la simulazione di una società a responsabilità limitata iscritta nel registro imprese, avuto riguardo alle complesse formalità di organizzazione ed attuazione della società di capitali ed agli effetti che la pubblicità legale persegue (Cass. 28.4.1997, n. 3666) e che gli istituti dell’autonomia patrimoniale e della distinta personalità giuridica della società di capitali rispetto ai soci comportano l’esclusione della riferibilità a costoro del patrimonio intestato alla società anche nell’ipotesi in cui uno dei soci possa essere considerato di larga maggioranza, aggiungendo che tali conclusioni si impongono a più forte ragione quando manca la dimostrazione di comportamenti suscettibili di essere qualificati come abuso della personalità giuridica, configurabile con riguardo alla natura fittizia o fraudolenta delle partecipazioni di minoranza e ravvisabile allorché alla forma societaria corrisponda una gestione individuale che renda ipotizzabile la responsabilità illimitata con il proprio patrimonio del socio “tiranno” (Cass. 25.1.2000, n. 804)”.
Pertanto, l’asserita gestione unitaria, peraltro del tutto normale e fisiologica nell’ambito di un gruppo di imprese costituito da soggetti con distinta personalità giuridica ed autonomia patrimoniale, è di per sé sola un dato del tutto inconferente ed insufficiente a comprovare l’unificazione dei soggetti stessi e dei rispettivi patrimoni in una “massa indistinta e comune”.
La Corte, quindi, conclude che, per ritenere tale schema contrario all’ordinamento, vi è la necessità di acquisire prova certa che la libertà economica, la quale include gli strumenti giuridici ritenuti più efficienti sul mercato, sia stata manifestamente piegata a finalità contrarie a regole giuridiche vincolanti, diversamente rimanendo ogni contestazione quale mera illazione.
In sintesi, la prova di un abuso e quindi di una violazione al divieto potrebbe essere realizzata solo allorquando la società terza imponga all’aggiudicataria, quale società dalla stessa controllata, di ritrasferire alla società fallita il compendio oggetto di aggiudicazione. Ma tuttavia questo non può accadere perché presuppone necessariamente che l’accordo veda quale parte attiva il fallimento.
Per completezza di difesa si ripropone in questa sede, nella non creduta ipotesi di ammissibilità e fondatezza del ricorso di Alfa S.p.a. sul punto, l’eccezione di incostituzionalità formulata da Gamma s.r.l. sin dalla propria costituzione nella fase di reclamo avanti il Giudice Delegato.
Da ultimo, nell’ipotesi in cui si potesse ritenere un’identificazione tra aggiudicatario e debitore fallito, si rileva un possibile fondato profilo di incostituzionalità degli artt. 571 e 579 C.p.c. nella parte in cui del tutto immotivatamente limitano l’esercizio di un diritto finendo per svilire la dignità e l’uguaglianza della persona (art. 3 Cost.).
Diverse sono state le giustificazioni addotte in dottrina per l’esclusione del debitore dall’acquisto in sede di esecuzione forzata di propri beni: pericolo di turbativa del debitore che scoraggerebbe con la sua sola presenza le eventuali offerte, o non risulterebbe decoroso far concorrere il debitore inadempiente all’acquisto dei beni.
A sommesso parere di chi scrive, la norma, peraltro datata, finisce per contenere in realtà un aprioristico ed immotivato giudizio di disvalore sulla persona del debitore, ad oggi del tutto anacronistico e non più coerente con le più recenti Riforme in tema di procedure per il sovraindebitamento e Crisi di impresa.