Inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per carenza di strumentalità
di Francesca Ferrari Scarica in PDFTrib. Modena, 5 giugno 2015
Procedimenti cautelari – Provvedimento d’urgenza – Inammissibilità per carenza di strumentalità
(Cod. proc. civ. artt. 700; 669 octies)
[1] Il ricorso ex art. 700 c.p.c. è affetto da palese difetto di strumentalità ove non venga effettuata l’identificazione della causa di merito instauranda, non essendo nemmeno indicata la natura dell’azione che si intende esercitare in sede di cognizione ordinaria – in ordine alla quale il richiesto strumento cautelare deve essere connesso da un nesso di strumentalità – ed è indicato il solo risultato pratico preteso.
CASO
[1] In seguito ad un primo rigetto delle istanze cautelari per mancata indicazione della causa di merito nel ricorso, il ricorrente proponeva nuovo ricorso chiedendo in via principale la reintegrazione nel possesso e in subordine provvedimento d’urgenza di contenuto identico a quello già richiesto con il primo ricorso. Il Tribunale di Modena rigettava sia l’istanza possessoria sia quella ex art. 700 c.p.c. ritenendola inammissibile per carenza di residualità e strumentalità.
SOLUZIONE
[1] Il tribunale ritiene che il ricorso sia affetto da palese difetto di strumentalità che si configura come particolarmente grave in quanto trattasi del medesimo profilo di inammissibilità rilevato in relazione al primo ricorso presentato dal ricorrente. In particolare, anche nel contesto del secondo ricorso, il ricorrente non esplicita né le norme sulle quali fonda la richiesta cautelare né e tantomeno gli estremi della successiva causa di merito che intende instaurare.
QUESTIONI
[1] La dottrina si è quasi unanimemente pronunciata a favore della necessità che l’istanza cautelare proposta ante causam preannunci le conclusioni di merito (cfr. F. Tommaseo, I provvedimenti d’urgenza, Padova, 1983, 224 s., nello stesso senso C. Mandrioli, I provvedimenti d’urgenza: deviazioni e proposte, Milano, 1985, 20; F. Carpi, La tutela d’urgenza fra cautela, «sentenza anticipata» e giudizio di merito, in Aa. Vv., La tutela d’urgenza, Atti del XV Convegno nazionale dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, Bari 4-5 ottobre 1985, Rimini, 1986, 63; G. Tarzia – A.Saletti, voce Processo cautelare, in Enc. dir., Agg., V, 2001, 843; E. Merlin, voce Procedimenti cautelari e urgenti in generale, in Dig. IV, disc. priv., sez. civ., vol. XIV, Torino, 1996, 402; G. Verde, Profili del processo civile, IV, Napoli, 2008, 55; contra, G. Monteleone, Manuale di diritto processuale civile, Padova, 2007, 373 ove sostiene che la domanda di merito non è un requisito autonomo del ricorso cautelare).
Siffatta conclusione non è peraltro stata scalfita – come sottolinea il provvedimento che qui si commenta – dalla l. 80 del 2005 che ha introdotto la c.d. strumentalità attenuata (cfr. A. Saletti, Le misure cautelari a strumentalità attenuata, in Aa.Vv., Il processo cautelare, a cura di Tarzia-Saletti, Padova, 2011, 306; E. Dalmotto, sub art. 669 octies c.p.c., in Le recenti riforme del processo civile, diretto da S. Chiarloni, Bologna, 2007, 1237 ss., spec. 1241; C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile. I Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive, Torino, 2012, 319; S. Recchioni, Il processo cautelare uniforme. I. Procedimenti sommari e speciali, a cura di Chiarloni-Consolo, II, Torino, 2005, 302; A. Carratta, La fase cognitiva, in Aa.Vv., I procedimenti cautelari, dir. da Carratta, Torino, 2013, 128-130).
Anzi una certa parte della dottrina ha sottolineato come l’indicazione del giudizio di merito, seppur senza che si debba intendere siffatto requisito in termini eccessivamente formalistici (Consolo-Gasperini-Recchioni, sub art. 669-bis, in Aa. Vv., Codice di procedura civile, dir. da Consolo, tomo III, Milano, 2013, 234; nello stesso senso v. Trib. Palmi, 28 marzo 2007, in DeJure.it), sia ben più rilevante nell’ambito dei provvedimenti d’urgenza e anticipatori (Recchioni, Il processo cautelare uniforme. I. Procedimenti sommari e speciali, a cura di Chiarloni-Consolo, II, Torino, 2005, 304) che non nel contesto delle misure cautelari «tipiche “a rime obbligate”» quali per esempio il sequestro conservativo (cfr. Consolo, Gasperini, Recchioni, sub art. 669 bis, cit., 234-235 contra Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche, III, I procedimenti speciali e l’arbitrati, 2a ed., Torino, 2010. 43; in giurisprudenza v. Trib. Milano, 5 giugno 2006, in Corr. merito, 2006, 1278, con nota di Giordano; contra Trib. Pistoia, 20 dicembre 2005, in Corr. merito, 2006, 2180; Trib. Nola, 29 luglio 2011).
In particolare, con riferimento alle misure cautelari anticipatorie, l’indicazione della causa di merito che si intende proporre svolge una pluralità di funzioni: in particolare consente, da un lato, al giudice di valutare la sua competenza nonché la fondatezza della stessa azione cautelare, dall’altro lato, permette alla parte resistente di esercitare il proprio diritto di difesa e di considerare l’opportunità strategica di iniziare essa stessa il giudizio di merito.
Il tribunale di Modena si pronuncia peraltro a favore dell’inammissibilità dell’istanza cautelare priva di indicazione dell’azione di merito instauranda (nello stesso senso: Trib. Torino 8 febbraio 2011, in DeJure.it; Trib. Bari 30 settembre 2010, in Giurisprudenzabarese.it, 2010; Trib. Modena 13 settembre 2007, in Giurisprudenza locale-Modena, 2007; Trib. Torino 7 maggio 2007, in Diritto & Giustizia, 2007; Trib. Torino 23 agosto 2002, in Giur. it., 2003, 1834; Trib. Roma 14 giugno 2001, in Il lavoro nella giur., 2001, 1196; Trib. Catania 26 agosto 1993, in Giur. merito, 1995, 405. In dottrina v. Querzola, Il contenuto del ricorso cautelare: brevi spunti tratti dalla giurisprudenza successiva alla riforma, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2000, 647; M. Cirulli, Contenuto, nullità e sanatoria del ricorso cautelare ante causam, in Giur. merito, 1994, 1007; Frus, in Le riforme del processo civile, a cura di Chiarloni, Bologna, 1992, 615 ss.).
Altra parte della giurisprudenza si è espressa invece a favore della nullità insanabile (Trib. Napoli 30 aprile 1997 e Pret. Vallo della Lucania, 19 marzo 1997, entrambe in Giur. merito, 1998, I, 674; Trib. Potenza, 29 marzo 1995 e Trib. Rovigo 7 marzo 1994, entrambe in Giur. merito, 1995, 405; Trib. Trieste 24 luglio 1999, in Giust. civ., 2000, I, 1851; Trib. Parma 18 dicembre 2000, in Giur. it., 2001, I, 2, 1163; in tal senso in dottrina: Cecchella, Il processo cautelare. Commentario, Torino, 1997, 1 ss.) o dell’improcedibilità (Trib. Milano, 20 marzo 1997, in Giur. comm., 1998, II, 250).
In anni recenti peraltro sembra condivisibilmente prevalere un orientamento più permissivo, ai sensi del quale la domanda cautelare priva dell’indicazione della causa di merito dovrebbe sanzionarsi con la nullità sanabile e ciò mediante applicazione analogica delle norme in materia di rinnovazione e/o integrazione degli atti viziati (cfr. Mandrioli, Diritto processuale civile, IV, 22a ed., cit., 266, testo e nota 11; Salvaneschi, La domanda e il procedimento, in Tarzia- Saletti (a cura di), Il processo cautelare, 4a ed., Padova, 2011, 401; in giurisprudenza Trib. Salerno, 30 marzo 2009, in Giur. it., 2009, 2489 ss., con nota critica di Frus; Trib. Palmi, 28 marzo 2007, cit.; Trib. Macerata-Civitanova Marche, 10 giugno 2003, in Rep. Foro it., 2005, voce Procedimenti cautelari, n. 46; Trib. Trani, 16 gennaio 1997, in Foro it., 1998, I, 201 ss.).