17 Marzo 2020

Inammissibilità impugnazione delibera condominiale per intervenuta decadenza nella presentazione della domanda di mediazione: decorrenza dei termini

di Saverio Luppino, Avvocato Scarica in PDF

Corte civile d’Appello di Milano, Sezione 3^, rel. Pres. Dott. D. Piombo, 27.01.2020 n. 253/2020

“…ai fini della tempestività (al fine di impedire, nella specie, la decadenza per inosservanza del termine di cui all’art.1137,2 comma cc) della domanda di mediazione obbligatoria ex art. 5 Dlgs 25/10, quel che conta è la comunicazione a controparte dell’avvenuta presentazione della domanda, e non anche della data di convocazione dinanzi all’organismo di mediazione…Pertanto, non è dal momento della presentazione della domanda di mediazione, ma soltanto dal momento della relativa comunicazione all’altra o alle altre parti, che si verifica l’effetto, collegata dalla legge alla proposizione della procedura deflattiva, di impedire la decadenza eventualmente prevista per la proposizione dell’azione giudiziale, come nel caso dell’impugnazione delle delibere dell’assemblea condominiale, ex art. 1137, 2 comma c.c.”. 

CASO

Un condomino, nella specie società immobiliare, impugna una serie di delibere, assumendone, a suo dire, l’invalidità, in quanto: “assunte senza la tempestiva convocazione dei condomini”.

Il Condominio resiste ed eccepisce preliminarmente  l’intervenuta decadenza dall’impugnazione, osservando che parte attrice non aveva  fornito la prova che la domanda di mediazione – attesa l’obbligatorietà della parentesi deflattiva di ADR, a pena di improcedibilità, nella materia condominiale – fosse stata comunicata a controparte nei termini di decadenza di trenta giorni ex art. 1137, comma 2, c.c.

Il Tribunale meneghino accoglie l’eccezione preliminare del Condominio e rigetta l’impugnazione per intervenuta decadenza, dichiarandola inammissibile.

L’impugnate condomino appella la sentenza.

SOLUZIONE

La Corte civile d’Appello di Milano conferma la sentenza del giudice di primo grado in ogni sua parte e con esauriente e completa motivazione del presidente Piombo, afferma e precisa il dies a quo, da cui correttamente calcolare se risulti o meno rispettato il termine di 30 giorni per impugnare la delibera assembelare, come disposto dall’art. 1137, comma 2^ c.c.: “non è dal momento della presentazione della domanda di mediazione, ma soltanto dal momento della relativa comunicazione all’altra o alle altre parti, che si verifica l’effetto, collegata dalla legge alla proposizione della procedura deflattiva, di impedire la decadenza eventualmente prevista per la proposizione dell’azione giudiziale, come nel caso dell’impugnazione delle delibere dell’assemblea condominiale, ex art. 1137, 2 comma c.c.”. 

QUESTIONI

Le censure proposte dall’appellante involgono questioni processuali e sostanziali che meritano l’approfondimento che la Corte meneghina ha profuso nella motivazione.

L’impugnante si duole che il tribunale avesse operato un rilievo d’ufficio su “decadenza sostanziale”, come tale eccezione in senso stretto e rilevabile soltanto dalla parte e, non processuale, assumendo come il condominio  avesse eccepito non già la decadenza specifica dell’art. 1137 c.c. ma una mera eccezione di improcedibilità della domanda per mancato  rispetto del termine.

La distinzione non è di poco momento, in quanto in effetti, a difesa delle proprie ragioni l’appellante deposita in appello, la prova documentale inerente la comunicazione a controparte dell’avvenuta presentazione della domanda di mediazione obbligatoria.

Ciò nondimeno la Corte meneghina eccepisce l’inammissibilità della produzione, ex articolo 345, comma 3^ cpc, trattandosi di documento certamente ed asseritamente “non nuovo” e/o comunque da depositarsi nel giudizio di primo grado: “non avendo la parte dimostrato- ed anzi neppure in alcun modo allegato -di non aver potuto produrre i documenti in discorso (e segnatamente quelli concernenti la comunicazione a controparte dell’avvenuta presentazione della domanda i di mediazione obbligatoria ex art. 5 dlgs 25/10, che erano certamente in suo possesso già al momento della instaurazione del giudizio dinanzi al Tribunale)”.

La motivazione della Corte seguita a chiarire la palese infondatezza del motivo di censura, in quanto risulterebbe agli atti di causa che il Condominio avesse tempestivamente eccepito la decadenza dal termine per impugnare del condomino, seppur qualificandone impropriamente gli effetti in termini di “improcedibilità” anzicchè di “inammissibilità” dell’impugnazione delle delibere contestate, per mancata impugnazione nel termine di trenta giorni.

Di tal chè, ne consegue, il corretto ragionamento del giudice di prime cure, in relazione all’individuazione del dies a quo, dal quale fare decorrere gli effetti per impedire la decadenza dell’impugnazione, facendolo coincidere con la comunicazione a controparte dell’avvenuta presentazione della domanda, e non anche della data di convocazione dinanzi all’organismo di mediazione.[1]

Infatti, l’art. 5 dlgs 25/10, chiarisce che: “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’art.11 presso al segreteria dell’organismo”.

Sempre la Corte meneghina asserisce che l’onere della prova sulla tempestività dell’impugnazione ed al fine di impedire gli effetti decadenziali della medesima, grava sulla parte che l’ha presentata e non sull’organismo di mediazione; rilevando, come, nella fattispecie esaminata, di essa prova fosse stata carente l’impugnante e tantomeno, il rigore di tale onere – di fronte  al conclamato errore di allegazione – risulta sanabile in grado d’appello, per effetto del divieto di nuove produzioni di cui al citato art. 345, comma 2, cpc.

Inoltre, facendo corretta applicazione delle norme regolatrici della soccombenza e rilevata l’inammissibilità prima facie dell’impugnazione, la corte meneghina, oltre alla liquidazione delle spese a carico del resistente, dispone la condanna di parte appellante all’ulteriore rimborso del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater dpr 115/02.

L’esame del caso, la soluzione proposta e le argomentazioni della corte suggeriscono di adottare ogni idonea cautela nel momento in cui si eccepisca l’impugnazione della delibera da parte del condomino, assente, dissenziente ed astenuto ed in particolare la cura del difensore nell’assolvimento del rigoroso onere della prova, inerente la comunicazione a controparte dell’avvenuta presentazione della domanda, e non anche della data di convocazione dinanzi all’organismo di mediazione, ai fini di impedire la decadenza e dimostrare la tempestività dell’impugnazione.

[1] Cass, civ.2273/2019